AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.13
Data decisione, Autorità: 06.02.2003, ICCA
Incarto n. 11.2002.13
Lugano 6 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____. (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 gennaio 1999 da
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ -__________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2002 presentato da __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 14 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ -__________ (1905), vedovo, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ __________ 1997, lasciando come eredi legittimi la figlia __________ e i nipoti __________ e __________ __________. Nell'aprile del 1990, dopo la morte della moglie __________, egli aveva stipulato con la figlia __________, il genero __________ __________ e i di lui figli __________ e __________ un contratto di divisione, donazione e permuta che prevedeva, in particolare, il frazionamento della particella n. __________ RFD di __________, appartenente a lui medesimo in comproprietà con la moglie __________, in due fondi, l'uno intestato alla figlia __________ (particella n. __________ RFD) e l'altro in comproprietà ai membri della famiglia __________ (nuova particella n. RFD), senza versamento di conguagli. L'8 dicembre 1993 __________ __________ - aveva donato inoltre un'altra particella di sua proprietà (n. __________RFD) alla figlia __________.
B. Il 19 gennaio 1998 è stato pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un testamento olografo del 13 aprile 1993 nel quale __________ __________ -__________ ha disposto – tra l'altro – quanto segue:
Nomino mia figlia __________ erede universale di tutti i miei beni, (…) escludendo ogni altro erede per i motivi seguenti:
a) Dal decesso di mia moglie avvenuto nel 1987 e maggiormente dal 1988 in cui mia figlia __________ si è ammalata e conseguentemente deceduta, __________ si è totalmente dedicata a me sostenendomi fisicamente, moralmente e affettivamente, provvedendo a farmi vivere dignitosamente nella casa di via __________, assistendomi e occupandosi di tutto a sacrificio della sua vita privata, prendendo a suo carico la parte finanziaria concernente gli alimenti, l'abbigliamento e i costi di manutenzione ordinaria della casa;
b) Ritengo inoltre sufficiente la parte di successione e donazione ricevuta nel 1990 dai miei nipoti __________ e __________ __________ considerando la totale mancanza di riguardo nei miei confronti mostrata da __________ che non mi ha mai fatto visita durante questi anni negandomi ogni assistenza benché le fosse molto facile verificare ogni tanto le mie condizioni;
c) Indegno è stato l'atteggiamento di __________ verso __________ a proposito della precedente successione il quale ha sostenuto che mia figlia se ne è approfittata. Essa ha agito correttamente secondo la mia volontà, dando ai __________ la possibilità di scegliere casa e terreno della part. __________che essi volevano. Tale accusa è per me inaccettabile;
d) Dal 1976 al 1989 la famiglia __________ ha inoltre usufruito dell'intera mia casa (part. __________) di due appartamenti più prato coltivo, contro pagamento di fr. 240.– mensili, somma ritenuta irrilevante, ma accettata per il quieto vivere delle nostre famiglie, privando __________ di un introito ragionevole; le fu inoltre proibito di affittare l'appartamento al quale aveva diritto.
È mia ferma volontà che la casa di via __________ a __________ sia di proprietà di __________ senza altra compensazione ai __________.
Infine intendo diseredare i miei nipoti __________ e __________ per la grave mancanza di correttezza verso __________ in relazione al tentativo di misconoscere la validità degli accordi del 1989 di cui allego copia, e che prevedono un conguaglio di fr. 64'415 (95'000 a tutt'oggi, dopo correzione dei mq ufficiali e compreso gli interessi) a mia figlia __________. Tali accordi sono validi e il comportamento ingordo dei miei nipoti ha compromesso la serenità famigliare.
Non c'è bene che valga la serenità tra i membri di una famiglia.
Se contro le mie espresse volontà i miei nipoti volessero contestare i motivi di esclusione o diseredazione, e questi non dovessero essere riconosciuti dalle istanze giudiziarie, dispongo che i miei nipoti vengano ridotti alla legittima, sulla quale dovranno lasciarsi imputare al minimo
– fr. 500 mensili dal marzo 1983 a settembre 1988 e fr. 1000 mensili da ottobre 1988 al mio decesso per vitto, abbigliamento e articoli domestici;
– fr. 200'000 per assistenza e tempo dedicati a tutt'oggi;
– fr. 95'000 per conguaglio accordo del 1989, a tutt'oggi.
