AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.119
Data decisione, Autorità: 14.04.2003, ICCA
Incarto n. 11.2001.119 (II)
Lugano 14 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza (“petizione”) del 14 luglio 1998 dall'
avv. __________ __________, __________
contro
__________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 settembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 18 marzo 2003;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1954) e __________ __________ (1956) si sono sposati ad __________ il ____________________ 1982. Dal matrimonio sono nati __________ (1982) e __________ (il ____________________ 1985). Il marito è __________ e __________ con studio a __________ e __________. La moglie, di formazione maestra __________, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. Il 26 maggio 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 4 giugno 1998. Da allora i coniugi vivono separati. La moglie è rimasta con i figli nell'abitazione coniugale, il marito è andato ad abitare altrove.
B. In esito a un procedimento cautelare, con decreto del 6 ottobre 1998 il Pretore ha affidato i figli alla madre, cui ha assegnato l'abitazione coniugale fino al 30 giugno 1999, ha fissato il contributo per lei in fr. 1650.– mensili, quello per __________ in fr. 370.– mensili e quello per __________ in fr. 580.– mensili dal 1° giugno 1998 al 30 giugno 1999, aumentandoli dal 1° luglio 1999 a fr. 3250.– mensili per la moglie, a fr. 600.– mensili per __________ e a fr. 840.– mensili per . Con sentenza del 3 settembre 1999 questa Camera ha ridotto il contributo per __________ __________ a fr. 1620.– mensili, ha soppresso l'adeguamento dei contributi dal 1° luglio 1999 e ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie senza scadenze (inc. ..). Successivamente, sempre nel quadro di procedure provvisionali, con decreto cautelare del 15 febbraio 2000 il Pretore ha fissato il contributo per la moglie a fr. 3250.– mensili e quello per __________ a fr. 840.– mensili dal giorno in cui la madre avrebbe trovato una nuova sistemazione logistica.
C. Nel frattempo, il 14 luglio 1998, __________ __________ ha intentato azione di divorzio, chiedendo l'affidamento di Nicolas, un contributo alimentare mensile di fr. 1050.– per il figlio e lo scioglimento del regime dei beni; inoltre egli ha proposto l'affidamento di __________ alla madre, offrendo un contributo alimentare mensile di fr. 1050.– per lei e di fr. 1500.– per la moglie. Con risposta dell'11 novembre 1998 __________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio, ma ha postulato l'affidamento di entrambi i figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 1050.– mensili per ognuno di essi e di fr. 4800.– per sé, l'accredito di metà degli averi del “secondo pilastro” maturati dal coniuge, il trasferimento al marito della quota di un mezzo di un appartamento a __________. __________ a lei intestato e il versamento di un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni.
Nella sua replica del 17 dicembre 1998 l'attore ha rinunciato all'affidamento del figlio, ha rivendicato l'assegnazione dell'appartamento coniugale e ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 600.– per __________, di fr. 840.– per __________ e di fr. 3000.– per la moglie. La convenuta ha duplicato il 19 aprile 1999, riaffermando le sue domande. All'udienza del 24 febbraio 2000 il Pretore, accertato l'accordo di principio sullo scioglimento del matrimonio, ha deciso di istruire la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Nel corso dell'istruttoria le parti hanno concordato di attribuire __________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, mentre __________ è divenuto maggiorenne. Esperita l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, presentando memoriali conclusivi. L'attore ha rivendicato nuovamente l'attribuzione dell'alloggio coniugale, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 580.– per la figlia fino al 30 settembre 2001 (aumentato a fr. 840.– in seguito o al momento in cui essa avrebbe lasciato insieme con la madre l'abitazione coniugale) e di fr. 1570.– (aumentato a fr. 3200.– dopo la partenza dall'abitazione coniugale) per la moglie fino al 63° anno di età, proponendo l'assegnazione in ragione di metà ciascuno dell'appartamento a __________. __________. La convenuta ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 1940.– per la figlia e di fr. 5734.– per sé, concordando sul riconoscimento della citata comproprietà immobiliare in ragione di un mezzo ciascuno.
