AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.16
Data decisione, Autorità: 27.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00016
Lugano 27 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._ (separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 aprile 2001 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 5 febbraio 2002 con cui il Segretario assessore ha parzialmente accolto in luogo e vece del Pretore un'istanza provvisionale presentata dall'attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 febbraio 2002 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1968) e Jekaterina __________ (1972), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1999. Dal matrimonio non sono nati figli. La moglie ha un bambino, , nato il __________ 1996 da una sua precedente relazione. Il marito è __________ di __________ per la __________ __________ di , la moglie lavora come __________ al __________ - “ ” di __________. I coniugi vivono separati dall'aprile 2001, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
B. Il 12 aprile 2001 __________ __________ __________ ha promosso azione di separazione e ha postulato in via provvisionale l'assegnazione dell'appartamento coniugale e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 9 aprile 2001, oltre una provvigione ad litem di fr. 5000.– e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 15 maggio 2001, indetta per discutere l'istanza, essa ha aumentato la richiesta di contributo a fr. 1500.– mensili. __________ __________ __________ si è opposto alla domanda, offrendo in subordine un contributo di fr. 365.– mensili da maggio a luglio 2001 e di fr. 115.– mensili in seguito. Ultimata l'istruttoria, alla discussione finale del 26 settembre 2001 le parti hanno confermato le loro posizioni.
C. Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 5 febbraio 2002 il Segretario assessore ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie e ha respinto le altre domande. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ __________ con un appello del 18 febbraio 2002 nel quale chiede un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 5000.–, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2002 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha escluso che il contributo alimentare sollecitato dall'istante potesse essere calcolato in base alla ripartizione dell'eccedenza mensile una volta dedotto dal reddito complessivo i fabbisogni minimi delle parti. Egli ha rilevato che, secondo la legge in vigore fino al 31 dicembre 1999, in una situazione come quella in esame il marito avrebbe potuto introdurre una causa di divorzio nell'ambito della quale il contributo alimentare sarebbe stato calcolato in base al tenore di vita dei coniugi prima del matrimonio. Il nuovo diritto del divorzio pone invece l'indipendenza economica come principio e la dipendenza alimentare come eccezione, salvo istituire un periodo di quattro anni di separazione di fatto durante il quale ognuno dei coniugi può opporsi al divorzio senza addurre giustificazioni. Ciò ha incrementato le procedure a protezione dell'unione coniugale, che sono diventate processi di attesa e di avvicinamento al divorzio. Per il primo giudice il legislatore del nuovo diritto del divorzio si è occupato esclusivamente di quel processo, ma non ha disciplinato le sorti del matrimonio nell'intervallo, demandandone la regolamentazione agli art. 163 segg. CC.
Donde – prosegue il Segretario assessore – “l'assenza d'interfaccia”, che configura una vera e propria lacuna, ammessa sia dalla dottrina e giurisprudenza zurighese sia dal Tribunale federale, che recentemente ha “creato l'interfaccia” tra gli art. 125 cpv. 2 CC e gli art. 163 e 176 CC ponendo l'obbligo di lavorare del coniuge rimasto inattivo. E siccome anche il Tribunale di appello ha avuto modo di imporre un'attività lucrativa a una donna di 48 anni, madre di tre figli maggiorenni che durante un matrimonio di lunga durata non aveva lavorato, il Segretario assessore ha concluso che il principio del clean break trova applicazione anche in procedure di protezione dell'unione coniugale e di separazione. Ha pertanto considerato che simile “interfaccia” debba valere anche per la questione del trattamento differenziato dell'obbligo alimentare in dipendenza della durata del matrimonio, rilevando che gli elementi di valutazione dell'art. 125 cpv. 2 CC “concorrono coralmente” all'applicazione del citato principio, poiché ove si negasse la differenziazione tra matrimoni di breve e di lunga durata si imporrebbe al marito una dipendenza economica verso la moglie contraria al sistema, soprattutto in situazioni in cui la moglie è in grado di mantenersi in modo autonomo con il proprio reddito.