Chiedo ai miei nipoti di rispettare le mie ultime volontà con tutte le forme di riguardo nei confronti di __________.
C. Con petizione del 7 gennaio 1999 __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ -__________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo l'annullamento del testamento o – in subordine – che fosse accertata l'inesistenza di cause di diseredazione e che fossero ridotte in quanto lesive della loro porzione legittima tanto le disposizioni testamentarie quanto la donazione dell'8 dicembre 1993 a __________ __________ -__________ della particella n. __________RFD di __________. Con risposta del 12 aprile 1999 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e nei successivi allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando conclusioni scritte. Nel loro memoriale, del 27 novembre 2001, gli attori hanno rinunciato a chiedere l'annullamento del testamento, limitandosi a postulare l'accertamento circa l'inesistenza di cause di diseredazione (sicché le loro quote ereditarie di 6/16 dei beni ammonterebbero a fr. 13 923.56 ciascuno) e l'annullamento delle disposizioni testamentarie in cui il defunto riconosce debiti verso la figlia per vitto, abbigliamento, articoli domestici, assistenza e tempo, come pure per il conguaglio relativo alla convenzione del 1989. In via subordinata essi propongono di ricondurre tali deduzioni nella giusta misura e di ridurre a fr. 443 750.– l'avvenuta donazione della particella n. __________RFD alla convenuta, sicché le loro quote ereditarie ammontano per finire a fr. 133 125.– ciascuno. Nel suo memoriale del 28 novembre 2001 la convenuta ha riaffermato la sua opposizione.
C. Con sentenza del 14 gennaio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha accertato l'inesistenza della causa di diseredazione (motivo per cui le quote di 6/16 del compendio ereditario ammontano a fr. 13 923.56 per ciascuno degli attori), ha annullato le disposizioni testamentarie con cui il defunto riconosceva debiti verso la convenuta di fr. 500.– mensili per vitto, abbigliamento, articoli domestici, di fr. 200 000.– per assistenza e tempo dedicatigli e di fr. 95 000.– per il conguaglio relativo all'accordo del 1989, riducendo inoltre la donazione dell'8 dicembre 1999 alla convenuta a fr. 443 750.– in quanto lesiva della porzione legittima degli attori, di modo che le rispettive quote ereditarie di 6/16 sono risultate ammontare a fr. 133 125.– ciascuno. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 4000.–, state poste per un terzo a carico degli attori e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere ai primi fr. 6500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 5 febbraio 2002 nel quale chiede che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di ridurre la citata donazione dell'8 dicembre 1999 in modo tale che la porzione legittima degli attori ammonti a complessi fr. 95 218.– ciascuno. Nelle loro osservazioni del 25 marzo 2002 __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha negato anzitutto l'esistenza di cause di diseredazione, riconoscendo agli attori la porzione legittima. Per quanto riguarda il litigio sul conguaglio, egli ha rilevato che con la firma del contratto 13 aprile 1990 la convenuta aveva esplicitamente rinunciato a conguagli e che i motivi di natura fiscale da lei addotti per giustificare ciò non erano stati provati. Egli ha soggiunto che, quand'anche il testatore si trovasse in errore a tale riguardo e che una causa di diseredazione potesse essere ammessa dal lato soggettivo, oggettivamente il fatto non era sufficientemente grave né dimostrato. Una grave, illecita e colpevole violazione degli obblighi derivanti dal diritto della famiglia non si ravvisava nemmeno nel fatto per i nipoti – in particolare __________– non avessero più fatto visita al nonno. Il Pretore ha poi verificato se le prestazioni svolte dalla convenuta per il genitore andassero rimunerate, come prevedeva il testamento, o rientrassero semplicemente nei doveri filiali. Ne ha concluso che, avesse saputo il testatore che tali prestazioni rientravano nei doveri d'assistenza della figlia, non avrebbe dato loro un valore pecuniario e non avrebbe preso disposizioni a scapito dei nipoti, bastando al riguardo ridurli alla loro porzione legittima. Sempre a parere del primo giudice la convenuta, sebbene vivesse nella medesima casa del padre, abitava in un appartamento proprio e, lavorando a __________, non poteva dirsi sacrificare lavoro e risparmi per il genitore. Inoltre parte degli importi riferiti al vitto, all'abbigliamento e agli articoli domestici rientravano nei doveri filiali (art. 272 CC), mentre per il resto il genitore aveva risorse sufficienti per pagare fatture e servizi. Il Pretore ha poi respinto le pretese della convenuta, rilevando che essa non aveva dimostrato di avere finanziato con mezzi propri acquisti per il padre, anche perché questi poteva farvi fronte da sé. Tenuto conto dell'attivo netto della successione (fr. 74 259.–), il Pretore ha calcolato in fr. 13 923.56 la quota spettante a ciascuno degli attori, riducendo infine la donazione della particella n. __________RFD alla convenuta. A questo proposito egli, accertato un valore peritale di fr. 830 000.– e oneri ipotecari per fr. 120 000.–, ha riconosciuto agli attori una quota di fr. 133 125.– ciascuno.