D. Con sentenza del 7 settembre 2001 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) con autorità parentale congiunta, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (con obbligo per la moglie di riconsegnare il bene entro la fine del terzo mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza), ha posto a carico di __________ __________ un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 1400.– mensili per la figlia fino alla maggiore età o al termine degli studi liceali e un contributo indicizzato di fr. 3500.– mensili per la moglie (ridotto a fr. 2000.– mensili fino al momento in cui essa avrebbe occupato l'abitazione coniugale), riconoscendo al marito la comproprietà in ragione di un mezzo della proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RF di __________ __________. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3000.–, sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 1° ottobre 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la figlia sia ridotto a 840.– mensili (fr. 580.– fino al momento in cui essa rimarrà nell'abitazione coniugale) e quello per l'ex moglie a fr. 3200.– (fr. 1620.– fino al momento in cui essa rimarrà nell'abitazione coniugale). Sospesa il 4 dicembre 2001, la procedura è stata
riattivata il 10 marzo 2003. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
__________ F. Un appello presentato nel frattempo da __________ __________ il 4 ottobre 2001 avverso il contributo alimentare per sé fissato nella medesima sentenza è stato stralciato dai ruoli il 13 novembre 2001 da questa Camera per mancato versamento dell'anticipo (inc. ..__________).
Considerando
in diritto: 1. In questa sede rimangono litigiosi i contributo alimentari per la moglie e la figlia. Il Pretore ha accertato il reddito del marito in
fr. 10 000.– mensili netti, per rapporto a un fabbisogno minimo fino al momento in cui la moglie risiederà nell'abitazione coniugale di fr. 6300.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1800.–, premio della cassa malati fr. 365.–, interessi ipotecari, acqua ed elettricità dell'abitazione coniugale fr. 2435.–, assicurazione perdita di guadagno fr. 104.–, imposte fr. 500.–), ridotto a fr. 3900.– mensili dopo la riconsegna dell'immobile. Per quanto riguarda la moglie, il Pretore ha escluso la ripresa di un'attività lucrativa da parte di lei e ne ha fissato il fabbisogno minimo in fr. 2000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 377.–, imposte fr. 350.–), aumentato a fr. 3500.– mensili una volta riconsegnato l'alloggio coniugale al marito. Il fabbisogno in denaro della figlia è stato fissato in fr. 1400.– mensili.
L'attore acclude all'appello due tassazioni relative ai bienni 1997/98 e 1999/2000. Contrariamente a quanto rileva la convenuta, nuovi mezzi di prova sono di per sé ammissibili giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). La questione è di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b) – ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà in seguito (consid. 6), i nuovi documenti sono di rilievo ai fini del giudizio e meritano di essere versati agli atti.
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). In concreto non risulta che __________ (13 anni al momento in cui è stata avviata la procedura) sia stata ascoltata. Perché il Pretore abbia disatteso il diritto federale non è dato di comprendere. Alla mancanza del primo giudice potrebbe invero rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione della figlia appare ormai superato, poiché essa diverrà maggiorenne già il ____________________ 2003. In materia di contributi di mantenimento, poi, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei figli sono suscettibili di influire apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF 1996 I 162). Nella fattispecie, del resto, è noto che __________ frequenta il liceo e il Pretore ha già tenuto conto di ciò estendendo il contributo alimentare fino al termine della scuola.
L'appellante sostiene che il Pretore è incorso in una svista nella determinazione del contributo alimentare per la figlia, rilevando che fino al momento in cui la moglie risiederà nell'abitazione coniugale egli deve versare complessivamente fr. 5900.– mensili, mentre successivamente il contributo ammonterà a fr. 4900.–. La censura non appare di facile comprensione, non essendo dato di capire per quale motivo il fabbisogno della figlia dovrebbe essere ridotto né per quale motivo l'apprezzamento del Pretore sarebbe censurabile. Su questo punto l'appello risulterebbe finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, l'onere locativo dei figli previsto dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dev'essere conteggiato nel fabbisogno di loro e dedotto da quello del genitore affidatario (Rep. 1986 pag. 176 con riferimenti). L'argomentazione appare perciò senza portata pratica.