Il primo giudice ha dipoi accertato che il matrimonio in questione non ha comportato per la moglie svantaggio alcuno e che costei con il suo guadagno di fr. 3228.– mensili netti è in grado di coprire il proprio fabbisogno e quello del figlio. In tale misura egli ha considerato “evasa” l'eccezione di abuso invocata dal marito. Inoltre – egli ha rilevato – l'opposizione al divorzio senza giustificazione non è abusiva, ma per contrastarne i rigori occorre tenere conto dello “spirito innovativo dell'intero movimento legislativo”. Per il Segretario assessore è quindi irragionevole (e abusivo nel risultato) che una donna trentenne, dopo un matrimonio di un anno e mezzo, senza figli comuni cui accudire, autosufficiente e che si oppone al divorzio, lucri un contributo alimentare per quattro anni mentre con il divorzio essa non avrebbe verosimilmente avuto alcun diritto. Ne ha concluso che, se l'opposizione al divorzio è un diritto del coniuge, non è sensato che tale comportamento procuri smaccati vantaggi, poiché ciò non è lo scopo della legge e una simile impostazione aprirebbe la via a inammissibili e strumentali opposizioni formulate a mero scopo di profitto.
L'appellante contesta i criteri applicati dal Segretario assessore per la fissazione del contributo alimentare. Fa valere che il legislatore ha consapevolmente voluto distinguere fra i principi che presiedono all'obbligo di mantenimento dopo il divorzio e il precetto di solidarietà che regge i rapporti e gli effetti del matrimonio durante la fase di separazione. Sottolinea, in particolare, che qualora si seguisse l'opinione del primo giudice, il coniuge economicamente più debole e impossibilitato a dimostrare di essere vittima della rottura del vincolo da parte dell'altro coniuge si troverebbe da un giorno all'altro esposto ai rigori del clean break, e ciò già dall'abbandono del tetto coniugale da parte del consorte. Tale non può essere l'intento del legislatore, sicché la legge non denota la minima lacuna, bensì un silenzio qualificato. L'appellante ribadisce di essere stata lasciata dal marito, di lavorare a tempo pieno e di guadagnare la metà di quanto percepisce il marito, con la conseguenza che il suo tenore di vita si è ridotto. Essa rivendica pertanto un contributo di fr. 1000.– mensili.
L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, introdotta una causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli, ritenuto che il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito dal tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione della comunione domestica (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 34 e 37 ad art. 137 CC). L'obbligo di mutua assistenza (art. 163 CC) persiste per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante la procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 53 ad art. 163 CC).
Durante una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF 1996 pag. pag. 150 con riferimenti; Leuenberger, op. cit., n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/ Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n. 976). I parametri dell'art. 125 CC, in altri termini, non incidono sul contributo provvisionale dovuto giusta l'art. 163 CC (sopra, consid. 3). Solo nel caso in cui il divorzio come tale sia passato in giudicato un contributo provvisionale può essere rifiutato se, verosimilmente, con la decisione finale non sarà riconosciuto alcun contributo di mantenimento (Leuenberger, op. cit., n. 14 e 42 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 45 e 46 ad art. 137 CC; Sutter-Somm/Moser-Szeless in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, n. 5.27 pag. 231; ZR 100/2001 n. 4). Si aggiunga che, contrariamente a quanto pretende l'appellato, nel caso in cui sia pronunciata la separazione l'obbligo alimentare si basa – ancora una volta – sulla ripartizione a metà dell'eccedenza (art. 118 cpv. 2 CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 118 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 117/118 CC; Werro, op. cit., n. 936 pag. 200), e non sull'art. 125 CC.
Recentemente questa Camera ha avuto modo di riaffermare, certo, che ove una separazione appaia durevole e sembri preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie può anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo e prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza del 22 gennaio 2002 in re M., consid. 8c). Ma ciò non significa ancora che in sede cautelare il contributo vada determinato sulla base dell'art. 125 CC, tanto meno se si pensa che l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC si estingue per principio solo con il divorzio, quando gli subentra l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. La sentenza del Tribunale federale citata dal primo giudice evoca bensì la possibilità di far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC per stabilire il reddito ipotetico nell'ambito di procedure a protezione dell'unione coniugale, ma il criterio per la definizione dei contributi pecuniari rimane quello dell'art. 163 CC. Ammesso e non concesso che nel Canton Zurigo un contributo alimentare sia determinato, nel caso in cui sussista un matrimonio puramente formale, come se fosse già stato pronunciato il divorzio, ciò non basta per scostarsi né dalla giurisprudenza del Tribunale federale né dall'orientamento della dottrina maggioritaria.