L'appellante sostiene di avere sufficientemente comprovato l'attività svolta in favore del genitore e ribadisce che la volontà paterna di remunerare tali prestazioni in denaro è manifesta, indipendentemente del fatto che egli potesse sbagliarsi sul carattere oneroso delle medesime. A suo avviso il testatore avrebbe mantenuto invariata la clausola seppure gli fosse stato noto il carattere gratuito delle prestazioni, anche perché non gli interessava il preciso tenore di legge, ma voleva riconoscere i di lei sacrifici. La convenuta rileva inoltre che le condizioni per un'indennità sarebbero in ogni modo adempiute poiché essa ha vissuto con il padre, si è occupata assiduamente e costantemente di lui, conferendo alla comunione il proprio lavoro e i propri risparmi in misura maggiore di quanto non fosse obbligata. A mente sua il ragionamento del primo giudice è contraddittorio, poiché questi attribuisce al genitore la capacità di sopperire alle proprie necessità con i proventi che confluivano sui libretti di risparmio, trascurando che con la sola rendita AVS il padre non poteva provvedere alle spese correnti e aumentare gli averi bancari. Quanto ai pagamenti eseguiti per il padre, l'appellante afferma di non avere preteso quietanze, l'intestazione delle fatture al padre rientrando nella normalità delle cose. In definitiva essa chiede che le si riconoscano fr. 142 000.– per vitto, abbigliamento e articoli domestici, oltre a fr. 200 000.– per assistenza, sicché la successione denota un passivo e quindi nulla è dovuto agli attori. Sulla riduzione della donazione essa sostiene inoltre che il Pretore ha omesso di considerare l'importo di fr. 25 428.– per i lavori di ristrutturazione dell'immobile e da lei pagati, dimenticando altresì un debito di fr. 12 000.– gravante la proprietà per un sussidio elargito dal Cantone.
Litigiosi in questa sede rimangono l'annullamento per errore della clausola n. 5 del testamento e la riduzione della donazione alla convenuta del fondo n. __________RFD. Ora, secondo l'art. 469 cpv. 1 CC sono nulle le disposizioni per causa di morte fatte sotto l'influenza di un errore, di un inganno doloso, di una violenza o di una minaccia. Tali disposizioni sono in realtà “annullabili” nel senso dell'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3 bb; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 18 ad art. 469; Weimar in: Berner Kommentar, Berna 2000, n. 31 ad art. 469 CC). L'errore, riconducibile a una fallace rappresentazione della realtà, non deve necessariamente essere essenziale e può riguardare tanto la formazione della volontà (errore sui motivi) quanto la sua espressione (errore di dichiarazione: Weimar, op. cit., n. 14 e 15 ad art. 469 CC). Trattandosi di un errore sui motivi, chi impugna il testamento deve rendere verosimile che qualora il disponente avesse conosciuto la situazione reale, avrebbe preferito eliminare la disposizione piuttosto che mantenerla (DTF 119 II 211 consid. 3bb con rimandi). Semplici speranze, desideri o timori sono invece insufficienti (DTF 75 II 285 consid. 4).
Gli attori hanno sostenuto che le prestazioni della convenuta rientravano nei consueti doveri filiali (art. 272 CC), per i quali non era dovuta remunerazione. Essi non hanno reso verosimile, tuttavia, che la convenuta dovesse fornire prestazioni a titolo puramente gratuito. Per gli interessati, le entrate di __________ __________ -__________, consistenti nella rendita completa AVS e in una pensione per previdenza professionale, ammontavano nel 1989/90 a fr. 1588.– mensili, nel 1991/92 a fr. 1762.– mensili, nel 1993/94 a fr. 1938.– mensili, nel 1995/96 a fr. 1991.– mensili e nel 1997 a fr. 2034.– mensili (conclusioni pag. 7 in alto). Nulla è dato di sapere però, pur risultando dagli atti che egli non pagava alcun canone di locazione, sul suo fabbisogno né sul suo tenore di vita, ragione per cui non è possibile dedurre con un minimo di attendibilità quale fosse la sua disponibilità finanziaria.
