AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.106
Data decisione, Autorità: 25.09.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00106
Lugano, 25 settembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione (“domanda”) del
30 maggio 2001 da
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul caso di ricusazione riconosciuto dal Pretore e dal Segretario assessore con “sentenza” del 17 agosto 2001, rispettivamente sull'istanza di ricusazione presentata da __________ __________ il 7 settembre 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accertato il caso di ricusazione, rispettivamente se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione presentata da __________ __________;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il ____________________ 1981 da __________ __________ (1946) e __________ nata __________ (1960), affidando il figlio __________ (nato il ____________________ 1985) alla madre, conformemente alla convenzione sugli effetti accessori sottoscritta dai coniugi;
che il 30 maggio 2001 __________ __________ ha promosso causa davanti al medesimo Pretore per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedersi affidare il figlio;
che all'udienza del 21 giugno 2001, indetta per la discussione, il Segretario assessore ha diffidato l'attore – in luogo e vece del Pretore – a munirsi di un avvocato entro 20 giorni, comminandogli la nomina di un patrocinatore d'ufficio nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso;
che l'indomani __________ __________ ha inviato alla Pretura una lunga lettera in cui dichiarava di rifiutare la designazione di qualsiasi avvocato e di ricusare il Segretario assessore, muovendo aspre critiche all'operato della sezione 6;
che il 26 giugno 2001 il Pretore e il Segretario assessore hanno ravvisato nei loro confronti un caso di ricusazione, dandone comunicazione alle parti, le quali hanno consentito all'astensione;
che, ciò posto, il Pretore e il Segretario assessore hanno trasmesso il fascicolo della causa al Pretore della sezione 4 in qualità di giudice viciniore;
che quest'ultimo ha fatto seguire il caso alla Camera civile di appello per competenza;
che con sentenza del 31 luglio 2001 questa Camera non ha ravvisato alcun giustificato motivo di ricusazione nei confronti del Pretore della sezione 6, mentre si è dichiarata incompetente a sindacare la ricusazione del Segretario assessore, il giudizio spettando al Pretore da cui quegli dipende (inc. ..__________);
che nelle condizioni descritte il Pretore della sezione 4 ha ritornato gli atti al Pretore della sezione 6 affinché giudicasse sulla ricusazione del suo Segretario assessore;
che invece di ciò il Pretore e il Segretario assessore della sezione 6 hanno emesso congiuntamente, il 17 agosto 2001, una “sentenza” in cui si dichiarano esclusi dal procedimento e rinviano la causa al Pretore della sezione 4;
che il Pretore della sezione 4 ha nuovamente trasmesso gli atti, il 6 settembre 2001, alla Camera civile di appello “per la decisione di sua competenza”;
che il 7 settembre 2001 l'avv. __________ __________, designato da __________ __________ come patrocinatore di fiducia, ha inviato a questa Camera una lettera in cui dichiara di scorgere ormai “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC e postula egli medesimo la ricusazione sia del Pretore sia del Segretario assessore della sezione 6;
che il giudice delegato di questa Camera ha intimato l'istanza di ricusazione, con ordinanza del 12 settembre 2001, a __________ __________ per eventuali osservazioni;
che __________ __________ ha dichiarato il 18 settembre 2001 di aderire alla ricusazione chiesta dall'ex marito;
e considerando
in diritto: che “la cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera civile di appello”, mentre quella del Segretario assessore “al giudice da cui dipende”, cioè al rispettivo Pretore (art. 30 cpv. 1 CPC);
che la “sentenza” del 17 agosto 2001 con cui il Pretore e il Segretario assessore della sezione 6 dichiarano a titolo congiunto di astenersi dal loro ufficio è quindi manifestamente nulla, il Codice di procedura civile non prevedendo alcun caso in cui il Pretore e il Segretario assessore siano abilitati a giudicare insieme né, tanto meno, alcun caso in cui il Pretore possa decidere autonomamente la sua stessa ricusazione;
che in simili circostanze questa Camera potrebbe limitarsi ad accertare, in quanto adita dal Pretore della sezione 4, l'inefficacia della decisione citata e deferire il Pretore della sezione 6 al Consiglio della magistratura, ravvisandosi chiari estremi di insubordinazione giurisdizionale;
che nondimeno, proprio in virtù di tale fatto, l'attore stesso chiede ora la ricusazione del Pretore e del Segretario assessore della sezione 6, ritenuti inidonei a trattare la causa con la necessaria serenità e imparzialità;
che per quanto riguarda il Segretario assessore l'istanza è manifestamente irricevibile, solo il Pretore – o, dandosi giustificata astensione di questi, il Pretore viciniore – essendo abilitato a sindacarne la ricusazione, non la Camera civile di appello;
che, ciò premesso, rimane da esaminare se il contegno del Pretore della sezione 6 denoti ormai i presupposti dell'art. 27 lett. b CPC (“gravi ragioni”), come l'attore sostiene;
che in linea di principio non soccorrono “gravi ragioni” per il solo fatto che un Pretore rifiuti di attenersi a una sentenza del Tribunale di appello, giacché in caso contrario basterebbe un'arbitraria renitenza del primo giudice per vanificare l'art. 30 cpv. 1 CPC di senso e scopo;
