AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.126
Data decisione, Autorità: 06.02.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00126
Lugano 6 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 gennaio 2000 da
__________ __________ (1998), __________ (rappresentato dalla madre __________ __________, __________, e patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 19 ottobre 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l'8 ottobre 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 23 novembre 2001;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1972), cittadina bulgara, ha dato alla luce il ____________________ 1998 a __________ il figlio __________. In esito a un'azione da lei promossa, con sentenza del 20 aprile 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato padre del bambino __________ __________ (1955), obbligandolo a versare fr. 16 000.– (in aggiunta a fr. 4000.– già pagati) in rifusione delle spese di parto, di mantenimento e di corredo. __________ __________ risiede a __________ con il figlio, dove non risulta esercitare attività lucrativa. Nel Cantone Ticino essa ha lavorato come ballerina in alcuni locali notturni in virtù di un permesso di dimora temporaneo. __________ , coniugato con __________ (1956) e padre di __________ (1976) e __________ - (1984), è di formazione __________ e lavora come indipendente per ditte del settore __________.
B. Il 31 gennaio 2000 __________ __________, rappresentato dalla madre, ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere con effetto immediato un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 980.– fino al 12° anno, di fr. 1040.– fino al 16° anno e di fr. 1300.– fino al 18° anno oppure fino al termine della propria formazione. All'udienza del 17 febbraio 2000 egli ha richiesto altresì il versamento di fr. 3000.– a titolo di provvigione ad litem o, in subordine, l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposto alle domande, rilevando che per il mantenimento del figlio in __________ la madre necessita al massimo di fr. 150.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale dell'11 gennaio 2001 le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.
C. Statuendo l'8 ottobre 2001, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento a favore del figlio con decorrenza dal 1° febbraio 1999 in fr. 400.– mensili fino al 6° anno di età, in fr. 500.– fino al 12° anno e in fr. 550.– fino al 18° anno, ancorando gli importi all'indice dei prezzi al consumo nella medesima proporzione in cui sarebbe stato adattato al rincaro il reddito del convenuto. Inoltre egli ha respinto l'istanza di provvigione ad litem e ha ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 19 ottobre 2001 nel quale chiede che il dispositivo n. 1 (contributo di mantenimento) sia annullato e gli atti rinviati al Pretore “affinché venga esperito un complemento istruttorio atto a ricalcolare l'ammontare della rendita”. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello, sollecitando la concessione dell'assistenza giudiziaria anche in sede di ricorso.
Considerando
in diritto: 1. L'azione di mantenimento del figlio nei confronti del padre o della madre è trattata con la procedura speciale prevista dagli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il giudice si pronuncia con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art. 428 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, il giudizio impugnato non è pertanto un decreto. L'appello, introdotto il 19 ottobre 2001, è nondimeno tempestivo, la sentenza essendo stata intimata l'8 ottobre e notificata il giorno successivo (appello, pag. 2).
Trattandosi di una fattispecie che denota risvolti di carattere internazionale, ci si può chiedere se l'obbligo alimentare del convenuto non soggiaccia – come tutto lascia presumere – al diritto bulgaro (art. 83 cpv. 1 LDIP, che rinvia alla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari). La questione meriterebbe approfondimento ove l'appello potesse essere esaminato nel merito. Fosse inammissibile, il problema del diritto applicabile può rimanere aperto. Giova vagliare quindi, previamente, la proponibilità del ricorso.
L'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per ulteriore istruttoria. Una simile domanda appare già di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G., consid. 2). Si ammettesse pure che l'appellante chieda a questa Camera di assumere in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione le prove omesse o trascurate in prima sede, dalla motivazione del ricorso non si deduce minimamente, quali altre prove avrebbe dovuto esperire il Pretore, né quali indagini “più approfondite” avrebbe dovuto compiere. Ciò premesso, la richiesta principale contenuta nell'appello si rivela già di primo acchito irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett. f).
In subordine l'appellante chiede che “questa Camera abbia a riformare il decreto impugnato” (pag. 4 in fondo). Tale formulazione, del tutto generica, è ancora una volta inammissibile. L'atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare e l'enunciazione delle domande (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC). Per di più, in caso di contestazioni patrimoniali il ricorrente non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le pretese (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 309 CPC). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione pretesa dal convenuto.
È vero che, come si è anticipato dianzi, nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle parti. Ma tale principio è destinato anzitutto a salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93, Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8). Trattandosi di fissare contributi di mantenimento, mera questione pecuniaria, l'intervento del giudice a tutela del genitore è limitato al caso in cui il contributo per il figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato, allo scopo di evitare che il genitore si veda imporre prestazioni esagerate per rapporto alla sua capacità contributiva (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 nella causa V., consid. 6). Nella fattispecie il contributo fissato dal Pretore non appare manifestamente eccessivo né sproporzionato, tanto meno per rapporto alle capacità lucrative di un uomo di 47 anni provvisto di ottima formazione professionale e con una capacità di reddito attorno ai fr. 72 000.– annui (doc. I). Certo, questi adduce problemi di salute, ma a prescindere dal fatto che nulla risulta a tale riguardo dagli atti, l'appellante neppure si confronta con l'argomentazione del Pretore, stando al quale un impedimento temporaneo non incide sulla sua capacità di reddito.
Si aggiunga che in prima sede il convenuto non ha allegato alcunché, né si è curato di quantificare il suo fabbisogno. Sotto questo profilo egli non può quindi muovere critiche al primo giudice. Non si dimentichi per altro che il principio inquisitorio è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 104 n. 14.10 con riferimenti), rispettivamente a evitare che un genitore assuma oneri esorbitanti. Non è destinato invece a sollevare un genitore dalle proprie responsabilità processuali. La giurisprudenza ha già rammentato, in effetti, che tale principio non esonera la parte in causa dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Ne discende che, del tutto inconsistente, l'appello non può essere vagliato nel merito. Minor rigore non sarebbe per altro giustificato, ove appena si consideri che il memoriale è stato introdotto da un avvocato patentato.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellato, l'attribuzione di congrue ripetibili rende la richiesta senza oggetto, la relativa indennità non apparendo né di impossibile né di difficile incasso (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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