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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.36
Data decisione, Autorità: 10.05.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00036
Lugano 10 maggio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (__________1958) e __________ __________ (____________________1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 e che dal matrimonio sono nati __________ (1984) e __________ (1989);
che il 22 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione dei figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che alla discussione del 26 giugno 2001 __________ __________, dopo avere aderito alle richieste di separazione, di assegnazione dell'appartamento coniugale e di attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio __________;
che lo stesso giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento coniugale all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre;
che, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo;
che __________ __________ ha ribadito le sue domande a protezione dell'unione coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare per sé e i figli a fr. 3990.90 mensili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il pagamento dei debiti;
che sulla questione dei contributi alimentari __________ __________ si è rimesso al prudente giudizio del Pretore;
che con sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.– mensili per __________ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per __________;
che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 2 aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2062.– mensili;
che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
e considerando
in diritto: che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio);
che in concreto litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non contestando quello fissato dal Pretore per i figli;
che, di conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è ammissibile;
che, comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il __________ __________ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2);
che, ciò posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie;
che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.);
che nelle circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile;
che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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