Si aggiunga invece che, contrariamente all'opinione del primo giudice, non si giustifica alcuna riduzione percentuale dei fabbisogni previsti dalle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante. Le cifre figuranti nella tabella dell'edizione 2000, infatti, non sono più commisurate al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni indicati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata in. Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. __________pag. 11). In concreto, quindi, il Pretore ha ridotto a torto il fabbisogno in questione del 10%. In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.1, Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8), il fabbisogno in denaro di __________ dev'essere rivalutato pertanto da fr. 1400.– fissati dal Pretore a fr. 1620.– mensili.
a) L'appellante sostiene, in sintesi, che l'ex moglie può riprendere la sua professione di maestra d'asilo anche a tempo parziale, che l'attuale congiuntura economica non poi è così sfavorevole e che l'età dei figli non necessita più una costante presenza. Preso atto ch'egli medesimo offre un contributo di fr. 3200.– mensili e che l'appello introdotto dalla convenuta contro l'importo di fr. 3500.– fissato dal Pretore è stato stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo (sopra, lett. F), l'unica questione è di sapere se la convenuta possa essere tenuta a coprire la differenza litigiosa (fr. 300.– mensili) con i propri mezzi. L'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio, in effetti, cessa di regola con il divorzio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda in modo autonomo al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per coprire il proprio “debito mantenimento” (DTF 129 III 8 consid. 3). Sotto il profilo finanziario occorre considerare il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Per il resto, il contributo alimentare deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei ruoli avuto durante il matrimonio, la durata dell'unione, il tenore di vita dei coniugi durante la comunione domestica, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei due, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e previdenziali, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa dell'uno o dell'altro coniuge è, di contro, irrilevante (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC). Nel risultato, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).
c) Ci si può invero chiedere se una donna di 50 anni, senza affezioni che ne limitino la capacità lucrativa e sgravata dalla cura dei figli, non sia più in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa. Il dubbio può rimanere indeciso poiché, come si è visto (sopra consid. 5a), l'unica questione è di sapere se la convenuta possa essere tenuta a coprire la differenza litigiosa (fr. 300.– mensili, l'appellante offrendo un contributo di fr. 3200.–) con i propri mezzi. Ora, quand'anche l'interessata avesse modo di guadagnare fr. 300.– mensili per coprire il suo fabbisogno minimo, i termini del discorso non muterebbero, ove appena si pensi che nella fattispecie la vita in comune è durata 16 anni. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC), la moglie avrebbe il diritto di vedersi riconoscere non solo il fabbisogno minimo, ma l'equivalente del tenore di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 129 III 9 consid. 3.1.1; sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001 in re X, consid. 2c, pubblicata in FamPra.ch 2002 pag. 144, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001 in re K., consid. 4c). E, come si vedrà in appresso, quel livello di vita doveva essere ben superiore al fabbisogno minimo.
d) Giovi appena ricordare che in concreto la famiglia abitava in una villa con piscina ad , che la moglie era proprietaria di un appartamento di vacanza a __________ . __________ e che i coniugi disponevano di un'automobile ciascuno, il marito di una __________ “ ”, poi sostituita con una __________ “”, e la moglie di una __________ “__________ ”. Dall'esterno, inoltre, il tenore di vita della famiglia appariva elevato (deposizioni di __________ __________ e di __________ __________ __________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 21 e 23), la moglie vestiva abiti firmati (deposizioni di __________ __________a, __________ __________ e __________ __________ __________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 20, 21 e 23), frequentava palestre ginniche, seguiva corsi di arti marziali e di ceramica (deposizioni di __________ __________ e di __________ __________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 19 e 21) e disponeva di una donna delle pulizie, oltre che di un giardiniere (deposizione di __________ __________ e di __________ __________ __________ del 15 giugno 2000: verbali, pag. 21 e 23). A taluni il tenore di vita sembrava invero normale (deposizioni di __________ __________ e di __________ __________ del 19 settembre 2000: verbali, pag. 28 e 30), ma ciò non toglie che esso superava, comunque sia, il fabbisogno minimo della famiglia. Non sarebbe equo pertanto sottrarre all'interessata i fr. 300.– mensili che essa potrebbe guadagnare oltre il fabbisogno minimo riconosciutole dal Pretore. Infondato, su questo punto l'appello si rivela quindi sprovvisto di buon diritto.
