AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.114
Data decisione, Autorità: 28.01.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00114
Lugano 28 gennaio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __.__/..____0 (relazioni personali con il figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25 marzo 1999 da
__________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
riguardante il diritto di visita del padre alla figlia __________ __________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (recte: appello) del 13 settembre 2001 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 21 agosto 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1973) e __________ __________ (1969) hanno convissuto a __________ __________ dal 1992 fino al novembre 1998, salvo alcuni periodi in cui la prima ha soggiornato dai propri genitori. Dalla loro relazione è nata __________, il ____________________ 1996, che __________ ha riconosciuto il 25 agosto 1997. Quello stesso giorno i genitori hanno sottoscritto una convenzione, approvata il 27 agosto 1997 dalla Delegazione tutoria di __________ __________, nella quale stabilivano – fra l'altro – che il padre avrebbe potuto esercitare il diritto di visita “liberamente, previo accordo con la madre”. Dopo la separazione __________ __________ si è trasferita con la figlia a __________, dove nel maggio-giugno 1999 ha cominciato a convivere con __________ __________ (1970).
B. Il 25 marzo 1999 __________ __________ si è rivolta alla Delegazione tutoria di __________, chiedendo l'istituzione di una curatela. La Delegazione tutoria ha incaricato il Servizio sociale di __________, il 9 aprile 1999, di compiere i necessari accertamenti, e in particolare di verificare se il bene della bambina era protetto. Il 9 dicembre 1999 il Servizio ha rassegnato un rapporto nel quale auspicava un intervento a tutela di __________, suggerendo il ripristino graduale del diritto di visita del padre, interrotto dalle festività natalizie del 1998, da esercitare in un punto di incontro, e la nomina di un curatore educativo. Il 25 dicembre 1999 __________ __________ ha subìto un ricovero coatto alla Clinica psichiatrica cantonale di __________, dove è rimasto fino al 9 febbraio 2000. Frattanto, con lettera del 20 gennaio 2000 la madre si è rivolta nuovamente alla Delegazione tutoria, comunicando di opporsi al diritto di visita del padre, anche se esercitato sotto sorveglianza. Il 3 febbraio 2000 la Delegazione tutoria ha sospeso a tempo indeterminato il diritto di visita del padre alla figlia __________.
C. __________ __________ è insorto il 15 febbraio 2000 all'autorità di vigilanza, chiedendo l'annullamento della predetta decisione e postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle loro osservazioni del 6 marzo 2000 __________ __________ e la Delegazione tutoria di __________ hanno proposto di respingere il ricorso, la prima sollecitando anch'essa la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il 18 aprile 2000 l'autorità di vigilanza ha sentito personalmente i genitori e il 24 maggio 2000 ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una valutazione sullo stato di salute psichico del padre e sui presupposti per il ripristino del diritto di visita. Tale rapporto è stato consegnato il 23 ottobre 2000 e il 15 gennaio 2001 ha avuto luogo un'udienza di delucidazione orale. Il medesimo giorno l'autorità di vigilanza ha sottoposto ai genitori di __________ una proposta di accordo sul diritto di visita, che la madre ha respinto. Chiusa l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 2 febbraio 2001 __________ __________ ha chiesto una volta ancora di annullare la decisione impugnata o, in subordine, di adottare la regolamentazione del diritto di visita formulata nella proposta conciliativa. Nelle proprie conclusioni dell'8 febbraio 2001 __________ __________ ha mantenuto il proprio punto di vista. L'interessata essendosi trasferita con la figlia a , il 29 maggio 2001 la Commissione tutoria regionale n. 9 di __________ - ha comunicato di subentrare nella trattazione del caso.
D. Statuendo il 21 agosto 2001, l'autorità di vigilanza ha dichiarato “evaso” il ricorso nel senso dei considerandi (dispositivo n. 1), ha disciplinato il diritto di visita del padre in una volta al mese per due ore presso il punto d'incontro della Casa __________ __________, __________, alla presenza di un operatore sociale (n. 2), ha istituito una curatela con lo scopo di definire il giorno e gli orari del diritto di visita, di vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e di proporre gli opportuni adattamenti, demandando la nomina del curatore alla Commissione tutoria regionale (n. 3), ha stabilito che il primo diritto di visita fosse adeguatamente preparato dai responsabili del punto d'incontro insieme con il curatore (n. 4) e che dopo sei mesi il curatore presentasse un rapporto alla Commissione tutoria regionale sull'evolversi della situazione, formulando una proposta sulle modalità per continuare il diritto di visita (n. 5). Entrambi i genitori sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria (n. 6 e 7). Non sono state prelevate tasse né spese (n. 8).
E. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorta con un ricorso (recte: appello) del 13 settembre 2001 nel quale chiede, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, di annullarne i dispositivi dal n. 1 al n. 5. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2001 __________ __________ propone di respingere il gravame, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni delle autorità tutorie sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC e art. 92 RTC, tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC), ossia alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che statuisce con decisione appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 54a LAC, anch'esso tuttora applicabile al caso specifico in virtù dell'art. 52 LTC; art. 424 cpv. 3 CPC). La decisione impugnata è stata presa il 21 agosto 2001, ma è stata intimata il 23 agosto successivo ed è stata ricevuta dal ricorrente l'indomani (doc. A e B prodotti con l'appello). Il ricorso (recte: appello), introdotto il
13 settembre 2001, è pertanto tempestivo.
I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G., consid. 2). Dalle motivazioni del gravame si desume senza equivoco, nondimeno, che la ricorrente postula la modifica della decisione dell'autorità di vigilanza nel senso di respingere il ricorso della controparte e di confermare la decisione con cui la Delegazione tutoria sospende il diritto di visita. Anche sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
La ricorrente sembra sollecitare nell'appello la concessione dell'effetto sospensivo (pag. 2 n. 2), pur non facendone cenno nelle domande di giudizio (pag. 5 seg.). Sia come sia, nell'ambito di cause di diritto della famiglia che competono all'autorità amministrativa l'appello ha effetto sospensivo per legge, tranne che la decisione impugnata non disponga altrimenti (art. 424a cpv. 1 CPC). In concreto l'autorità di vigilanza non ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva. Ne segue che un'eventuale richiesta di effetto sospensivo sarebbe in ogni modo senza oggetto.
Per l'art. 314 n. 1 CC, prima di ordinare una misura di protezione l'autorità tutoria o il terzo incaricato sentono personalmente il figlio in modo appropriato, a meno che l'età di lui o altri motivi gravi vi si oppongano. In concreto, al momento della decisione impugnata la bambina, nata il ____________________ 1996, aveva appena compiuto cinque anni. Ciò non ostava di per sé a un'audizione, in particolare se eseguita per il tramite di un esperto (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes in: AJP 12/1999 pag. 1582, con rimandi di dottrina alla nota 51). Nella fattispecie tuttavia __________ non ha più avuto contatti significativi con il padre dalle festività natalizie del 1998, quando aveva solo due anni, ragione per cui essa non può avere acquisito una propria opinione sul diritto di visita (DTF 124 III 93 consid. 3c; Rumo-Jungo, op. cit., pag. 1582 in alto). In simili condizioni si può quindi prescindere dall'audizione. Tanto più che nell'ambito della perizia sullo stato di salute psichico dell'appellato la bambina è stata vista e ascoltata dal dott. __________ __________, specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia (doc. 17). Ciò premesso, l'appello può essere vagliato nel merito.
L'autorità di vigilanza, rammentati i comportamenti del padre che hanno condotto all'intervento della Delegazione tutoria, ha rilevato che costui è affetto, secondo la perizia, da un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi, antisociali e schizoidi, nonché da una sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple in trattamento sostitutivo metadonico. Per quanto riguarda il rapporto con la figlia, egli risulta in grado tuttavia di comprendere le necessità della bambina e di adeguare il proprio comportamento, sicché appare opportuno riprendere progressivamente il diritto di visita in un ambiente protetto e sotto la vigilanza di un curatore educativo. La Delegazione tutoria ha ritenuto inoltre che l'atteggiamento in parte rivendicativo del padre e la creazione di un'altra famiglia con il nuovo compagno della madre non ostano alla ripresa delle relazioni personali, sottolineando che il curatore educativo avrà per compito di intervenire nel quadro delle relazioni padre e figlia e non quale sostegno della madre. Infine l'autorità ha ritenuto opportuno limitare inizialmente il diritto di visita a una volta al mese per la durata di due ore, incaricando il curatore di preparare adeguatamente il primo incontro e di allestire dopo i primi sei mesi un rapporto sull'evolversi della situazione, unitamente alle proposte di eventuali modifiche.
