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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.12
Data decisione, Autorità: 07.03.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2002.00012
Lugano 7 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__ (revoca di autorità parentale e istituzione di tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria __________, __________
A
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
in merito alla revoca della misura di autorità parentale dopo la maggiore età e all'istituzione di una tutela in favore di __________ __________ (1962);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 31 gennaio 2002 da __________ __________ contro la decisione emanata il 21 novembre 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 6 maggio 1996 la Sezione degli enti locali ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ (1962), affetto da trisomia 21 e demenza. Il 25 giugno successivo la Delegazione tutoria di __________ ha istituito la tutela e ha designato in qualità di tutore __________ . Il 18 dicembre 1998 essa ha poi revo e” di , sotto l'autorità parentale della madre __________ __________ (art. 385 cpv. 2 CC). In seguito a divergenze sorte tra quest'ultima e la Fondazione “ __________ ” e alle difficoltà di gestione del giovane da parte della madre, con risoluzione del 22 agosto 2001 la Commissione regionale __________ ha revocato l'autorità parentale di __________ __________ e ha istituito in favore di __________ __________ una tutela, designando come tutore l'avv. __________ __________ per un periodo iniziale di due anni.
B. Il 25 ottobre 2001 __________ __________ ha introdotto ricorso contro la suddetta decisione, affermando di non essere d'accordo con la nomina di un tutore al figlio, che essa intende continuare a gestire personalmente. Dopo uno scambio di allegati la Sezione degli enti locali ha convocato la ricorrente per l'audizione, ma senza esito. Statuendo il 21 novembre 2001, essa ha poi respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese. La decisione è stata intimata alla ricorrente tramite il medico curante __________. __________ __________ __________.
C. Contro la decisione citata __________ __________ è insorta il 31 gennaio 2002 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata e il ripristino della sua autorità parentale sul figlio __________ __________. Con ordinanza del 7 febbraio 2002 la giudice delegata ha invitato l'appellante a provare la data di consegna della decisione da parte del dott. __________ __________ __________. __________ __________ ha comunicato il 4 marzo 2002 di avere ricevuto la decisione “un paio di giorni prima del Natale 2001” tramite il suo patrocinatore e ha chiesto la restituzione del termine per presentare appello, poiché il medico non aveva procura per ricevere atti giudiziari a lei destinati. L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). La decisione impugnata, emanata il
21 novembre 2001, è stata intimata lo stesso giorno al __________. __________ __________ __________, medico curante dell'interessata, come risulta dalla distinta postale trasmessa dalla Sezione degli enti locali. Si pone dunque il quesito di sapere se l'appello, presentato il 31 gennaio 2002, sia tempestivo.
4 marzo 2002 di essere entrata in possesso della copia a lei destinata “un paio di giorni prima del Natale 2001”. È palese che la notificazione della decisione 21 novembre 2001 tramite il medico curante è avvenuta in modo irregolare, a prescindere dai motivi che possono aver indotto l'autorità di vigilanza ad agire in tal modo. Ora, la notificazione irregolare di una decisione non deve causare pregiudizio al destinatario (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298). Questi ha per principio diritto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine, senza tuttavia poter differire a piacimento il ricorso (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334 e rinvii, 111 Ia 280; I CCA, sentenza dell'8 settembre 2000 pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 336). Le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono infatti che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze.
Nel caso in esame l'appellante ha ricevuto la decisione, per sua stessa ammissione, al più tardi il 23 dicembre 2001 (cfr. lettera del 4 marzo 2002). Il provvedimento impugnato indica, correttamente, i rimedi di diritto proponibili e il termine di appello di venti giorni (doc. 9: decisione impugnata, pag. 5). Considerata la notifica irregolare della decisione, il termine per introdurre appello decorreva di conseguenza solo dal 23 dicembre 2001 ed è scaduto il 21 gennaio 2002, in ragione delle ferie giudiziarie natalizie (7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale: art. 133 CPC). L'interessata però ha presentato appello solo il 31 gennaio 2002. Essa ha invero postulato il 4 marzo 2002 una restituzione del termine, adducendo che il medico curante non aveva procura per ricevere le decisioni a lei destinate. Non nega tuttavia di avere ricevuto la decisione il 23 dicembre 2001 e di averne compreso la portata – come del resto risulta dall'appello – né adduce altri motivi che potrebbero giustificare il ritardo di dieci giorni con il quale essa ha presentato il gravame. Ne discende che una restituzione del termine non entra in considerazione e che l'appello, tardivo, non può essere esaminato nel merito.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC) e dovrebbero quindi essere posti a carico dell'appellante. Tenuto conto tuttavia delle modalità inusuali con cui è avvenuta la notifica della decisione litigiosa, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese, come pure all'attribuzione di ripetibili, l'appello non essendo nemmeno stato oggetto di intimazione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Commissione tutoria __________, __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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