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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.75
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00075
Lugano
9 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (provvedimento cautelare in causa
di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 27 giugno 2000 da
__________ __________, nata __________
(già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________ __________, __________);
visto l'appello del 28 giugno 2002 presentato da __________ __________
contro il decreto cautelare del 29 maggio 2002 con cui il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, ha respinto la sua domanda di un contributo alimentare e
ha fatto obbligo al convenuto di versare all'istante una provvigione di causa
di fr. 3'000.–;
ricordato che il 4 luglio 2002 l'appellante è stata
invitata dalla presidente di questa Camera a
depositare entro il 22 luglio 2002, a titolo di anticipo per le spese
giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del
Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il
termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che il termine, prorogato dalle ferie
giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto 2002) è decorso infruttuoso;
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello non
può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico
di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,
la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire
ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello
del 28 giugno 2002 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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