AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.42
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, ICCA
Incarto n. 11.2002.42
Lugano 9 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (contestazione di inventario) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 4 settembre 1998 da
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(rappresentata dal tutore __________ __________, __________) e __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 24 maggio 2002 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1910) è deceduto a __________ il __________ 1970, lasciando come eredi la moglie __________ nata __________ con i figli __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ ed __________ __________. Costoro, inoltre, sono membri insieme con __________ __________ della comunione ereditaria fu __________ __________ __________, padre di __________, deceduto a __________ il __________ 1937.
B. Il 4 dicembre 1979 __________ __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia la divisione di entrambe le eredità. Con decreti del 22 gennaio 1980 il Pretore ha accolto le istanze e ha designato l'avv. __________ __________ di __________ in qualità di notaio divisore (inc. e /..__________). La procedura è cominciata con la divisione della successione fu __________ __________ __________, nel cui ambito sono sorte varie controversie. Con sentenza del 14 settembre 1992 il Pretore ha accertato la nullità parziale dell'atto di divisione 9 agosto 1990 mediante il quale la particella n. __________RFD di __________ (già n. __________RFP) era stata assegnata a __________ __________i, così come dell'atto di donazione 16 novembre 1990 con cui quest'ultima aveva donato il fondo a __________ __________ __________e, sicché il bene è rimasto in proprietà comune degli eredi fu __________ __________ __________ (inc. __________). Successivamente, in esito a un'istanza presentata da __________ __________ __________, il Pretore ha invitato il notaio divisore ad allestire l'inventario definitivo della prima successione e a decidere in merito al destino della citata particella (inc. ..__________9). Nel frattempo, il 18 dicembre 1995, __________ __________ __________ è deceduta a __________, lasciando come eredi i suoi quattro figli.
C. Il 27 settembre 1996 il Pretore ha nominato l'avv. __________ __________ di __________ quale notaio divisore, in sostituzione dell'avvocato __________. Con brevetto n. __________del 17 giugno 1998 quegli ha chiuso l'inventario della successione fu __________ __________ __________, nell'ambito del quale tutti gli eredi hanno sollevato contestazioni. Il 28 luglio 1998 il notaio ha trasmesso pertanto gli atti al Pretore, che con decreto del 17 agosto 1998 ha assegnato agli interessati un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese in via accelerata.
D. __________ __________ ha promosso causa l'11 settembre 1998 contro __________ __________ __________ ed __________ __________, chiedendo di inserire nell'inventario le particelle n. __________ (già n. __________RFP di __________), n. __________ (limitatamente al terreno) e n. __________ (limitatamente a circa 7000 m2 di terreno) RFD di __________, intestate a __________ __________ . Nella loro risposta del 16 ottobre 1998 entrambi i convenuti hanno proposto di rigettare l'azione. Statuendo il 26 marzo 2002, il Pretore ha respinto la petizione. Un appello presentato dall'attrice l'8 aprile 2002 è stato respinto con sentenza 1° marzo 2003 di questa Camera, che ha accolto invece un appello adesivo introdotto dai convenuti in materia di spese ripetibili (inc. ..)
E. A sua volta __________ __________ __________ ha convenuto in giudizio il 4 settembre 1998 __________ __________ __________ e __________ __________ perché fossero stralciate dall'inventario le rivendicazioni della sorella __________, fossero inserite nell'inventario medesimo le liquidità della defunta madre (unitamente ai giustificativi), fossero tolti i beni a lui intestati, fosse aggiunto un suo credito di fr. 75 783.90 verso la successione e fosse radiato dal passivo la nota d'onorario di fr. 3748.95 emessa dal notaio __________ __________. Nella sua risposta del 5 ottobre 1998 __________ __________ ha proposto di respingere le domande, mentre __________ __________ __________ è rimasta silente. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi ai memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 15 marzo 2001 l'attore ha limitato a fr. 46 962.30 (o quanto meno a fr. 25 418.10) la sua pretesa. __________ __________ ha ribadito la sua opposizione. Con sentenza del 26 marzo 2002 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha ammesso nei passivi dell'eredità unicamente un credito di fr. 2976.– in favore di __________ __________ __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico di __________ __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 1'600.-- e a __________ __________ __________ fr. 400.-- per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello dell'8 aprile 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, tra i passivi della successione sia inserita una sua pretesa di complessivi fr. 25 418.10 o, quanto meno, di fr. 13 936.–. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo postula l'integrale rigetto della petizione. __________ __________ __________ è rimasta silente. Nelle sue osservazioni dell'11 luglio 2002 l'attore propone di respingere l'appello adesivo. Con ordinanza del 19 febbraio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato a __________ __________ un termine di cinque giorni per comunicare se intendeva contestare le pretese dell'attore, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come riconoscimento. L'interessata non ha reagito.
