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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.25
Data decisione, Autorità: 26.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00025
Lugano, 26 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione confessoria con riconvenzione di cancellazione parziale di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione dell'8 settembre 1997 da
__________ __________, __________. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: che l'8 settembre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché obbligasse __________ __________ a non posteggiare e a lasciare completamente libera la porzione della particella n. __________RFP (ora: n. __________RFD) di __________, gravata da servitù di passo veicolare in favore della sua particella n. __________RFP (ora: n. __________RFD);
che con risposta del 4 maggio 1998 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato la parziale cancellazione della servitù, nel senso di ridurre a un mezzo l'area gravata dall'onere di passo sul proprio fondo;
che l'attore ha chiesto il 2 giugno 1998 di respingere la riconvenzione;
che le parti hanno mantenuto invariate le loro domande anche nelle rispettive conclusioni, rinunciando al dibattimento finale;
che con sentenza del 21 febbraio 2002 il Pretore ha accolto l'azione principale, ingiungendo al convenuto quanto sollecitava l'attore (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e respingendo la riconvenzione;
che la tassa di giustizia delle due azioni (fr. 850.– e fr. 550.–) è stata posta a carico di __________ __________, tenuto a rifondere a __________ __________ indennità di fr. 1200.– e fr. 700.– per ripetibili;
che contro tale sentenza __________ __________ ha presentato un appello del 15 marzo 2002 inteso a ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la sua azione riconvenzionale;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il valore litigioso è determinato da quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione causata al fondo serviente, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC);
che in concreto l'attore aveva dichiarato a suo tempo, per quanto riguarda il valore litigioso, di rimettersi alle risultanze della perizia giudiziaria (lettera al Pretore del 21 novembre 2000, agli atti);
che nella sentenza impugnata il Pretore non è più tornato sulla questione del valore, né l'appellante accenna in qualche modo, nel memoriale, al relativo ammontare;
che nel suo referto del 21 aprile 2001 il perito si era espresso come segue: “se la servitù di passo dovesse essere costituita attualmente, i circa 25 m² della superficie oggetto del diritto di passo avrebbero un valore valutato in fr. 300.– il m², corrispondenti al valore commerciale del terreno, per un valore di fr. 7500.–” (pag. 3 in alto);
che, come detto, l'appellante nulla eccepisce al riguardo né pretende che per il fondo dominante la servitù avrebbe un valore più alto di quello stimato dal perito, corrispondente in sostanza alla svalutazione del fondo serviente;
che, quanto al valore della riconvenzione, esso può risultare solo inferiore a fr. 7500.–, la cancellazione proposta riguardando unicamente la metà dell'area gravata dalla servitù, né tale valore va sommato – per avventura – a quello dell'azione principale (art. 12 CPC; identico principio vige sul piano federale, tant'è che l'ammissibilità del ricorso per riforma è determinata separatamente per le domande principali e per quelle riconvenzionali: Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. II, Berna 1990, pag. 254 con richiami);
che, nondimeno, il valore minimo per appellare è di fr. 8000.– (art. 13 LOG);
che nelle circostanze descritte l'appello in esame si rivela manifestamente improponibile;
che gli atti vanno dunque trasmessi alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC), la quale verificherà se l'appello può essere trattato alla stregua di un ricorso per cassazione;
che, data la particolarità della fattispecie, non è il caso di prelevare spese né di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato nemmeno intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile perché esamini se l'appello può essere trattato come ricorso per cassazione.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;
– Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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