In realtà giova rammentare che il diritto al contributo può essere negato solo per abuso, in casi eccezionali da ravvisare con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 13 segg. ad art. 163 CC). In concreto è possibile che l'appellante si opponga al divorzio per evitare provvedimenti da parte della polizia degli stranieri ed è possibile altresì che dopo il divorzio essa non avrà diritto a contributi di mantenimento. Se non che, il quadriennio di separazione di fatto in caso di opposizione al divorzio (art. 114 CC) è stato espressamente voluto dal legislatore. Al punto che non commette abuso “manifesto” nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC nemmeno il coniuge che, durante i quattro anni, si oppone al divorzio per punire l'altro (SJZ 98/2002 pag. 179 n. 7). Nella misura in cui invoca il livello di vita avuto durante la vita in comune, quindi, l'istante rivendica solo un suo diritto. Per di più, quando un matrimonio è mantenuto solo formalmente per beneficiare di norme in materia di polizia degli stranieri, la proroga di un'autorizzazione al soggiorno può in ogni modo essere rifiutata dall'autorità amministrativa (DTF 127 II 56 consid. 5). Per il resto, l'appellante adempie nella misura delle proprie forze l'obbligo di mantenimento che le incombe, poiché già lavora a tempo pieno.
Per quanto riguarda l'entità del contributo alimentare, non fissato dal Segretario assessore, occorre verificare anzitutto la situazione del marito, accertandone i rispettivi redditi e fabbisogni.
a) Dagli atti risulta che il convenuto ha un reddito di fr. 6184.– mensili (fr. 5628.– dalla __________ __________ di __________ e fr. 556.– dalla sostanza). Egli ha ammesso invero di ricavare fr. 950.– dagli immobili a __________ in comproprietà con la sorella (riassunto scritto del 15 maggio 2001, pag. 6), ma ciò costituisce un reddito lordo. Dedotti gli interessi e le spese di manutenzione, le entrate nette della sostanza ammontano a fr. 556.– mensili (doc. 16).
b) Il fabbisogno minimo del convenuto va fissato in complessivi fr. 4135.50 mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per debitore che vive solo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– (doc. 24), premio della cassa malati fr. 191.50 (doc. 8), leasing dell'autovettura fr. 293.– (doc. 10), assicurazione dell'autovettura fr. 120.90 (doc. 11), imposta di circolazione fr. 28.40 (doc. 12), assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.70 (doc. 9), assicurazione dell'immobile fr. 39.– (doc. 15), quota di ammortamento per onere della fognatura fr. 8.– (doc. 17), quota del debito verso i genitori fr. 500.– (doc. 21), onere fiscale stimato fr. 600.–.
c) Le spese di trasporto sono ammissibili, poiché l'interessato ha reso sufficientemente verosimile la necessità di usare l'automobile per scopi professionali (doc. 32; Rep. 1994 pag. 145). Circa la quota di ammortamento ipotecario, è senz'altro giustificato tenerne conto, trattandosi di una spesa necessaria per conseguire il reddito dalla sostanza immobiliare (analogamente: I CCA, sentenza del 15 marzo 2001 in re N., consid. 3c). Quanto all'onere fiscale, l'autorità tributaria non ha ancora provveduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell'art. 55a LT (Rep. 1994 pag. 228). Nell'ambito di un giudizio meramente provvisionale la quota a carico del marito, comprensiva delle imposte comunali, può essere stimata in fr. 600.– mensili.
d) Non possono per contro essere inclusi nel fabbisogno né i costi relativi alla fornitura di acqua potabile, già compresi nel minimo di base del diritto esecutivo (DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994 pag. 297), né i costi relativi all'immobile di __________, già considerati nella determinazione del reddito netto della sostanza. In merito al premio per l'assicurazione vita, dagli atti risulta che la polizza è stata stipulata dal marito nel 1988, prima del matrimonio, e non ha indole previdenziale, poiché la prestazione in caso di vita sarà versata al 50° anno di età dell'interessato (doc. 30). L'interessato non ha reso verosimile che tale polizza è indispensabile per il mantenimento, né che in caso di invalidità o decesso la moglie ne trarrebbe beneficio. Il relativo premio non può dunque essere inserito nel fabbisogno minimo. Per quel che concerne i vari debiti, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere considerati solo nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno minimo della famiglia (DTF 127 III 292 consid. 2a bb con riferimenti). Ora, per quanto concerne il debito di fr. 12 000.– verso la __________ __________ __________ l'interessato non ha neppure reso verosimile di averlo acceso per esigenze familiari, né di averlo contratto con l'accordo della moglie. La stessa conclusione vale per il prestito di fr. 15 000.– ottenuto dai genitori (doc. 19), mentre quello di pari importo versato per l'acquisto dell'immobile di __________ (doc. 21) può essere ammesso poiché nell'interesse della famiglia, essendo necessario per conseguire il reddito della sostanza.
