AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.118
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, ICCA
Incarto n.: 11.2001.118
Lugano 9 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 maggio 2001 da
__________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. dott. __________ __________, __________) e __________ e __________ __________, __________
contro
__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 18 settembre 2001 con cui il Pretore ha statuito sulle domande provvisionali presentate con la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 settembre 2001 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 18 settembre 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
____________________e __________ __________ hanno frazionato le particelle n. __________, __________e __________RFP di __________ __________, di cui erano comproprietari, creando otto nuovi fondi cui sono stati attribuiti i n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________. Sulle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________essi hanno costruito sette case d'abitazione (la n. __________era già edificata). Il complesso edilizio è stato denominato “Residenza __________ ”. Gli accessi alle singole particelle sono regolati da reciproche servitù. Un diritto di passo con ogni veicolo è stato iscritto il 30 agosto 1989 nel registro fondiario, in specie, a favore delle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________e __________e a carico delle n. __________, __________, __________, __________, __________e __________. Su queste ultime è stata formata una strada asfaltata che collega i fondi dominanti alla pubblica via. La particella n. __________ è gravata anche di un “diritto di posteggio” iscritto il 25 giugno 1990 nel registro fondiario in favore della particella n. __________. Sulla particella n. __________ i promotori hanno poi costruito, all'imbocco con la strada cantonale, un muro in cemento a forma di “L” rovesciata nel quale sono state collocate cinque cassette delle lettere (quattro delle quali destinate all'uso delle case vicine), un armadio della TV via cavo e un quadro elettrico. Su tale fondo è stato collocato inoltre un cassonetto dei rifiuti per il servizio di tutto il complesso.
B. __________ e __________ __________ hanno acquistato il 3 maggio 1991 la particella n. __________, __________ e __________ __________ la particella n. __________, __________ e __________ __________ la particella n. __________, __________ e __________ __________ la particella n. __________. I primi si sono rivolti l'11 gennaio 2000 alla __________ __________ __________, chiedendo la rimozione dell'armadio TV, e analoga richiesta hanno formulato alla Società __________ __________ __________ relativamente al quadro elettrico. Il 27 gennaio 2000 essi hanno scritto inoltre ai coniugi __________ e __________ (come pure ai vicini __________ e __________) che avrebbero rimosso il cassonetto dei rifiuti entro il 17 febbraio successivo, a meno che si fosse trovata un'altra soluzione. Il cassonetto dei rifiuti è stato allontanato prima del 6 aprile 2000. L'azienda __________ ha comunicato il 21 luglio 2000 a __________ e __________ __________ le condizioni cui sarebbe stato possibile spostare il quadro elettrico. __________ __________ __________, dal canto suo, ha reso noto che sarebbe stato possibile disattivare l'armadietto entro la fine dell'anno. I manufatti sono stati tolti dopo l'8 maggio 2001. Il 21 aprile 2001 __________ e __________ __________ hanno informato altresì i coniugi __________ e __________ (come pure i vicini __________ e __________) che l'8 maggio seguente avrebbero fatto allineare “sulla linea di confine con il diritto di passo” le 5 cassette delle lettere collocate nella struttura di cemento sul loro fondo. Essi hanno annunciato inoltre che avrebbero eliminato il muro e completato la recinzione del terreno di loro proprietà secondo un piano allegato alla loro lettera.
C. Con petizione del 7 maggio 2001 __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna di vietare a __________ e __________ __________ di abbattere il noto muro, di collocare le cassette delle lettere altrove e di eseguire qualsiasi recinzione attorno all'area comune (in particolare lungo il confine del diritto di parcheggio a favore della particella n. __________), come pure che fosse ordinato ai convenuti di permettere agli altri proprietari del complesso edilizio l'accesso all'area comune (in specie eliminando la recinzione già posata) e di “riportare il container per la raccolta dei rifiuti nella zona adibita ad uso comune”, il tutto già in via cautelare. Subordinatamente essi hanno concluso perché i convenuti fossero tenuti a ripristinare la zona comune nello stato originario, come pure a permettere agli altri proprietari del complesso l'accesso all'area comune (eliminando la recinzione), e perché i convenuti fossero obbligati a “riportare il container per la raccolta dei rifiuti nella zona adibita ad uso comune”. Nel merito essi hanno proposto di accertare che l'area della “Residenza __________ ” adibita a uso comune dev'essere utilizzata unicamente a tale scopo e non può formare oggetto d'interventi atti a modificarne l'assetto.
