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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.24
Data decisione, Autorità: 14.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00024
Lugano, 14 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 12 aprile 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, ____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 19 febbraio 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra le parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (__________1969) e __________ nata __________
(__________1965) si sono sposati ad __________ il __________ 1996 e che dal matrimonio è nato __________ (__________1997);
che la moglie ha anche un figlio avuto in prime nozze, __________ __________ (__________1992), affidato al padre;
che il 12 aprile 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del figlio __________, un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– per il figlio, come pure una provvigione ad litem di fr. 5000.–;
che in via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste;
che all'udienza del 4 maggio 2001, indetta per discutere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha proposto di respingere tutte le domande;
che con decreto emanato seduta stante “in via supercautelare” il Pretore ha attribuito l'alloggio familiare alla moglie, cui ha affidato __________, condannando il marito a versare per il mese di maggio 2001 un contributo alimentare di fr. 1700.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio, aumentato dal 1° giugno 2001 a complessivi fr. 3350.– mensili;
che la discussione dell'istanza è continuata il 20 giugno 2001 e a tale udienza entrambe le parti hanno offerto prove;
che il 21 dicembre 2001, in pendenza di istruttoria, __________ __________ ha sollecitato una riduzione retroattiva dei contributi provvisionali, dal maggio 2001, a fr. 1200.– mensili per la moglie e a fr. 600.– mensili per il figlio;
che con decreto emesso il 19 febbraio 2002 “in via supercaute-
lare” il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riducendo dal
1° gennaio 2002 i contributi provvisionali a fr. 1450.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per il figlio;
che contro tale decreto __________ __________ è insorta con un appello del
4 marzo 2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il giudizio impugnato, subordinatamente di fissare il contributo provvisionale in “un importo complessivo di fr. ..., di cui fr. ... a favore della moglie e fr. ... a favore del figlio”;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i provvedimenti cautelari sono emanati secondo gli art. 376 segg. CPC e possono dunque essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”;
che di conseguenza l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile;
che nelle circostanze descritte giova appena rilevare come le domande subordinate contenute nel memoriale sarebbero ad ogni modo inammissibili, in litigi pecuniari le conclusioni dovendo essere cifrate e non lasciate semplicemente a beneplacito del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309 CPC; identico principio vale sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che quanto precede non impedisce, comunque sia, di considerare l'appello alla stregua di una richiesta di discussione davanti al Pretore, il quale deve concedere a __________ __________ la facoltà di esprimersi sulla modifica dell'assetto provvisionale postulata dal marito il 21 dicembre 2001 (art. 84 CPC);
che di conseguenza il memoriale va rinviato al Pretore perché dia all'interessata la possibilità di essere sentita e statuisca poi con un decreto “di convalida” (sulla specificità dei decreti emanati “nelle more istruttorie” v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, fermo restando invece che il formalismo della nota 908 non può lontanamente essere condiviso);
che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto, poiché l'appello risultava sprovvisto sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Gli atti sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché statuisca sull'assetto provvisionale dopo avere conferito a __________ __________ la possibilità di esprimersi sulla modifica postulata da __________ __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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