AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.79
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, ICCA
Incarto n. 11.2002.79
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__. (azione confessoria e di rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 22 febbraio 1999 da
__________ __________,
__________ __________, __________, e __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione dell'8 luglio 2002 presentata da __________ e __________ __________ con __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Leventina;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un terzo ciascuno della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorgono case d'abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. __________, non edificata, proprietà di __________ __________, cui appartiene anche – più a nord – la contigua particella n. __________, su cui si trova un altro edificio. A favore della particella n. __________è iscritta nel registro fondiario la seguente servitù:
Diritto di transito con bestiame e veicoli sulla strada segnata in mappa e di una larghezza di 2 m a carico del n. __________e __________.
Il passo grava un percorso sterrato che collega il fondo n. alla strada __________ - attraversando le particelle n. __________e __________, lungo il confine di queste ultime con le particelle n. __________e __________, proprietà di terzi. La servitù, iscritta nel registro fondiario il 5 marzo 1934, è stata costituita mediante contratto del 16 gennaio 1934 tra __________ __________, proprietario della particella n. __________, e __________ __________ nata __________, cui apparteneva la particella n. __________. Nel __________dal fondo n. __________sono state scorporate le particelle n. __________ e __________, successivamente acquistate da __________ __________.
B. Nella primavera del 1997 __________ __________ ha cominciato a posare sulle sue proprietà, a confine con la strada sterrata, paletti sempre più solidi e numerosi. Decaduto il 21 aprile 1997 un tentativo di conciliazione, il 22 febbraio 1999 __________ __________, __________ __________ e __________ Costa hanno promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché accertasse che la posa di ostacoli sulla strada oggetto della servitù lede l'art. 737 cpv. 3 CC nella misura in cui restringe il passo a meno di 3.20 m, perché ordinasse al convenuto di ripristinare la larghezza della strada ad almeno 3.20 m, astenendosi dall'intralciare l'esercizio della servitù, e perché il registro fondiario fosse rettificato nel senso di cancellare la locuzione “di una larghezza di 2 metri”. In via cautelare essi hanno postulato il ripristino del passo veicolare a una larghezza di almeno 3.20 m. Nella sua risposta del 22 aprile 1999 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione.
C. Il 13 luglio 1999 si è tenuta l'udienza preliminare e in tale occasione il Pretore ha invitato il convenuto, in via cautelare, ad arretrare di 20 cm il paletto posto nel punto più stretto del passo. Accertata l'adesione delle parti, con decreto del 3 agosto 1999 il Pretore ha stralciato il procedimento cautelare dai ruoli. Esperita l'istruttoria di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, gli attori riducendo nondimeno la larghezza del passo richiesto a 3 m. Con sentenza emanata il 13 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1300.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 3500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con appello dell'8 luglio 2002 per ottenere che la loro petizione sia accolta e che il giudizio del Segretario assessore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori hanno indicato nella petizione un valore litigioso “indeterminato, ma in ogni caso superiore a fr. 8'000.–”. I convenuti non hanno mosso contestazioni al riguardo. Nulla osta dunque, sotto questo profilo, alla ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza del 6 febbraio 1998 in re F. e L., consid. 8b).
Il Segretario assessore, preso atto che sulla mappa catastale figuravano linee tratteggiate parallele in corrispondenza del passo, ha scartato l'ipotesi che tali linee indicassero vere e proprie carraie, escludendo altresì che lo scarto tra le due equivalesse al calibro della strada. Ciò posto, egli ha rilevato che l'iscrizione della servitù nel registro fondiario non era chiaramente determinata, ma che nell'atto di costituzione del 16 gennaio 1934 i contraenti si erano riferiti espressamente a una strada esistente larga 2 m. Simile titolo di acquisto essendo chiaro e univoco, non vi era spazio per altri elementi interpretativi. Per di più, anche secondo il perito giudiziario, non esisteva alcuna strada larga 3.20 m. Il Segretario assessore ha negato inoltre, sulla scorta delle testimonianze, che la posa di paletti costituisse un ostacolo all'esercizio della servitù, il transito di carri e veicoli agricoli rimanendo garantito. La richiesta degli attori intesa a ottenere un passo più largo, destinato all'accesso di autocisterne per la fornitura di olio da riscaldamento e di mezzi per lo sgombero della neve, costituiva in realtà un nuovo bisogno del fondo dominante. A tal fine sarebbe occorso modificare la servitù e l'iscrizione esistente, ma per conseguire ciò un'azione di rettifica del registro fondiario non era sufficiente. Donde, in sintesi, il rigetto della petizione.