Si aggiunga che, quand'anche si volesse ritenere il testatore – per ipotesi – caduto in errore ritenendo che le prestazioni della convenuta rientrassero nei doveri filiali, non si ravvisano indizi tali da far supporre che, avesse egli conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo. L'errore, in effetti, deve connotarsi come una condizione indispensabile per l'esistenza della disposizione di ultima volontà (Weimar, op. cit., n. 23 ad art. 469 CC). Ora, che il disponente fosse capace di discernimento al momento di redigere il testamento è indiscusso, gli attori avendo per altro rinunciato a chiedere l'annullamento dell'atto per vizio della volontà. Anzi, il certificato medico dell'8 febbraio 1999 del . __________ - (doc. 2.1) attesta che l'interessato era in buone condizioni psicofisiche. Nulla induce inoltre a ritenere che le disposizioni del defunto nel testamento non siano l'espressione di una libera volontà. Il notaio __________ __________ ha ricordato che questi gli “accennò a rapporti tesi con i nipoti dicendomi che intendeva diseredarli” e ha riferito che dopo avere sentito quali fossero le sue volontà, egli ha, in sostanza, preparato una bozza di testamento “sulla falsariga di quella allestita dal testatore che fu poi essenzialmente trascritta nelle forme prescritte per il testamento olografo” (deposizione del 30 novembre 1999, verbali, pag. 4). __________ __________, che ha conosciuto il testatore nel 1993 e che si recava spesso da lui per le pulizie, ha riferito che egli era una persona molto lucida, consapevole di ciò che voleva, e che non si lasciava influenzare (deposizione del 30 novembre 1999, verbali, pag. 6). Anche per __________ __________ l'interessato non era assolutamente suggestionabile e “di testa era in perfette condizioni” (deposizione del 19 gennaio 2000, verbali pag. 10).
Ciò premesso, dal testamento risulta che dopo avere diseredato i nipoti, il disponente ha previsto, nel caso in cui le autorità giudiziarie non avessero ritenuto validi i motivi da lui addotti, che costoro dovessero essere ridotti alla quota legittima “sulla quale dovranno lasciarsi imputare al minimo” determinati importi (doc. D, clausola n. 5, pag. 3). I motivi a sostegno della diseredazione non sono stati ritenuti validi dal Pretore e in questa sede la questione non è più litigiosa. Il che non basta tuttavia per desumere – come pretendono gli attori – che il disponente non intendesse prendere disposizioni a loro scapito, né che per tenere conto dell'assistenza della figlia bastasse ridurli alla porzione legittima. Contrariamente a quanto essi pretendono, anzi, agli occhi del disponente la sola riduzione alla legittima non era sufficiente, tanto che egli ha espresso chiaramente l'intenzione di non lasciar loro alcunché. Per tacere della diseredazione, egli ha precisato subito di ritenere sufficiente la parte di successione e la donazione da loro ricevuta nel 1990 (doc. D, clausola n. 2 lett. b), in seguito ha dichiarato la sua “ferma volontà di lasciare la casa di via __________ a __________ senza altra compensazione ai __________ ” (clausola n. 3) e infine ha espresso la volontà di imputare sulla quota degli abiatici determinati importi a favore della figlia.