che questa Camera non intravede del resto alcun motivo per riconsiderare – ammesso e non concesso che ciò sia possibile – la sua sentenza del 31 luglio 2001;
che dopo la sentenza di appello è intervenuto nondimeno un fatto nuovo, ovvero l'emanazione congiunta della “sentenza”
17 agosto 2001 da parte del Pretore e del Segretario assessore;
che in tale “sentenza” l'uno e l'altro si definiscono molto offesi dalla nota lettera inviata il 22 giugno 2001 da __________ __________ alla Pretura, affermando di non avere “mai, lo si ripete mai, ricevuto degli insulti come quelli proferiti da __________ __________, caratterizzati da una simile intensità e cattiveria”, di riscontrare “un caso eccezionale, che coinvolge un personaggio eccezionale” e di censurare una deplorevole “tradizione dell'insulto da parte di __________ __________ ”, il quale “dall'emissione della sentenza di divorzio nel gennaio 1998 ha a scadenze regolari inviato a questo Pretore, con copie urbi et orbi, scritti denigratori”;
che delle lettere denigratorie cui accenna per la prima volta il Pretore nella citata “sentenza” non vi è traccia nel fascicolo processuale e del loro contenuto tutto si ignora;
che l'eccezionalità ravvisata dal Pretore nel caso in esame nella persona di __________ __________ sfugge a questa Camera, non essendone dati a divedere gli estremi, se non in certi atteggiamenti querulomani dell'attore (missive indirizzate simultaneamente a consiglieri di Stato, al comandante della Polizia cantonale, all'autorità di vigilanza sulle tutele e ad autorità giudiziarie, come quelle del 20 luglio 2001 e del 1° agosto 2001, agli atti) e – appunto – nella menzionata lettera del 22 giugno 2001;
che del resto non vi è stato alcun contatto fra il Pretore e __________ __________ nella causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore non avendo compiuto alcun atto processuale, salvo convocare le parti alla discussione (tenuta poi dal Segretario assessore) e – sembra – sentire il ragazzo;
che per quanto riguarda gli insulti lamentati dal Pretore, la nota lettera del 22 giugno 2001 (riprodotta per larghi tratti nella precedente sentenza di questa Camera) contiene critiche anche pesanti e proteste vibrate, nonché rampogne e recriminazioni, ma non ingiurie, tanto meno verso la persona del Pretore, evocata in un solo punto, sul finale della lettera (sentenza di questa Camera, pag. 4 in fondo), senza particolare malevolenza nei suoi confronti;
che lascia attoniti dunque la reazione esagerata e irragionevole del Pretore (del Segretario assessore non deve occuparsi questa Camera), scomposta al punto da fargli perdere ogni cognizione circa i limiti della propria competenza e fargli identificare le critiche alla Pretura con critiche alla sua persona (“gli scriventi giudici hanno recepito quale insulto diretto le invettive indirizzate da __________ alla Pretura che essi presiedono”: “sentenza” del 17 agosto 2001, primo foglio);
che un simile atteggiamento può essere solo indice di un profondo disagio, suscettivo di ottenebrare l'imparzialità e l'equanimità cui un magistrato deve far capo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali;
che, vista in ultima analisi la “sentenza” del 17 agosto 2001, non rimane che accertare l'esistenza di “gravi ragioni” giusta l'art. 27 lett. b CPC e dichiarare il Pretore ricusato;
che, di conseguenza, nei confronti del Pretore l'istanza dell'attore va accolta;
che sulla ricusazione del Segretario assessore giudicherà, ciò posto, il Pretore viciniore;
che un'ultima considerazione è necessaria, dovendosi evitare che giudici emotivamente vulnerabili possano, lasciandosi trasportare oltre misura, astenersi unilateralmente dal loro ufficio e delegare alle giurisdizioni viciniori le cause più delicate;
che si impone dunque di rinnovare in via generale l'esortazione al distacco psicologico già rivolta da questa Camera al Pretore della sezione 6 nella sentenza del 31 luglio 2001 (consid. 7), a maggior ragione ove si pensi che la nota lettera del 22 giugno 2001, ancorché sconveniente, non è certo più offensiva di talune esternazioni ingiuriose e denunce infondate di cui sono già stati oggetto altri Pretori e giudici di appello;
che per quanto riguarda gli oneri processuali si soprassiede a ogni prelievo, l'istanza di ricusazione presentata dall'attore il
7 settembre 2001 dimostrandosi fondata, quanto meno nei confronti del Pretore, senza che la convenuta si sia opposta all'accoglimento (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);
che per gli stessi motivi non si giustifica l'assegnazione di ripetibili;
pronuncia: 1. La “sentenza” emessa il 17 agosto 2001 dal Pretore e dal Segretario assessore della sezione 6 nella causa ..__________promossa da __________ __________ contro __________ __________, nata __________, è dichiarata nulla.
Nella misura in cui riguarda il Pretore, l'istanza di ricusazione presentata il 7 settembre 2001 da __________ __________ è accolta e gli atti sono trasmessi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per la continuazione del processo.
Nella misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza di ricusazione presentata da __________ __________ è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Comunicazione al Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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