Considerando
in diritto: 1. L'attore ha convenuto in giudizio solo due eredi, ma non l'altra sorella __________ __________, la quale è rimasta silente ancorché interpellata dal giudice delegato di questa Camera. Si pone dunque il problema di sapere se la petizione, rivolta solo contro una parte degli eredi, sia proponibile. Al riguardo le parti non muovono invero censura alcuna, tuttavia l'esistenza di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC).
a) Secondo l'art. 604 cpv. 1 CC l'azione di divisione può essere intentata da ogni erede e va diretta – per principio – contro tutti gli altri eredi (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 16 e 17 ad art. 604). Nel caso di litigi che oppongano i coeredi fra loro, infatti, tutti devono partecipare quali attori o convenuti (Schaufelberger, op. cit., n. 29 ad art. 602 CC con rimandi). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli eredi da convenire, ossia tutti quelli che non agiscono come attori, costituiscono un litisconsorzio necessario, poiché solo in tal modo la sentenza potrà essere opposta a ogni membro della comunione ereditaria (DTF 100 II 441 consid. 1). Del resto, la nomina di un notaio divisore emessa in seguito a un'azione di divisione nella quale un erede non abbia partecipato né come attore né come convenuto va annullata d'ufficio (Rep. 1978 pag. 284 con nota). Un'eccezione si ravvisa nondimeno, sempre secondo il Tribunale federale, ove un erede comunichi al giudice di non voler essere coinvolto nella causa e di accettarne l'esito, oppure di aderire alle richieste dell'attore (DTF 100 II 441 consid. 1 con rimandi; v. anche DTF 97 II 205 consid. 3 con richiamo; Schaufelberger, op. cit., n. 17 ad art. 604 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 604 CC).
b) Dagli atti emerge che con lettera del 27 maggio 1997 __________ __________ __________ ha comunicato al notaio divisorio di ritenere inutile la sua presenza alla riunione del 18 giugno successivo, intesa all'allestimento dell'inventario, limitandosi a chiedere di “ricevere un inventario che specifichi, tra l'altro, i debiti nei confronti di tutti (nei miei confronti fr. 75 783.90)”. __________ __________ ha sottoscritto il documento “per accettazione e conferma” (inserto G dell'inventario nell'inc. ..__________richiamato). Il giorno della redazione dell'inventario __________ __________ __________ ed __________ __________ non sono comparsi davanti al notaio divisore, il quale, dopo avere inserito nella rubrica “beni mobili” la notifica di __________ __________ __________, ha indicato che la pretesa era “totalmente contestata dagli altri membri” (brevetto, pag. 5 n. 4.1). Dopo l'invio dell'inventario, con lettera del 1° luglio 1998 __________ __________ __________ si è nuovamente rivolto al notaio, dolendosi che il brevetto non annoverava tra i passivi il suo credito di
fr. 75 783.90 e sollecitando l'inclusione di tale pretesa. __________ __________ ha firmato il documento “per accettazione” (inserto R dell'inventario nell'inc. ..richiamato). Il 27 luglio 1998 il notaio divisore, preso atto della citata richiesta, ha sospeso le operazioni di inventario e ha trasmesso il tutto al Pretore, indicando nel riassunto che tra i passivi notificati e contestati figurava un “credito vantato da __________ __________ __________ per fr. 75 783.90, contestato da __________ __________ e __________ __________ ” (brevetto, pag. 12 n. IV/1). Il Pretore ha pertanto impartito a __________ __________ __________ un termine di 20 giorni per ottenere il riconoscimento giudiziale delle sue richieste (decreto del 17 agosto 1998 nell'inc. ..). In tali circostanze è evidente che l'azione andava diretta contro tutti gli altri coeredi, chiamati ad assumere il ruolo di convenuti (Rep. 1977 pag. 87 con riferimenti).
