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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.108
Data decisione, Autorità: 29.10.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00108
Lugano, 29 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2000 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
visto l'appello del 27 agosto 2001 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare del 6 agosto 2001 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, gli ha imposto di versare alla moglie, pendente causa di divorzio, una provvigione ad litem di fr. 5000.–;
ricordato che il 12 settembre 2001 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì 1° ottobre 2001, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti __________, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello adesivo non sarebbe stato trattato (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nella fattispecie il versamento risulta essere intervenuto il 3 ottobre 2001, senza che l'interessato abbia postulato un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il deposito si rivela tardivo, sicché l'appello non può essere esaminato nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anticipo.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________i, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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