L'appellante fa valere che fino ai due anni la bambina ha vissuto solo saltuariamente con entrambi i genitori, che dal novembre 1998 essa non ha più visto il padre, che dal 1999 il ruolo paterno è esercitato dal suo attuale convivente e che adesso __________ è serena, tranquilla e ben integrata in famiglia, così come alla scuola dell'infanzia. La ricorrente afferma che pertanto il diritto di visita del padre biologico dev'essere categoricamente vietato, in modo da evitare interferenze negative e pericolose. Inoltre dalla perizia – essa soggiunge – emerge lo spirito vendicativo e la pericolosità dell'appellato, motivo per cui sussiste il concreto rischio che costui assuma atteggiamenti traumatizzanti per la piccola. Da ultimo essa esprime l'impressione che il diritto di visita sia stato concesso quale terapia integrativa in favore del genitore, quando invece l'unico bene da tutelare è quello della minorenne.
Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto può essere negato o revocato solo se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). “Altri gravi motivi” sono – per esempio – l'inesistenza di un vero rapporto fra il genitore e il figlio, il rifiuto ostinato di incontrare il genitore da parte del figlio, le conseguenze gravemente pregiudizievoli che possono derivare dall'esercizio di tale diritto alla persona del genitore o alla famiglia affidataria, il rischio concreto di un rapimento (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 135 n. 19.24). Il diritto alle relazioni personali mira a organizzare concretamente, nell'interesse del figlio, un rapporto effettivo con i genitori, che è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione del ragazzo (DTF 123 III 452 consid. 3c, 122 III 406 consid. 3a). Concretamente, le visite vanno disciplinate in base all'età del figlio e alle circostanze specifiche. Possono essere soppresse solo come ultimo rimedio (DTF 122 III 407 consid. 3b), qualora si rivelino tanto nefaste da non potersene contenere gli effetti entro limiti sopportabili, rispettivamente quando non sussista più alcun rapporto personale tra genitori e figlio. Il bene del figlio, per il resto, prevale sempre, sia sugli interessi dei genitori sia su quelli degli affilianti (DTF 123 III 451 consid. 3b, 122 III 406 consid. 3a e 3b, 120 II 232 consid. 3b/aa, 120 Ia 375 consid. 4a).
Dagli atti emerge che la bambina ha vissuto con i genitori a __________ __________ dai tre mesi fino al novembre 1998, quando aveva poco più di due anni (doc. 16, pag. 2 in fondo). Le parti riconoscono che la loro convivenza non era serena e che spesso vi erano liti violente. Quanto alle relazioni con la figlia, l'appellato asserisce di essersi occupato della bambina, mentre la madre sostiene che la trascurava, pur ammettendo che non l'ha mai picchiata (audizione __________ __________, doc. 10 pag. 1 in alto e pag. 2 in alto; audizione __________ __________, doc. 10 pag. 3 in alto). Dopo la separazione l'interessato ha visto __________ solo durante le festività natalizie del 1998. I rapporti si sono interrotti il 25 gennaio 1999, quando egli si è reso colpevole di danneggiamento, ingiuria e minaccia nei confronti dell'ex convivente. Per tali fatti, per infrazione alla legge federale sulle armi e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti egli è poi stato condannato a tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per due anni, purché si sottoponesse a trattamento ambulatoriale giusta l'art. 43 n. 1 prima frase CP (decreto d'accusa del 31 gennaio 2000, doc. 3, allegato B).
Più volte convocato, l'appellato non si è mai presentato agli incontri fissati nel 1999 dal Servizio sociale di __________. Nel dicembre del 1999 egli si è però recato al domicilio dell'ex convivente e presso il Servizio sociale, chiedendo in modo aggressivo di vedere immediatamente la figlia (rapporto del 9 dicembre 1999, pag. 3, allegato al doc. 4). Il 25 dicembre 1999, essendosi barricato in casa armato di fucile, è stato ricoverato coattivamente alla Clinica psichiatrica cantonale (doc. 11), dove è rimasto, volontariamente, fino al 9 febbraio 2000 (doc. 15). Il capoclinica dott. __________ __________ ha riscontrato allora un apprezzabile miglioramento (doc. 5, 2° foglio). L'interessato ha poi proseguito il trattamento psichiatrico in ambito ambulatoriale con la dott. __________ __________ di __________o. Stando agli atti, la cura è tuttora in corso (doc. 14). Egli continua inoltre un trattamento sostitutivo metadonico sotto prescrizione medica (doc. 13).