D. Statuendo inaudita parte il 7 maggio 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha vietato ai convenuti di abbattere il citato muro, di spostare le cassette delle lettere e di procedere a qualsiasi recinzione attorno all'area comune, in particolare lungo il confine del diritto di posteggio in favore del fondo n. __________. Con istanza del 10 maggio 2001 gli attori hanno sollecitato le comminatorie dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC) e dell'azione penale (art. 292 CP), adducendo che dopo l'emanazione del decreto i convenuti avevano rimosso due delle cinque cassette delle lettere “e posato sopra le stesse lamiere di copertura e chiusura”. Nelle loro osservazioni dell'11 maggio 2001 __________ e __________ __________ hanno comunicato di avere spostato l'8 maggio 2001 la cassetta delle lettere di loro proprietà e quella in uso ai coniugi __________, assicurando, per il resto, di attenersi al decreto cautelare.
E. All'udienza del 18 giugno 2001, indetta per la discussione cautelare, __________ e __________ __________, così come __________ e __________ __________, hanno mantenuto le proprie domande, alle quali si sono opposti i convenuti. __________ e __________ __________ non sono comparsi. Nel merito, __________ e __________ __________ hanno chiesto poi di respingere la petizione. Chiusa l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 17 luglio 2001 __________ e __________ __________ con __________ e __________ __________ hanno presentato un riassunto scritto nel quale hanno chiesto che fosse ordinato a __________ e __________ __________ di rimettere le due cassette delle lettere nella posizione antecedente e di rimuovere la struttura metallica, confermando per il resto le loro domande. __________ e __________ __________ hanno ribadito la loro opposizione all'istanza. __________ e __________ __________ sono rimasti silenti.
F. Statuendo il 18 settembre 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fatto divieto a __________ e __________ __________ di abbattere il noto muro, di collocare le cassette delle lettere altrove e di procedere a qualsiasi recinzione attorno all'area comune, in particolare lungo il confine del diritto di parcheggio in favore della particella n. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di rifondere a __________ e __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per ripetibili. Nella causa di merito le parti hanno nel frattempo concluso lo scambio degli allegati scritti.
G. Contro il decreto predetto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 28 settembre 2001 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 29 ottobre 2001 __________ e __________ __________ e __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato. __________ e __________ __________ non hanno presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Segretario assessore, premesso che nel caso specifico l'esatto tracciato e l'estensione del passo iscritto nel registro fondiario provvisorio non sono noti, ha nondimeno rilevato non potersi escludere, quanto meno a un esame di verosimiglianza, che la servitù comprenda anche il diritto di usare l'imbocco della strada di accesso per la posa delle cassette delle lettere, degli armadi elettrici e della televisione, come pure del cassonetto per i rifiuti. A suo parere i convenuti sapevano sin dall'acquisto della proprietà che la superficie in questione era destinata alla posa dei manufatti, tant'è che è stata adibita per anni a tale scopo. Il primo giudice ha poi accertato il presupposto dell'urgenza, visto che i convenuti manifestavano l'intenzione di spostare le cassette per le lettere e di ultimare la recinzione. Quanto al requisito del notevole pregiudizio, egli ha rilevato che i disagi per lo spostamento del quadro elettrico e della TV via cavo non sono soltanto “quantificabili in denaro”, ma comportano anche inconvenienti pratici. Donde, in sintesi, l'accoglimento l'istanza.
3.L'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di misure cautelari a tre presupposti cumulativi, evocati anche dal Segretario assessore: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti 1981 pag. 165 consid. 1) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
In appello restano litigiose le domande cautelari intese a vietare l'abbattimento del muro in cemento, la rimozione delle tre cassette delle lettere e la posa della recinzione lungo il confine del diritto di posteggio a favore della particella n. __________. Non è contestato che il muro e le tre cassette delle lettere ancora rimanenti sorgano sulla proprietà degli appellanti. Ora, il proprietario di un fondo può esigere in ogni tempo l'eliminazione di ingerenze indebite (art. 641 cpv. 2 CC), salvo che il perturbatore si avvalga di un diritto legale, obbligatorio o reale (DTF 104 II 167), oppure che il comportamento del proprietario trascenda nell'abuso (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3a edizione, pag. 288, n. 1040; I CCA, sentenza del 19 giugno 2001 in re G., consid. 6). Stabilire se il perturbatore possa valersi di giustificazioni legittime è compito del giudice del merito. Di per sé, la semplice tolleranza pluriennale – come in concreto – del muro e delle cassette delle lettere non priva gli appellanti del diritto di esigerne la rimozione. Un'autorizzazione concessa a titolo precario, infatti, può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente: DTF dell'8 marzo 1999 in re F., consid. 3b). Il problema è di sapere se gli istanti possano opporsi all'abbattimento del muro e allo spostamento delle tre cassette delle lettere in via cautelare.