e) È vero che in concreto anche il marito è obbligato a vivere con il fabbisogno minimo. Non si deve trascurare però che, come si vedrà oltre (consid. 8), all'atto pratico la moglie non si vedrà garantire nemmeno quello, almeno finché la figlia __________ sarà a carico della famiglia. Anche guadagnando fr. 300.– mensili, pertanto, l'interessata beneficerebbe di un margine esiguo, se non trascurabile. In seguito, al momento in cui avrà finito di sussidiare la figlia Stéphanie, l'appellante sarà notevolmente sgravato e potrà godere condizioni di vita notevolmente migliori rispetto alla moglie. Nemmeno sotto questo profilo sarebbe equo pertanto che nel futuro la convenuta si veda porre in deduzione del contributo alimentare (limitato, si ripete, alla copertura del fabbisogno minimo) l'agio di fr. 300.– mensili che essa potrebbe ritrarre dal proprio lavoro.
a) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di accertare il reddito di un lavoratore indipendente, occorre operare una media sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre, in modo da tenere conto delle possibili fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate ci si può dipartire del risultato dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125 CC), senza trascurare in ogni modo eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi privati (sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001, loc. cit. con numerosi richiami).
b) Nella fattispecie dall'ultima tassazione dell'appellante relativa al periodo 1999/2000, prodotta in questa sede, risulta un reddito aziendale di fr. 86 600.– e un reddito della sostanza di fr. 7018.– annui (doc. A di appello). Per il biennio precedente l'autorità fiscale aveva accertato un reddito aziendale di fr. 116 900.– e un reddito della sostanza di fr. 46 293.– annui (doc. C di appello, doc. 57). Ai fini dei contributi alimentari si giustifica dunque di prendere per base tali importi. Contrariamente a quanto pretende la convenuta, non si può tenere calcolo invece del reddito della sostanza proveniente da un'indivisione di cui l'attore fa parte. Già in sede provvisionale questa Camera aveva rilevato che nel 1996 l'indivisione aveva ridondato un utile di fr. 4167.–, mentre nel 1995 aveva subìto una perdita di fr. 23 159.–, sicché non appariva produrre introiti particolari (sentenza del 3 settembre 1999, pag. 6, consid. 7). Dalla dichiarazione d'imposta 1999/2000 si desume che nel biennio di riferimento l'indivisione avrebbe subìto ulteriori perdite per oltre fr. 37 000.– (doc. 51), mentre dalla tassazione 1999/2000 si evince unicamente un reddito della sostanza di fr. 7018.– annui, concernente però “titoli e capitali” (doc. A di appello, doc. 51). Ciò posto, il reddito dell'appellante può essere fissato in fr. 116 900.– annui per il biennio 1997/98 e in fr. 93 618.– annui per quello successivo (fr. 86 600.– più fr. 7018.–). Ne discende un guadagno medio di fr. 8770.– mensili.