L'istruttoria ha per altro confermato che tra la nipote __________ e il nonno non vi erano più stati contatti dal 1990, che la prima non ha più fatto visita al secondo per il comportamento da lui tenuto durante la malattia della madre, né ha poi partecipato al suo funerale (interrogatorio formale di __________ __________ del 15 maggio 2000, risposte n. 3 e 12; deposizione di __________ __________, del 19 gennaio 2000, verbali, pag. 16). Il che per il disponente era fonte di dispiacere (deposizione di __________ __________, del 30 novembre 1999, verbali, pag. 7). Per quanto riguarda il conguaglio, dagli atti risulta che in un primo tempo gli attori avrebbero dovuto versare alla convenuta un certo importo (doc. H: accordo del 10 dicembre 1989), ma che i trasferimenti di proprietà sono poi avvenuti a titolo gratuito (rogito del 22 maggio 1990: doc. G, 6° foglio). L'istruttoria non ha permesso di appurare per quale motivo il conguaglio sia venuto a cadere, le ragioni di natura fiscale addotte dalla convenuta non essendo state particolarmente suffragate. Nemmeno sono state chiarite le ragioni per cui siano stati redatti due accordi firmati dalle parti il 10 dicembre 1989: il primo che prevedeva un conguaglio (doc. H), il secondo – poi trasmesso al notaio __________ __________ per la rogazione dell'atto definitivo – senza conguaglio (doc. 14.1). D'altro canto gli attori, pur ammettendo che fosse previsto un conguaglio di fr. 13 821.– a favore della convenuta, hanno rilevato che essa vi ha rinunciato (petizione, pag. 5; replica, pag. 9; conclusioni, pag. 4). Il notaio __________ ha unicamente dichiarato, da parte sua, che “l'operazione era senza conguagli” (deposizione del 16 febbraio 2000, verbali, pag. 19).
Che la questione però non fosse del tutto risolta è stato confermato anche dall'attore, al quale la convenuta aveva chiesto di onorare l'accordo del 1989 con il versamento del conguaglio (interrogatorio formale di __________ __________ del 15 maggio 2000, risposta n. 7; doc. 1). In circostanze siffatte è possibile che, per finire, la convenuta abbia rinunciato al noto conguaglio (in questa sede essa non pretende più che le sia riconosciuto), ma per il disponente la questione fosse ancora aperta. Per di più, il 30 gennaio 1993, egli aveva scritto dietro l'esemplare allegato al testamento olografo (inserto B) che il documento era stato “approvato unanimemente e firmato in mia presenza in data 10.12.89, allo stesso momento in cui venne firmato il documento consegnato allo Studio legale __________ e __________ di __________, di cui allego copia, per procedere alla pratica di successione-donazione” (doc. H, 3° foglio). Ne discende, in ultima analisi, che quand'anche si ammettesse l'esistenza di un errore nella disposizione di ultima volontà, gli atti non bastano per arguire che, avesse il testatore conosciuto la situazione reale, non avrebbe agito in tal modo. Su questo punto l'appello, fondato, deve dunque essere accolto.
a) In concreto gli importi indicati dal disponente (doc. D, clausola n. 5) potrebbero corrispondere, in teoria, a un rimborso per le prestazioni della convenuta e per suoi aiuti di carattere finanziario. Se ammessi, costituirebbero così un debito del defunto e rientrerebbero nei passivi della successione (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 69 e 411). Se non che, nella misura in cui sono contestati, spettava alla convenuta (che se ne prevale), dimostrare – o quanto meno rendere verosimile – che sono fondati, cioè che corrispondono a quanto lei ha fornito o versato in favore del genitore. È vero che il testatore si è dichiarato, in qualche modo, debitore verso la figlia dei citati importi, ma ciò soltanto non basta per ritenerli verosimili. In caso contrario qualsiasi disponente potrebbe aumentare a beneplacito i passivi della successione e ledere impunemente la porzione dei legittimari.
b) Agli atti non figura alcun elemento che renda attendibile un riscontro tra le cifre indicate dal testatore e l'impegno della convenuta a favore di lui. Certo, essa si occupava del padre, gli faceva la spesa, gli acquistava indumenti e gli preparava i pasti (deposizioni di __________ __________i: verbali, pag. 6; di __________ __________: verbali, pag. 7; di __________ __________: verbali. pag. 8; di __________ __________: verbali, pag. 10; di __________ __________: verbali, pag. 12), ma ciò non basta per ritenere che l'interessata abbia fornito prestazioni che eccedano in misura apprezzabile l'obbligo di assistenza dovuto tra genitori e figli (art. 272 CC). Del resto, nel dubbio tale aiuto si presume gratuito (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 125,n. 18.04).