Il primo giudice ha ravvisato il “danno considerevole” nei disagi e negli inconvenienti pratici derivanti dallo spostamento del quadro elettrico e dell'armadio della TV via cavo (decreto impugnato, pag. 7). Se non che, per consolidata giurisprudenza, il danno che la misura cautelare intende prevenire dev'essere considerevole e difficilmente riparabile (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 nel mezzo; cfr. inoltre Rep. 1993 pag. 188 consid. 5). Si pensi, per esempio, all'interruzione dell'erogazione di acqua necessaria per il funzionamento di un impianto industriale (Rep. 1981 pag. 167 nel mezzo) oppure alla perdita di clientela da parte di un esercizio pubblico (Rep. 1993 pag. 188, consid. 5). La mera necessità di continuare a beneficiare di determinate prerogative non è tale. Anzi, proprio in casi simili la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il danno grave e difficilmente riparabile non è dato per la sola impossibilità di usare un bene (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 51 ad art. 376).
Nella fattispecie, contrariamente a quanto reputa il primo giudice (decreto impugnato, pag. 7), la lite non ha mai riguardato l'armadio elettrico né quello della TV via cavo. Mal si intravede di conseguenza su quale base se ne dovrebbe impedire la rimozione. Quanto alle tre cassette delle lettere, gli istanti non rendono verosimile un grave danno legato al loro spostamento. Essi fanno valere che la reiezione della misura cautelare aggraverebbe l'uso invalso dell'area comune (osservazioni del 29 ottobre 2001, pag. 5 quinto paragrafo), soggiungendo che con l'abbattimento del muro e la rimozione delle cassette delle lettere essi si vedrebbero togliere una prerogativa esercitata da anni. Se non che, come si è appena spiegato, ciò non basta per giustificare l'emanazione di provvedimenti cautelari. Al riguardo l'appello si rivela fondato.
I convenuti intendono anche recingere la superficie retrostante il muro di cemento e una porzione dell'attuale superficie stradale che collega il complesso immobiliare alla strada cantonale, in modo da delimitare l'area di posteggio in favore della particella
n. __________su due lati, come figura su un piano da loro stessi allestito (doc. B). Che la proprietà degli appellanti sia gravata, tra l'altro, da un diritto di passo con ogni veicolo è pacifico (doc. 1, pag. 3). La posa della recinzione sul tracciato indicato dai convenuti (doc. B) riduce invero la larghezza del campo stradale (fotografie doc. F), ma gli istanti non hanno reso verosimile alcun notevole pregiudizio per la viabilità, né l'istruttoria cautelare consente di trarre una simile conclusione. Non soccorrono dunque le premesse per impedire l'esecuzione dell'opera, evidentemente a rischio e pericolo dei convenuti (i quali potranno ancora vedersi impartire l'ordine di toglierla in esito alla causa di merito).
Per quel che concerne la servitù di posteggio a carico della particella n. __________e a favore della n. __________ (doc. 1, pag. 3), i suoi beneficiari hanno addotto, in prima sede, l'impossibilità di parcheggiare “comodamente come fatto finora” e la necessità di “procedere a laboriose manovre” (riassunto scritto del 17 luglio 2001, pag. 4 in fondo e pag. 5 in alto). Manovre supplementari sono invero fastidiose, ma non bastano per integrare la parvenza di un danno grave. Nemmeno “le difficoltà (…) per accedere al baule della macchina” (loc. cit., pag. 5 secondo paragrafo) appaiono tali. Anche al proposito non si ravvisano quindi gli estremi per l'emanazione di provvedimenti cautelari. Ciò non significa – si ripete – che la recinzione sia compatibile con la servitù di posteggio o con il diritto di passo o con altri diritti reali, ma solo che in concreto non è dato, a un giudizio di mera verosimiglianza, un danno difficilmente riparabile che imponga di intervenire senza attendere l'esito della causa di merito (per la posa di una recinzione cfr. anche Rep. 1981 pag. 206 e 207 consid. 2).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza di __________ __________, __________ ______________________________ __________ e __________ __________ (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno solidalmente agli appellanti un'adeguata indennità per ripetibili. __________ e __________ __________ non hanno formulato osservazioni all'appello; non possono essere tenuti dunque al pagamento di oneri né alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). L'esito del giudizio odierno richiede altresì la riforma del pronunciato di prima sede sulle spese e le ripetibili, che vanno addebitate a __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, come pure a __________ __________ e __________ __________, i quali in prima sede hanno instato per l'emanazione di provvedimenti cautelari.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.–, da anticipare dagli istanti in solido, sono poste solidalmente a carico di __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, i quali rifonderanno a __________ __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, tenuti a rifondere a __________ __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________;
– __________ e __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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