c) Contrariamente a quanto si è verificato nel parallelo procedimento avviato da __________ , ove la coerede __________ __________ __________ aveva espressamente dichiarato per lo meno davanti al notaio divisore di riconoscere la pretesa della sorella (inc. ..), in concreto __________ __________ non è mai comparsa davanti al notaio, né il notaio ha raccolto il di lei punto di vista. Certo, essa ha sottoscritto le due lettere contenenti le pretese del fratello per “accettazione e conferma”, ma ciò non basta per configurare una formale adesione previa alle richieste del coerede. Basti ricordare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il formale riconoscimento dovrebbe avvenire davanti al giudice. Nel parallelo procedimento avviato da __________ __________ questa Camera ha equiparato l'espresso riconoscimento registrato a verbale davanti al notaio divisore, ovvero dinanzi a un ausiliario della giustizia. Non è lecito però transigere oltre. Il giudice delegato di questa Camera ha impartito pertanto all'interessata, il 20 febbraio 2003, un breve termine perché dichiarasse se intendeva contestare le pretese dell'attore, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come acquiescenza. L'interessata essendo rimasta silente, l'azione promossa da __________ __________ __________ può dunque ritenersi proponibile. Onde l'ammissibilità dell'appello.
I. Sull'appello principale
fr. 25 418.10 (o quanto meno, di fr. 13 936.–) formulata dall'attore e avversata dalle convenute. In realtà l'appellante chiede unicamente di inserire nell'inventario una pretesa di fr. 22 442.10, la differenza di fr. 2976.– (riconosciuta dal primo giudice) essendo oggetto dell'appello adesivo. Il Pretore ha accertato che l'importo fatto valere dall'attore si riferisce a una serie di interventi ordinati dall'attore medesimo su beni di spettanza della successione fu __________ __________ __________ e della successione fu __________ __________ __________, segnatamente la particella n. __________RFD di . In proposito egli ha sottolineato la posizione contraddittoria dell'attore, il quale in un'altra procedura aveva chiesto di inserire l'immobile nell'inventario della seconda successione (inc. ..), sicché la richiesta appariva al limite della temerarietà. Sia come sia, il Pretore ha rilevato che, i beni immobili essendo intestati alla successione indivisa fu __________ __________ __________, vista la litigiosità tra coeredi l'attore non avrebbe potuto ottenere il permesso di eseguire i lavori né confidare in una ratifica, nel caso in cui quelli ordinati fossero stati urgenti. Avrebbe dovuto così sottoporre la questione al giudice e chiedere la nomina di un rappresentante della successione. In conclusione, secondo il Pretore, i lavori eseguiti dall'attore contravvenivano al principio della decisione unanime dei comunisti, donde la reiezione della richiesta di iscrivere la pretesa nell'inventario.
L'appellante ribadisce di essersi occupato della gestione (di fatto e con il consenso tacito di tutti i coeredi) dei beni della successione, per la quale pagava anche i debiti e le imposte. In tale ambito egli ricorda di avere assicurato la manutenzione straordinaria dei beni, rilevando che l'istruttoria ha permesso di appurare il carattere urgente degli interventi da lui pagati. Egli specifica che fr. 700.– si riferiscono a lavori svolti per l'immobile situato sulla particella n. __________, fr. 10 260.– sulla n. __________, mentre fr. 6840.– e fr. 4642.10 riguardano interventi sulla particella n. __________. A mente sua, quand'anche la legge non ammetta nel regime della proprietà comune eccezioni al principio dell'unanimità nemmeno in caso di urgenza, si dovrebbe applicare per analogia l'art. 648 cpv. 1 CC applicabile alla comproprietà o eventualmente altre norme generali come quelle sulla gestione d'affari senza mandato o quelle sul possesso. Le convenute obiettano che, al momento dell'esecuzione dei lavori, le particelle n. __________e __________appartenevano ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________ __________, sicché la pretesa doveva essere formulata nell'ambito di quella divisione. Quanto agli altri interventi, essi non possono essere riconosciuti poiché l'attore li ha ordinati personalmente e non ha chiesto l'approvazione o la ratifica degli altri eredi.
Sapere se nella fattispecie parte dei fondi sui quali sono stati eseguiti interventi appartenesse ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ può rimanere indeciso. Quand'anche tutti i fondi fossero in proprietà comune degli eredi fu __________ __________ __________, invero, la pretesa dell'appellante non può essere riconosciuta. I coeredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di amministrazione dei beni successori, come la manutenzione degli immobili (Schaufelberger, op. cit., n. 16 ad art. 602 CC), necessitano pertanto l'unanime decisione dei proprietari. Contrariamente al regime della comproprietà, nel cui ambito un comproprietario può attuare a spese degli altri le misure urgenti, necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 cpv. 2 n. 2 CC), nel regime della proprietà comune non è prevista alcuna eccezione al principio dell'unanimità della decisione, neppure in caso di necessità o di urgenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 385 n. 1384).
