AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.14
Data decisione, Autorità: 27.05.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00014
Lugano 8 marzo 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 marzo 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 febbraio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 22 febbraio 2002;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1951) e __________ __________ (__________1941) si sono sposati il __________ 1981 a __________ (provincia di __________). Dal matrimonio sono nati __________ (1973) e __________ (1981). Il marito lavora a __________ per l'Istituto __________ __________, la moglie, senza formazione, è casalinga e si è sempre occupata dell'economia domestica. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio del 2001, quando la moglie, dopo un violento litigio, ha lasciato l'abitazione familiare.
B. Il 2 marzo 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, una provvigione ad litem di fr. 5000.– (o il beneficio dell'assistenza giudiziaria), chiedendo inoltre che l'ammontare del contributo fosse oggetto di trattenuta di stipendio. In via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste. Alla discussione del 21 marzo 2001 __________ __________ si è opposto alle domande e ha instato anch'egli per l'assistenza giudiziaria.
C. Statuendo il 23 aprile 2001 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie, dal 23 marzo 2001, un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili e il 22 maggio 2001 ha fatto ordine all'Istituto __________ __________ di __________ di trattenere l'importo dallo stipendio del marito. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 17 luglio 2001 __________ __________ ha ribadito le domande contenute nell'istanza a protezione dell'unione coniugale, salvo rinunciare all'assegnazione dell'alloggio coniugale. Nelle sue conclusioni del 25 luglio 2001 __________ __________ ha confermato la posizione assunta alla discussione del 21 marzo 2001, tranne offrire in via subordinata un contributo alimentare di fr. 750.– mensili. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 23 gennaio 2002 il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1179.– mensili dal 5 marzo 2001 e di fr. 1534.– dal 1° ottobre 2001. Egli ha ordinato inoltre al datore di lavoro del marito di trattenere la somma di fr. 1534.– mensili dallo stipendio di lui e di versarlo direttamente su un conto bancario della moglie. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello dell'11 febbraio 2002 per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria, che il contributo alimentare fissato dal Pretore sia ridotto a fr. 551.– mensili (subordinatamente fr. 742.–) fino al 30 settembre 2001 e a fr. 906.– (subordinatamente fr. 1100.–) in seguito. In via ancor più subordinata egli chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio. Con decreto del 15 febbraio 2002 la presidente di questa Camera ha negato al gravame effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. Il relativo ammontare si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176).
fr. 120.–) e in fr. 2356.– in seguito, riducendo le spese di alloggio a fr. 850.– mensili. Ciò posto, egli ha destinato al mantenimento della moglie l'eccedenza mensile di fr. 1179.–, rispettivamente di fr. 1544.–.
L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che la riduzione del suo reddito è dovuta al precario stato di salute e che in realtà nel 2000 egli ha guadagnato mediamente fr. 3644.– mensili netti, comprese le ore supplementari, e nei primi due mesi del 2001 in media fr. 3262.– mensili netti. Egli fa valere inoltre che le ore straordinarie prestate in precedenza dipendevano dalla volontà del datore di lavoro e non sono più state richieste nel 2001.
Dagli atti risulta che il reddito dell'appellante ammontava a fr. 3670.25 mensili netti nel 1997 e a fr. 4076.– mensili netti nel 1998 (certificati di salario nell'incarto fiscale richiamato). Nel 1999 l'interessato ha guadagnato fr. 4172.75 netti mensili (doc. 4), ma nel 2000 il suo stipendio è sceso a fr. 3644.75 netti mensili (doc. 3), nel gennaio 2001 a fr. 3238.– e nel febbraio 2001 è lievemente risalito a fr. 3286.– (doc. 1 e 2). Come si è detto, il primo giudice ha calcolato il reddito sulla media dei guadagni tra il 1997 e il 2000. Tale criterio si applica solo, però, nel caso di lavoratori indipendenti (DTF inedita del 17 ottobre 2000 in re M., consid. 3c con riferimenti, inc. ./__________). Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il salario netto conseguito al momento del giudizio (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/ Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163), riservato il caso in cui vada imputato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 a metà, 121 III 299).
Nella fattispecie l'obbligo contributivo dell'appellante verso la moglie decorre solo dal marzo 2001. Il dato più recente sul reddito da lui conseguito figura nel foglio paga del febbraio 2001, da cui risulta uno stipendio di fr. 3286.– mensili netti (doc. 2). È vero che in precedenza l'appellante ha guadagnato di più, ma è anche vero che ciò si riconduceva al compimento di ore straordinarie (le quali non rientravano nella sua libera disponibilità) e che la successiva diminuzione delle entrate dipende anche da decurtazioni di salario dovute a malattia (interrogatorio formale del 20 giugno 2001, risposta n. 5). E in effetti, per il passato, è senz'altro verosimile che l'appellante abbia sofferto di problemi di salute, ove appena si considerino le ripetute deduzioni del 20% “per malattia e recuperio infortunio” praticate dal datore di lavoro sullo stipendio lordo di fr. 4'000.– mensili. La situazione è diversa per quanto riguarda il periodo successivo al febbraio 2001 (e il contributo alimentare decorre – come detto – dal marzo 2001). Tutto ignorandosi sulla natura dell'infermità, non è possibile invero sapere se tale affezione abbia continuato a pregiudicare la capacità di guadagno anche dopo di allora, né è possibile formulare una qualsiasi prognosi. Se non che, le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC) oppure che il giudice le limiti nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Spettava dunque al marito, che si prevale di una malattia duratura, renderne verosimili gli estremi. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non rimane dunque che dipartirsi dallo stipendio lordo di fr. 4000.– mensili, cui vanno dedotti gli oneri sociali e aggiunta la quota di tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali ma senza il contributo per la cassa pensione). Ne deriva un reddito mensile netto di fr. 3720.–. Dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (e in particolare l'appellante rendere verosimile un impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC).
Tenuto conto di un fabbisogno minimo mensile di fr. 2711.– mensili fino al 30 settembre 2001 e di fr. 2356.– in seguito, le entrate del marito non sono in ogni modo sufficienti per coprire le necessità delle due nuove economie domestiche. Al debitore del contributo va dunque garantito il suo minimo, l'eventuale ammanco rimanendo a carico dell'altro coniuge (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ne segue che il contributo alimentare per la moglie va fissato in fr. 1009.– mensili fino al 30 settembre 2001 e in fr. 1364.– mensili dopo di allora, pari alla differenza tra il reddito del marito e il suo fabbisogno. L'appello va accolto entro tali limiti.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta. Si giustifica pertanto di mettere la tassa di giustizia e le spese per cinque settimi a suo carico e per il resto a carico dell'appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito può essere accolta, data la situazione di indigenza in cui egli versa e il fatto che l'appello non poteva dirsi sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). L'attribuzione di ripetibili ridotte renderebbe in parte senza oggetto – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellata. Se non che, la relativa indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di concedere anche a lei il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità dei legali sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 1009.– dal 5 marzo al 30 settembre 2001 e
fr. 1364.– dal 1° ottobre 2001 in poi.
Per il resto il dispositivo rimane invariato.
__________ __________ , , è ordinato di trattenere con effetto immediato e mensilmente dallo stipendio di __________ __________ l'importo di fr. 1364.– e di versarlo direttamente ad __________ __________ sul conto n. . __________ __________, __________, clearing n. __________, a lei intestato.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 160.–
b) spese fr. 50.–
fr. 210.–
sono posti per cinque settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
III. __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
IV. __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– __________ __________ __________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. I/3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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