Dal rapporto peritale del dott. __________ __________ __________ risulta che l'appellato è affetto da un “disturbo della personalità misto con tratti paranoidi, antisociali e schizoidi” e da “sindrome di dipendenza di sostanze psicoattive multiple in trattamento sostitutivo metadonico”. Tali affezioni sono suscettibili, in parte, di compromettere la sua capacità di controllare gli impulsi, anche se per ora non sussistono elementi che indizino pericoli per la sicurezza sua o di terzi. Una regolare terapia psichiatrica e psicofarmalogica può essere d'aiuto per ridurre i rischi. Per quanto attiene al rapporto con la figlia, il perito ritiene che il padre sia in grado di capire i bisogni della bambina e di adeguare in parte il proprio comportamento in funzione di tali esigenze, riservata la necessità di osservare l'interazione con la bambina per una valutazione completa. L'esperto conclude, in sintesi, che sono date le condizioni per stabilire un diritto di visita e suggerisce di organizzarlo in modo graduale, in un luogo protetto e alla presenza di un operatore. Egli giudica opportuna infine la nomina di un curatore con il compito di salvaguardare le relazioni padre-figlia, valutarle e proporre eventuali modifiche (perizia del 23 ottobre 2000, doc. 17, pag. 18 segg.).
La ricorrente sostiene che il ripristino del diritto di visita dell'appellato è atto a compromettere la situazione di normalità, serenità e di integrazione in cui vive attualmente la bambina, la quale dev'essere protetta da “interferenze esterne negative o addirittura pericolose”. Essa sottolinea che dal novembre 1998 __________ non vede più suo padre, mentre dal 1999 si è creato un nuovo nucleo familiare, dove il ruolo paterno è stato assunto dal suo attuale convivente. L'appellato obietta che il suo riavvicinamento permetterà alla figlia una crescita più armoniosa, non essendo sostenibile che la figura paterna sia cancellata. Invero, nel proprio rapporto il dott. __________ __________ ha rilevato che __________ sembra svilupparsi in modo adeguato, non presenta disturbi evidenti e che anche la relazione madre-figlia appare soddisfacente (doc. 16, pag. 2). L'appellante è stata del resto ritenuta adeguata nel suo ruolo materno, così come è apparsa positiva l'influenza del suo attuale convivente (rapporto del Servizio sociale di __________, allegato al doc. 4, pag. 2).
Ciò non toglie che la creazione di una nuova famiglia non basti, da sola, per escludere il genitore non affidatario dalle relazioni personali con il figlio (DTF 118 II 26 consid. 3e; Rep. 1987 pag. 193, consid. 2; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 274 CC). Per il figlio è importante infatti poter confrontare l'immagine che si è costruito del proprio genitore con la realtà, in modo da evitare idealizzazioni o svalutazioni (DTF 127 III 299 consid. 4b, con rimandi). In concreto gli esperti sono giunti alla medesima conclusione. Hanno accertato che la bambina sta crescendo con un'immagine negativa del padre, che però non si è costruita da sé sola. Essa è infatti verosimilmente influenzata – anche non intenzionalmente – dai sentimenti materni di “completa avversione” per l'ex convivente. I periti ritengono importante invece che __________ cresca con un'immagine realistica della figura paterna e possa farsi un'opinione individuale dei suoi pregi e difetti (rapporto __________, doc. 16, pag. 2 in mezzo; perizia __________ __________, doc. 17, pag. 16 a metà). L'opinione della ricorrente non può dunque essere lontanamente condivisa.
