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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.94
Data decisione, Autorità:
07.09.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00094
Lugano
7 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 22 giugno 2001 da
__________ e __________ __________, __________ __________ __________
(entrambi rappresentati dall'avv. dott. __________
__________, __________)
premesso
che con decisione del 25 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, ha accertato la propria incompetenza a statuire sulla rinuncia di __________
e __________ __________ alla successione del figlio __________ __________
(____________________1966 – __________ __________ 2001), cittadino italiano deceduto
a __________, suo ultimo domicilio;
accertato
che contro tale decisione gli istanti hanno presentato appello il 6 agosto
2001;
preso
atto che con lettera del 21 agosto 2001 essi dichiarano di ritirare l'appello;
ricordato
che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese
da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990
pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito
nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione,
sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato,
ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di
spese, mentre non vi sono controparti cui assegnare ripetibili;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione all'avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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