Per quel che è del suo fabbisogno, l'appellante chiede di riconoscergli la spesa di fr. 666.– mensili per il premio di due assicurazioni sulla vita. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, ove un'assicurazione denoti anche indole previdenziale, il relativo premio può essere incluso nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid. 4c; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; v. anche Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). Dagli atti risulta che in concreto sussistono due assicurazioni sulla vita presso la __________ assicurazioni (doc. 16 e 16a), per un premio semestrale di fr. 2096.– (doc. 16b) e di fr. 1948.20 (doc. 16c), onde complessivi fr. 674.– mensili. Il che non basta tuttavia per modificare il fabbisogno minimo stabilito dal Pretore. Intanto risulta dalla nuova documentazione prodotta dall'appellante che l'onere fiscale, stimato dal Pretore in fr. 500.–, ammonta in realtà a soli fr. 150.– (doc. A di appello). Inoltre, per il periodo successivo alla partenza della moglie dall'abitazione coniugale, il primo giudice ha ridotto il fabbisogno del marito da fr. 6300.– a fr. 3900.– mensili poiché questi “non dovrà più provvedere al canone di locazione e alle spese di tale immobile” (sentenza impugnata pag. 13 consid. 8). Dato però che l'onere locativo era stato stimato in fr. 1800.–, in realtà il fabbisogno dell'interessato ascende a fr. 4500.– mensili (fr. 6300.– ./. fr. 1800.–). Ne segue che, nel complesso, l'importo totale rimane sostanzialmente invariato.
Riassumendo, l'attore ha entrate per fr. 8770.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo mensile di fr. 6300.– fino al momento in cui la moglie rimarrà nell'abitazione coniugale e di
fr. 3900.– in seguito. La convenuta non ha redditi apprezzabili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2000.– mensili finché rimarrà nell'abitazione coniugale e di fr. 3500.– in seguito. La figlia non ha entrate e il suo fabbisogno in denaro è di fr. 1620.– mensili. In tali circostanze l'appellante dovrebbe far fronte alle seguenti obbligazioni alimentari:
Fino a quando la convenuta rimarrà nell'abitazione coniugale:
fr. 2000.– per la convenuta e
fr. 1620.– per __________
fr. 3620.– mensili.
Dopo la partenza dall'abitazione coniugale:
fr. 3500.– per la convenuta e
fr. 1620.– per __________
fr. 5120.– mensili.
L'insieme dei contributi eccedendo la disponibilità mensile dell'appellante (di fr. 2470.–, rispettivamente di fr. 4870.–), ciascuna spettanza va ridotta. Il fabbisogno minimo del debitore, per vero, è intangibile (DTF 123 III 1 consid. 3b/bb confermato in DTF 126 III 356 consid. 1a/bb). E siccome nessun contributo è prioritario rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.117 del 12 febbraio 2003, consid. 8; v. anche DTF 128 III 415 consid. 3.2.2 con rimandi), la riduzione dev'essere proporzionale. Ne discende che il contributo per l'ex moglie ammonta a fr. 1365.– mensili fino a quando essa rimarrà nell'abitazione coniugale e a fr. 3330.– mensili in seguito, mentre quello per la figlia ascende a fr. 1105.–, rispettivamente a fr. 1540.– mensili. Allorché avrà finito di sussidiare la figlia, l'appellante potrà versare l'intero contributo alimentare per la convenuta (fr. 3500.– mensili) e non vi è motivo perché ne sia esonerato. L'appello, per finire, dev'essere accolto entro tali limiti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata:
§ (invariato)
§§ Finché la madre risiederà nell'abitazione coniugale in via __________ __________ad __________, il contributo di mantenimento è ridotto a fr. 1105.– mensili.
__________ __________ è tenuto a versare ad __________ __________, entro il cinque di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 3330.–. Al momento in cui il contributo alimentare per la figlia __________ decadrà, il contributo per __________ __________ aumenterà a fr. 3500.– mensili.
§ (invariato)
§§ Finché __________ __________ risiederà nell'abitazione coniugale in via __________ __________ad __________, il contributo di mantenimento è ridotto a fr. 1365.– e __________ __________ è tenuto ad assumere tutte le spese inerenti all'abitazione coniugale (interessi ipotecari, i costi dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, i premi di assicurazione per l'economia domestica, le tasse ecc.).
§§§ (invariato)
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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