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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.89
Data decisione, Autorità: 25.09.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00089
Lugano, 25 settembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
__________ __________ __________ in fallimento, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che con sentenza del 26 giugno 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________ __________ in fallimento, __________ __________, __________ , __________ e __________ , __________ __________ e __________ __________ (cui si era aggiunto il 13 novembre 2000 anche il comproprietario __________ __________ -), un nuovo amministratore al “Condominio __________ ” di __________ (particella n. RFD), revocando dalla funzione __________ - __________ di __________ (Canton Friburgo) e affidando l'incarico alla “, __________ __________ Immobiliari SA” di __________;
ricordato che contro tale sentenza si è appellata il 9 luglio 2001 la Comunione dei comproprietari, postulando la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la domanda di revoca;
constatato che nelle loro osservazioni del 20 agosto 2001 gli istanti hanno proposto di dichiarare l'appello temerario e di confermare la sentenza del Pretore;
accertato che con lettera del 12 settembre 2001 la Comunione dei comproprietari definisce il suo appello come privo d'oggetto, l'assemblea dei condomini avendo designato nel frattempo, il 3 settembre 2001, un nuovo amministratore nella persona di __________ __________, __________, a valere dal 1° ottobre 2001;
preso atto che in tale lettera l'appellante dichiara di assumere i costi dell'appello, prospettando la compensazione delle ripetibili;
appurato che con scritto del 18 settembre 2001 gli istanti comunicano di aderire allo stralcio dell'appello e alla compensazione delle ripetibili;
considerato che nelle circostanze descritte l'appello non è senza oggetto, ma è divenuto senza interesse, le parti rinunciando a sottoporre il sindacato del Pretore al giudizio di questa Camera, né vi è motivo per scostarsi dalla loro libera pattuizione in materia di ripetibili;
stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ritenuto che appare opportuno comunicare il presente decreto anche alla “__________, __________ __________ Immobiliari SA”, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;
richiamato l'art. 351 CPC,
decreta: 1. La causa è divenuta senza interesse ed è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
– avv. __________ __________, __________o;
– avv. __________ __________, __________a.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– __________, __________ __________ Immobiliari SA, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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