AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.10
Data decisione, Autorità: 08.03.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2002.00010
Lugano 8 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .___ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ -__________, __________ -____________________
Alla
Commissione tutoria __________, __________
riguardo all'interdizione di __________ __________ (1917), cittadino polacco domiciliato a __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 25 gennaio 2002 presentato da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 dicembre 2000 __________ , cittadino svizzero domiciliato a , ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ - di essere designato tutore del padre __________ __________ (1917), cittadino __________ domiciliato a __________ -, producendo un certificato medico del 28 novembre 2000 in cui il __________. __________ __________ attestava che questi non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1° febbraio 2001 la Commissione tutoria __________, assunte le informazioni del caso, ha privato provvisoriamente __________ __________ dei diritti civili, designandogli un rappresentante provvisorio nella persona del figlio __________ __________. Il 12 febbraio 2001 la Commissione tutoria regionale ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione nei confronti di __________ __________ fondata sull'art. 369 CC.
B. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il __________. __________ __________ del Servizio __________ -sociale di __________ ha consegnato una perizia psichiatrica del 9 aprile 2001, con decisione del 23 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC. La decisione è stata intimata a __________ __________, al figlio __________ __________ e alla Commissione tutoria __________.
C. Il 12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto, __________ , con i figli residenti in Svizzera __________ __________ e __________ __________ - a esprimersi entro il 26 novembre 2001 sulla proposta di designare come tutrice del loro congiunto __________ __________ -, persona estranea alla famiglia. __________ __________ - si è opposta il 22 novembre 2001 a tale nomina, facendo valere che come amica della madre costei le avrebbe impedito contatti con il padre, e ha proposto come tutore __________ __________. Con lettera del 12 dicembre 2001 __________ , preso atto delle opposizioni formulate dalla madre e dal fratello alle sue proposte, ha chiesto di essere designata lei medesima come tutrice del padre, asserendo di essere l'unica persona in grado di occuparsene. Con decisione dell'8 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria e in favore di __________ __________ ha istituito una tutela, designando come tutrice __________ __________ -.
D. Contro la nomina della tutrice __________ __________ -__________ ha inoltrato il 25 gennaio 2002 opposizione alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di essere designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha presentato ricorso alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di interdizione del 23 aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio 2002 dalla Commissione tutoria regionale, affermando di essersi trovata all'estero al momento dell'interdizione e di essere venuta a conoscenza della decisione solo il 22 febbraio 2002. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso a questa Camera il ricorso, che non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il quesito di sapere se l'appello, presentato il 25 gennaio 2002, sia tempestivo.
I Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale (art. 373 cpv. 1 CC). Entro tali limiti essi sono liberi di legiferare, in particolare per quel che riguarda le autorità competenti, i gradi di giurisdizione e la legittimazione delle parti (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 12, 40 segg. e 168 ad art. 373 CC). Il diritto federale prevede, in particolare, che possono postulare la tutela l'interdicendo stesso (art. 372 CC), l'autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari – rispettivamente i debitori – di prestazioni d'assistenza fra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia degli abilitati (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85–94 ad art. 373 CC). Nella procedura di interdizione il diritto federale garantisce poi all'istante – anche secondo il diritto cantonale – qualità di parte (DTF 112 II 484; Schnyder/Murer, op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 350 in alto, n. 897), con possibilità di ricorrere fino al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116 e 170 ad art. 373 CC). Nei limiti e nelle forme previste dal diritto cantonale, l'istante può anche insorgere davanti alle autorità cantonali, sempreché il ricorso sia volto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 116 ad art. 373 CC. Invece, per diritto federale, solo l'interdicendo può impugnare l'istituzione della tutela, a esclusione di qualunque altro parente (Schnyder/Murer, op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC), senza riguardo al fatto che quest'ultimo possa vantare un “interesse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione va notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19 e 50 ad art. 373 CC).
In concreto l'appellante afferma che il fratello ha approfittato della sua assenza all'estero per far mettere il padre sotto tutela e sostiene che la decisione litigiosa le è stata resa nota solo il
22 febbraio (recte: gennaio) 2002 (ricorso, pag. 3). Occorre determinare quindi se la figlia avesse qualità di parte nella procedura di interdizione, ciò che avrebbe comportato per l'autorità tutoria l'obbligo di notificarle le decisioni.
a) Il legislatore ticinese, facendo uso della delega contenuta nell'art. 373 CC, ha esteso la possibilità di chiedere l'interdizione al coniuge, ai discendenti, ai genitori, agli zii, ai fratelli, ai nipoti e al municipio del Comune di dimora abituale (art. 37 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di “parte”. Se ne desume che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale – come si è visto (consid. 2) – per “parti” vanno intesi unicamente l'istante e l'interdicendo.
b) Nel caso specifico la Commissione tutoria regionale ha presentato all'autorità di vigilanza sulle tutele, competente per statuire sulle interdizioni (art. 22 lett. h del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2.1), la sua istanza in seguito alla segnalazione del figlio dell'interdicendo. L'appellante non era dunque “parte” alla procedura di primo grado, ciò che esclude la sua legittimazione a ricorrere, in particolare contro una decisione che pronuncia l'interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 177 ad art. 373 CC). Già per questo motivo il suo ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nella fattispecie l'appellante ha scritto alla Commissione tutoria il 22 novembre e il 12 dicembre 2001 per opporsi alla nomina come tutrice della persona indicata da quest'ultima autorità e per proporre sé medesima in tale veste, ma non ha contestato la pronuncia dell'interdizione né ha chiesto copia della decisione emanata il 23 aprile 2001. Solo il 25 gennaio 2002, dopo aver appreso che la Commissione tutoria aveva designato come tutrice la persona da lei avversata, essa ha sollevato contestazioni sulla regolarità dell'interdizione. L'insorgente ha quindi atteso tre mesi per ricorrere contro la messa sotto tutela del padre, ciò che non è ammissibile. In siffatte circostanze il ricorso sarebbe stato tardivo anche se l'interessata fosse stata legittimata a ricorrere.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________ __________ -, __________ -;
– Commissione tutoria __________, __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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