Al fabbisogno dell'interessata andrebbe aggiunto quello del figlio __________. L'art. 278 cpv. 2 CC prevede invero che i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio. Tale norma concreta il dovere generale di assistenza sgorgante dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, a causa del matrimonio, il genitore biologico – nella fattispecie l'appellante – non possa dedicarsi al mantenimento del figlio come potrebbe fare, invece, se non fosse sposato (DTF 127 III 68; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 278 CC con richiami). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, il patrigno assolve il suo dovere di assistenza verso di lei esonerandola – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, in modo ch'essa possa procurarsi il necessario per il sostentamento del figlio, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, n. 20.14, pag. 145).
Nel caso specifico il convenuto ha verosimilmente adempiuto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio reddito al mantenimento del figlio. Non vi sarebbe motivo, tanto meno in sede provvisionale, perché tale stato di cose debba essere modificato. Tuttavia il contributo alimentare spetta al coniuge genitore e non al figlio (Hegnauer, op. cit., n. 20.09, pag. 144), sicché la questione non è retta dal principio inquisitorio. Ne segue che incombeva all'interessata allegare i fatti su cui si sarebbero fondate le sue pretese, in specie rendendo verosimile di dover portare il figlio di cinque anni all'asilo per ragioni di lavoro oppure rendendo verosimile che il padre del bambino non versa – o non è in grado di versare – un contributo idoneo. Invano si cercherebbe nell’appello una parola al riguardo. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il dovere di assistenza del patrigno o della matrigna è solo sussidiario (DTF 120 II 287 consid. 2b), nel senso che è dato unicamente ove non sia possibile incassare dal debitore un assegno adeguato.
reddito del marito fr. 6'184.—
reddito della moglie fr. 3'200.—
fr. 9'384.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4'135.50
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'609.30
fr. 6'744.80 mensili
eccedenza fr. 2'639.20 mensili
metà eccedenza fr. 1'319.60 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4135.50 + fr. 1319.60 = fr. 5'455.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 6184.– ./. fr.5455.– fr. 729.— mensili.
L'appello deve pertanto essere accolto entro questi limiti.
L'appellante ribadisce di avere diritto a una provvigione ad litem di fr. 5'000.– per le spese di primo grado e in via subordinata postula l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm/ Hansböhler, op. cit., n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bräm/ Hasenböhler, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC). Inoltre una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC). Nella fattispecie il contributo alimentare di fr. 729.– mensili conferisce all'interessata una disponibilità superiore a fr. 1000.– mensili, con la quale può senz'altro far fronte alle spese legali. Inoltre l'istante essa potrà ottenere il versamento del contributo alimentare arretrato dall'aprile 2001. Nelle circostanze descritte non sussistono le premesse per concedere né una provvigione ad litem né, tanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Gli oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sul principio del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta. Appare equo pertanto porre a suo carico un terzo dei costi del processo, la rimanenza essendo a carico del convenuto, che verserà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato attuale impone inoltre una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di suddividere in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, l'attribuzione di ripetibili rende la richiesta senza oggetto, la relativa indennità non apparendo né di impossibile né di difficile incasso (DTF __________ __________ __________). Inoltre, come detto, l'interessata può contare su un agio mensile superiore a fr. 1000.– con cui può senz'altro far fronte alle spese di causa.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
a) L'appartamento coniugale di __________ è attribuito in via provvisionale a __________ __________ __________;
b) __________ __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese a decorrere dal 9 aprile 2001, un contributo di fr. 729.– mensili.
Per il resto l'istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________ __________ __________o, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
IV. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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