Gli appellanti rimproverano anzitutto al Segretario assessore di avere trascurato che a favore della particella n. __________, proprietà di terzi, e a carico delle particelle n. __________e __________figura iscritta sin dal 1962 una servitù di passo illimitata con ogni veicolo, il cui tracciato corrisponde esattamente a quello della strada che essi percorrono. Rilevano inoltre che il transito si è svolto per sessant'anni senza intralci, fino al momento in cui il convenuto ha posato la cinta attuale. A loro avviso l'iscrizione gravante il fondo del convenuto è chiara e a torto il primo giudice ha fatto capo ad altri criteri di interpretazione. Essi contestano che al momento di costituire il diritto i contraenti avessero inteso indicare in 2 m la larghezza del passo. A mente loro la servitù è illimitata, tanto più che già a quel momento lo sfruttamento agricolo dei fondi richiedeva l'uso di mezzi larghi oltre 2 m. Quanto alla perizia giudiziaria, gli appellanti sostengono che le relative misurazioni sono avvenute quando il vicino aveva già arretrato di 20 cm il paletto situato nel punto più stretto e che lo stesso referto denota punti del tracciato larghi più di 2 m. Evocando le risultanze peritali e testimoniali, essi ribadiscono quindi che la posa dei paletti ostacola il passo, ricordando per altro che in concomitanza con le vendite di altri fondi frazionati dalla particella n. __________le parti avevano previsto di allargare la strada. L'agire del convenuto offenderebbe perciò i loro diritti, mentre un uso della strada su una larghezza superiore a 2 m non costituirebbe alcun aggravio di servitù, risultando anzi conforme allo scopo e all'impiego originariamente previsti.
Ogni diritto reale la cui costituzione è soggetta a iscrizione nel registro fondiario esiste solo in virtù dell'iscrizione medesima. Quanto alla sua estensione, essa può dimostrarsi – nei limiti dell'iscrizione – con documenti giustificativi o in qualunque altro modo (art. 971 CC). Norma speciale, l'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce inoltre che l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione a registro fondiario, sempre che questa determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni altro genere d'interpretazione (DTF 128 III 172 consid. 3a, 123 III 464 consid. 2a, 115 II 436 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 250 consid. 4). Entro i limiti dell'iscrizione, poi, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Determinanti sono il senso e lo scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente oltre quanto è necessario per il suo normale esercizio (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3a edizione, pag. 395 n. 2292; Petitpierre in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 ad art. 738; Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 12a edizione, pag. 947).
In concreto la servitù è iscritta nel registro fondiario sul foglio delle particelle n. __________e __________come “onere transito con ogni veicolo e bestiame” (doc. B e C, pag. 1). Sul foglio del fondo dominante essa è iscritta invece come “diritto di transito con bestiame e veicoli sulla strada segnata in mappa e di una larghezza di 2 m” (doc. A, pag. 1). Contrariamente a quanto reputa il convenuto, decisiva per determinare l'estensione della servitù è l'iscrizione sul foglio del fondo serviente (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 2289). Nel caso specifico tale iscrizione, ancorché chiara, è meramente telegrafica (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 2290). Gli appellanti ne deducono che si tratti perciò di un passo illimitato, ovvero non circoscritto a un particolare tipo di veicolo (DTF 117 II 538 consid. 4a). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare nondimeno che, ove siano litigiose, anche le servitù indeterminate sono suscettibili di essere interpretate circa la loro estensione, soprattutto nel caso in cui possano comportare un maggior aggravio per il fondo serviente (DTF 117 II 538 consid. 4b). Illimitate, inoltre, sono soltanto le servitù prediali dal cui atto di costituzione non si evinca il contrario (Liver in: Zürcher Kommentar, n. 20 e 21 ad art. 737 CC; Rep. 1996 pag. 12 consid. 3b).
Nella fattispecie è assodato che mediante contratto del 16 gennaio 1934 __________ __________, proprietario della particella n. __________, ha concesso a __________ , proprietaria della particella n. , una “servitù di transito per pedoni, bestiame e veicoli sulla particella n. __________ servendosi della esistente strada di due metri di larghezza, che si diparte dal n. di mappa 74, sopra la villa __________ () per raggiungere la strada circolare __________ -, seguendo il tracciato indicato nella mappa comunale di __________ con due linee tratteggiate” (doc. T). Il 21 febbraio 1934 la __________, incaricata dalle parti, ha postulato l'iscrizione della servitù nel registro fondiario (doc. U). Ora, la portata del diritto è stata concretamente precisata e il titolo permette di risalire con esattezza ai propositi delle parti. In circostanze del genere non è lecito procedere a interpretazioni secondo lo scopo per cui la servitù è stata costituita, né giova indagare sul modo in cui questa sia stata esercitata nel passato (Steinauer, op. cit., pag. 396 n. 2295). Poco importa che nell'ambito delle compravendite dei fondi n. __________e __________, avvenute nel 1962, le parti allora contraenti abbiano costituito una servitù di transito senza accennare alla larghezza e con la possibilità di allargare il passo di 50 cm per lato (doc. 3 e rogito nella rubrica “ispezione a registro fondiario del 22 marzo 1999”). Gli appellanti non possono prevalersi infatti di pattuizioni altrui che non li toccano, né l'esame del contenuto e dell'estensione di quella servitù è oggetto della presente lite.
