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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.97
Data decisione, Autorità: 16.12.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.97
Lugano 16 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2002 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che con sentenza emanata il 13 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1936) e __________ nata __________ (1965), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta;
accertato che __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere l'annullamento della sentenza appena citata;
constatato che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 __________ conclude per il rigetto dell'appello;
preso atto che all'udienza del 12 dicembre 2002, indetta per la discussione, l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;
rilevato che il riconoscimento di ripetibili renderebbe senza oggetto l'analoga domanda presentata dall'appellato;
appurato nondimeno che tale indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, sicché si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.
– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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