Attualmente l'appellato vive in una condizione di ritiro sociale e non dispone più di armi (perizia, doc.17 pag. 9). I suoi medici curanti concordano nel ritenerlo migliorato, più coerente e collaborante (doc. 13 e 14; doc. 5, 2° foglio). Egli palesa tuttora avversione verso l'ex convivente e il suo attuale compagno, come pure un forte desiderio di rivalsa (perizia, doc. 17, pag. 10 e 11), ancorché “non preponderante” (pag. 15 verso il basso). In sostanza egli denota oggi una condizione psicopatologica caratterizzata da depressione del tono dell'umore, appiattimento affettivo, scarsa introspezione e ritiro sociale (pag. 17). Dal referto peritale risulta che l'interessato è maggiormente in grado rispetto al passato di controllare gli impulsi e per ora non emergono indizi di pericolo per la sicurezza propria o di altri, ferma restando la necessità di continuare la terapia (pag. 17 in fondo). D'altro lato la bambina è in grado di affrontare le visite del padre in ambiente protetto (rapporto __________, doc. 15, pag. 2 in mezzo). Il ripristino graduale del diritto di visita e il suo esercizio in un ambiente neutro come il punto d'incontro della Casa __________ __________, sotto la sorveglianza di operatore, appaiono pertanto, allo stato attuale, misure adeguate e sufficienti per salvaguardare la bambina da eventuali atteggiamenti imprevisti da parte del padre.
La ricorrente asserisce infine che il diritto di visita è stato concesso come terapia integrativa agli interventi medico-psichiatrici in favore dell'appellato, piuttosto che nell'interesse della bambina. L'opinione – condivisa dal legale dell'appellante – non poggia su elementi concreti, né l'interessata indica i passaggi della decisione impugnata o del referto peritale che confermerebbero tale impressione. Sia come sia, è indiscusso che nella regolamentazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). In concreto la perizia è stata incentrata sulla persona dell'appellato proprio perché in discussione era il suo stato di salute e la sua capacità di capire i bisogni della figlia, comportandosi di conseguenza (doc. 12). La posizione di ______ non è però stata trascurata, tant'è che è stata vista da uno specialista in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza (doc. 16). Come detto (sopra, consid. 10), gli esperti reputano che il ripristino delle relazioni personali con il padre sia auspicabile proprio per il bene della bambina. È del resto unanimemente riconosciuto che il rapporto del figlio con entrambi i due genitori è essenziale (DTF 127 III 298 consid. 4a in fondo, con numerosi riferimenti). Anche sotto quest'aspetto, pertanto, l'appello è destinato all'insuccesso.
Ciò posto, il riconoscimento allo stato attuale di un diritto di visita sorvegliato da esercitare in un punto di incontro appare proporzionato e adeguato alle circostanze (sopra, consid. 11). Sono stati disposti anche i provvedimenti opportuni a tempo determinato, nel senso che il curatore è stato incaricato, trascorsi sei mesi, di presentare all'autorità tutoria un rapporto sull'evolvere della situazione e di formulare una proposta sul modo in cui continuare il diritto di visita, tenendo conto delle indicazioni date dagli operatori del punto d'incontro (decisione impugnata, doc. 26, dispositivo n. 5). Di regola infatti un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz, op. cit., n. 22 ad art. 274 CC). Altrettanto opportuna è la decisione di istituire una curatela educativa per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlia e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra.ch 2/2001 pag. 390).
Perplessità potrebbe destare se mai la visita limitata a due sole ore mensili. Tale regolamentazione è infatti significativamente meno estesa rispetto a quella di cui beneficiano abitualmente, nel Ticino, i genitori di ragazzi in età scolastica, i quali si vedono attribuire – di regola – un intero fine settimana su due, oltre ad alcune settimane durante i periodi di vacanza (FamPra.ch 2/2000 pag. 320; per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 273 CC). Inoltre il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare che difficilmente un diritto di visita limitato a tre ore mensili può consentire lo sviluppo di un vero rapporto tra le persone coinvolte, rapporto che è la sola ragion d'essere del diritto alle relazioni personali (DTF 122 III 411 consid. 4b/aa). Nella fattispecie il perito non si è espresso sull'estensione del diritto di visita, ma ha valutato indispensabile “un monitoraggio dell'interazione fra genitore e bambina”, prospettando come verosimile la necessità di futuri adattamenti e suggerendo un avvicinamento progressivo (perizia, doc. 17 pag. 18; verbale di audizione, doc. 22, pag. 1 risposta 1). D'altro canto, come si è visto, l'autorità di vigilanza ha stabilito nella propria decisione i termini e i modi per la valutazione del proseguimento del diritto di visita. Tutto considerato, la limitazione a due ore mensili può essere condivisa nella misura in cui costituisce, al pari delle altre restrizioni al diritto di visita, un assetto di durata limitata, in vista di un riavvicinamento progressivo tra padre e figlia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale 9, __________ -__________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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