Gli appellanti sottolineano invero che l'atto di costituzione non prevede una larghezza massima del passo già per il fatto che all'epoca lo sfruttamento dei fondi era d'indole agricola, ciò che richiedeva l'uso di mezzi larghi oltre 2 m. L'argomentazione non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che per designare il passo i contraenti si sono riferiti espressamente all'“esistente strada di due metri di larghezza” (doc. T), gli appellanti non hanno dimostrato che al momento in cui la servitù è stata costituita si usassero carri agricoli larghi più di 2 m. Certo, di regola la larghezza di un diritto di passo con carro è di 3.40 m (Jacomella/ Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 143), ma nulla impediva alle parti di convenire un passo più stretto. Del resto l'art. 171 LAC costituisce una semplice presunzione, nel senso che vale unicamente se l'origine della servitù o il modo in cui essa è stata esercitata non inducono a conclusioni diverse (DTF 73 II 34 consid. 1). E questa Camera ha già avuto modo di riconoscere come normalmente agibile un diritto di passo con carro, avente carattere eminentemente agricolo, di una larghezza di 2 m (Rep. 1974 pag. 90). Si aggiunga che attualmente __________ __________ continua a provvedere “all'ingrasso del giardino” con un trattore e un rimorchio (deposizione dell'8 novembre 2000, verbali pag. 5), mentre __________ __________ continua a transitare in trattore con un caricatore per il trasporto di fieno (deposizione dell'8 novembre 2000, verbali pag. 6). E __________ __________ ha riferito che i caricatori di fieno, pur di un certo ingombro, passano ancora dalla strada (deposizione del 27 settembre 2000, verbali pag. 4).
Contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il Segretario assessore non ha accertato la larghezza massima del passo in
2 m solo perché il perito ha escluso un passo veicolare di 3.20 m. Egli ha unicamente preso atto delle conclusioni peritali dalle quali risultava che, stante la situazione di fatto, non era possibile desumere l'esistenza di un passo veicolare di 3.20 m (sentenza, pag. 6, consid. 12 in fine). È senz'altro possibile che in determinati punti la strada sia a tutt'oggi più larga di 2 m (perizia, allegato A). A prescindere dalla circostanza però che una servitù esiste solo nei termini stabiliti dall'iscrizione e dall'atto di costituzione, ciò non conferisce agli interessati alcun diritto particolare. Per di più, il tracciato attuale della strada non corrisponde a quello segnato sulla mappa (perizia, pag. 7, risposta n. 2). Poco importa quindi che, come ha accertato il perito, il percorso della strada sia stato inserito nella mappa catastale con il rilievo originale e sia stato aggiornato con la mutazione n. __________del __________agosto 1962. E a poco sussidia che l'abbozzo della mutazione indichi una distanza dai punti di confine variante da 230 a 240 cm (referto pag. 6, risposta 2). Il perito stesso ha precisato, in effetti, che la strada ha una larghezza di circa 200 cm, ancorché il limite a monte disti 230-240 cm (in realtà fra i 200 e i 314 cm: perizia, pag. 7, risposta n. 2) dai punti di confine (completazione e delucidazione scritta dell'aprile 2000, pag. 6, risposta n. 5).
Quanto al transito di mezzi pesanti o larghi più di 2 m, come detto, gli appellanti non dimostrano che al momento in cui la servitù è stata costituita la strada fosse accessibile con carri del genere. __________ __________ ha rilevato, da parte sua, che sulla strada in questione i camion transitavano raramente, che i “nonni dei __________ ” si opponevano al passaggio di tali mezzi e che la necessità di rifornirsi di olio da riscaldamento è intervenuta solo negli anni 1995/96 (deposizione del 27 settembre 2000: verbali, pag. 4). __________ Da__________id, proprietario della particella n. __________ dal 1990, ha dichiarato di non avere mai visto transitare camion, autocisterne o mezzi pesanti sulla strada (deposizione del 27 settembre 2000: verbali, pag. 5). Certo, non è escluso che prima della posa della recinzione sulla strada transitassero carri agricoli larghi anche più di 2 m (deposizioni __________ __________ e __________ __________ dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 5 e 6), come pure mezzi per lo sgombero della neve (deposizione __________ __________ del 27 settembre 2000: verbali, pag. 2) o per la fornitura di olio da riscaldamento (deposizione __________ __________ dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 4). Come si è già rilevato, tuttavia, ciò non conferisce agli appellanti alcun diritto acquisito.
A parere degli appellanti, infine, il passaggio di veicoli più larghi di 2 m rientra nello scopo e nel senso originario della servitù, sicché il vicino deve tollerarlo. Se non che, nella misura in cui chiedono un passo più largo di quello originariamente costituito, gli appellanti mirano in realtà a una modifica della servitù. E siccome l'atto di costituzione definisce chiaramente i limiti del passo, un'estensione non può essere concessa – come ha rilevato il Segretario assessore – né in esito a un'azione confessoria né in esito a un'azione di rettifica del registro fondiario. Per tacere del fatto che la larghezza di 2 m non impedisce né lo sgombero della neve, purché eseguito con veicoli di dimensioni adeguate (deposizioni di __________ __________ e __________ __________, del 27 settembre 2000: verbali, pag. 2 e 3), né il rifornimento di olio combustibile, purché effettuato con un tubo di collegamento (deposizione __________ __________, dell'8 novembre 2000: verbali, pag. 4). Anche su quest'ultimi punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli attori rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 50.–
fr. 700.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1400.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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