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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.107
Data decisione, Autorità: 14.11.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00107
Lugano, 14 novembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 maggio 2001 da
__________ __________,
(già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________, e ora dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
premesso che con sentenza del 24 agosto 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha emanato una serie di misure a tutela dell'unione coniugale fra le parti;
accertato che contro tale sentenza ha ricorso sia la convenuta, con appello del 5 settembre 2001, sia l'istante, con appello del 7 settembre successivo;
ricordato che entrambe le parti hanno vicendevolmente proposto il rigetto dell'appello avversario;
rilevato che un'istanza di sospensione della procedura introdotta da __________ __________ è stata respinta dal giudice delegato con ordinanza del 25 ottobre 2001;
preso atto che il 31 ottobre 2001 le parti hanno dichiarato simultaneamente di ritirare gli appelli;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto che nelle circostanze descritte appare giustificato compensare le ripetibili, ambedue i coniugi dovendosi ritenere “soccombenti” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per reciproca desistenza.
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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