c) Né l'interessata ha dimostrato, per altro, i requisiti che giustifichino un'equa indennità a norma dell'art. 334 CC (Liedlohn: Schwenzer in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 3 ad art. 272 CC). Quand'anche si ammettesse, in effetti, che la figlia abbia convissuto “a tutti gli effetti con il padre” (appello, pag. 6), non risulta che essa abbia conferito alla comunione domestica un lavoro superiore ai benefici da lei ritratti o che abbia devoluto alla comunione – in parte o in tutto – i propri guadagni (Studer in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 5 ad art. 334 CC). Delle pulizie si occupava __________ __________ (verbali, pag. 6), mentre __________ __________ aiutava a cucinare e a fare le pulizie (verbali, pag. 8). La convenuta ha invero prodotto conteggi da lei preparati (doc. 9) ed è verosimile che essa non si sia mai fatta rilasciare ricevute. In mancanza di altri elementi, tuttavia, ciò non basta per attestare che lei abbia eseguito con denaro proprio i versamenti per il genitore. Si aggiunga che neppure __________ __________ e __________ __________ hanno indicato, foss'anche solo approssimativamente, quanto ricevevano per i loro servigi. E il fatto che i libretti di risparmio del padre presentassero attivi di una certa consistenza ancora non permette di ritenere che la figlia versasse una parte del salario per la comunione domestica.
d) Si aggiunga che, comunque sia, l'indennità fondata sull'art. 334 CC deve semplicemente essere “equa”. Stando ai parametri scalari usuali, alla convenuta spetterebbe in tal caso un'indennità di circa fr. 88 000.– (Studer, op. cit., n. 7 ad art. 334 CC), non paragonabile con quella indicata nel testamento. Per di più, tale indennità potrebbe essere riconosciuta solo nella misura in cui non comportasse un'insolvenza della successione (art. 603 cpv. 2 CC), ciò che sarebbe il caso in concreto (appello, pag. 8). Ne segue che su questo punto l'appello, destituito di fondamento, dev'essere respinto.
a) Riguardo ai lavori di risanamento del 1993, il perito ne ha già tenuto conto determinando il valore venale (referto, pag. 2). Gli altri interventi, quantificati dal perito in fr. 25 428.– (referto, pag. 3), sono stati anch'essi considerati, quanto meno nella misura in cui sono stati eseguiti fra il 1993 e il 1997, mentre gli altri (come la sostituzione delle finestre al piano terreno: doc. 25, 2° foglio) constano essere stati effettuati nel 1998, dopo l'apertura della successione, e non rientrano perciò nel calcolo del valore (art. 474 cpv. 1 e 537 cpv. 2 CC). Quanto al sussidio, è vero che a carico della particella n. __________risulta iscritta una menzione di “limitazione di diritto pubblico di disporre della proprietà – trasferimento soggetto ad autorizzazione – obbligo di rimborsare i sussidi” (doc. N, 2° foglio in alto). L'importo di tale sussidio, tuttavia, non trova riscontro agli atti. In proposito l'appello è destinato quindi all'insuccesso.
b) Rimane il fatto che, per giurisprudenza costante, in virtù del diritto federale una porzione legittima – se menomata – va reintegrata applicando d'ufficio il cosiddetto “metodo della proporzionalità” (DTF 120 II 422 consid. 4b, 116 II 676 consid. 3b cc). In concreto si evince con chiarezza dagli atti che, al momento della donazione, __________ __________ -__________ si era riservato sull'immobile un diritto di abitazione a vita. Alla convenuta era stata trasferita quindi la nuda proprietà dell'immobile. Il valore della servitù essendo stato fissato dal perito in fr. 38 250.– (referto, pag. 4), il valore venale della proprietà pervenuta a __________ __________ -__________ ammontava perciò a
fr. 671 750.– (fr. 710 000.– ./. fr. 38 250.–). E siccome il
24 novembre 1997 il valore dell'immobile era di fr. 830 000.–, nell'asse ereditario va computato l'importo di fr. 671 750.–. Ne discende che la porzione legittima spettante a ognuno degli attori (3/16 del totale) ammonta a fr. 125 953.–. L'appello, in proposito parzialmente fondato, deve quindi essere accolto entro tale limite.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata è così riformato:
La donazione 8 dicembre 1993 della particella n. RFD di __________ a __________ __________ - è ridotta a fr. 419 825.–. Di conseguenza le quote ereditarie di __________ __________ e __________ __________o, pari a 6/16, sono accertate in fr. 125 953.– ciascuno.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico di __________ e __________ __________ in solido. __________ __________ -__________ rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazio__________ a:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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