Un erede può, eccezionalmente, agire da solo se sono date le condizioni della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO) oppure, in caso di urgenza, nell'interesse della comunione, oppure per la conservazione dei beni o dei relativi diritti (DTF 121 III 122 consid.3 con riferimenti; Schaufelberger, op. cit., n. 18 ad art. 602 CC). In concreto la prima ipotesi va scartata d'acchito, giacché essa presuppone che l'agente non abbia avuto la possibilità di sollecitare l'intesa del proprietario (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ª edizione, pag. 547 n. 4472; v. anche Weber in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ª edizione, n. 13 in fine ad art. 419 CO). L'appellante non ha dimostrato l'impossibilità di interpellare i coeredi in vista di ottenere un accordo previo o, se non altro, una tempestiva ratifica (come aveva fatto infruttuosamente nel 1992: doc. 2). Non può quindi farsi discorso di gestione d'affari senza mandato. Quanto alla facoltà, per un erede, di agire autonomamente in caso di urgenza nell'interesse della comunione, dal fascicolo processuale non risulta che nella fattispecie si imponessero opere immediate per conservare beni della successione. __________ __________, esecutore dei lavori, ha dichiarato che i lavori sulla particella n. __________erano “relativamente urgenti” e che senza il suo intervento il “peso del tetto avrebbe provocato il crollo dello stesso” (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 1). Non è dato di sapere però quando ciò sarebbe potuto accadere. In merito agli interventi nella “stalla __________ ” (particella n. __________1) e nella “stalla alla __________ ” (particella n. __________), tutto si ignora sull'eventuale necessità di agire con prontezza (deposizione del 13 febbraio 2001, pag. 2). Ne deriva che l'appellante non può valersi nemmeno dell'urgenza. Per il resto, egli non pretende che, grazie alle sue iniziative, i coeredi si siano arricchiti senza causa legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
Il Pretore ha ammesso l'altra pretesa litigiosa (fr. 2976.–), correlata a un anticipo prestato dall'attore per imposte a carico della successione, rilevando che sebbene al riguardo non fosse stata recata “la prova apodittica”, la documentazione prodotta risultava sufficiente per accertare l'esborso, né le convenute pretendevano di avere pagato tali oneri. L'appellante adesiva contesta tale conclusione, adducendo che l'attore non ha provato, come gli incombeva, di avere fatto fronte al versamento di imposte dovute dalla successione. L'attore ribadisce di avere assunto il pagamento degli oneri fiscali poiché per l'autorità tributaria egli era il rappresentante della successione. Rileva inoltre che, siccome non constano debiti scoperti della successione, siccome uno solo degli eredi procedeva al pagamento e siccome nessun altro erede pretende di avere onorato alcunché, tutti gli indizi inducono a ritenere che egli soltanto abbia pagato le imposte dovute.
Agli atti non figura alcuna prova circa il pagamento di oneri fiscali da parte dell'attore, già per il fatto che tutta la documentazione richiamata dalle autorità fiscali si limita a conteggi, senza che sia dato di stabilire chi effettivamente abbia provveduto ai versamenti. È possibile che nei confronti dell'autorità tributaria l'attore fosse il rappresentante della successione e che egli abbia dichiarato di assumere le imposte cantonali del biennio 1991/92 (doc. 8 e 9), ma ciò non basta per dimostrare che egli abbia davvero eseguito pagamenti. Né l'assenza di debiti è sufficiente a dimostrare la sua tesi. Del resto, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento delle imposte cantonali 1991/92 a carico della successione fu __________ __________ __________, all'udienza di rigetto dell'opposizione davanti al giudice di pace del circolo della __________ l'attore ha dichiarato il 25 dicembre 1993 che a quel tempo degli affari della famiglia si occupava “molto probabilmente” la sorella __________ (doc. 8). Comunque sia, non si vede quale difficoltà avrebbe avuto l'attore a conservare i giustificativi (cedole postali o bonifici bancari), di modo che la prova a suo carico (art. 8 CC) non appariva impossibile. Nelle circostanze non si giustifica nemmeno di far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, tale norma – di carattere eccezionale – essendo applicabile solo ove appaia impossibile o non sia ragionevolmente esigibile dal danneggiato una quantificazione del pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 3a edizione, n. 10 ad art. 42). Ciò non è il caso in concreto. Ne discende che l'appello adesivo merita accoglimento e che il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.
III. Sulle spese e le ripetibili di appello
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili.
L'appello adesivo è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
1.1 (annullato)
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà all'appellante adesiva fr. 600.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ , __________ -.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Vallemaggia;
– avv. __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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