AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.83
Data decisione, Autorità: 02.04.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00083
Lugano 2 aprile 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 maggio 2000 dalla
Società __________ __________ __________ e
__________ -__________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ Sindacato __________ __________ __________, __________ (rappresentato dalla sezione regionale per il Ticino
e la Moesa, Bellinzona) __________ __________, __________, e __________ __________,
(patrocinati dagli avvocati __________ __________ e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 27 giugno 2001 presentata dalla Società __________ __________ -__________ contro la sentenza emessa il 5 giugno 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. Nel maggio del 2000 taluni attivisti del __________ Sindacato __________ ____________________ hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro commerciale __________ di __________ , protestando contro la decisione con cui la Società __________ __________ - aveva deciso di prolungare temporaneamente di un'ora l'orario d'apertura dei negozi il sabato, dalle 17.00 alle 18.00. Il 30 maggio 2000 la __________ -__________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute dal __________, in particolare da __________ __________ e __________ __________, i quali erano entrati nella proprietà per manifestare senza permesso, avevano invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si erano rifiutati di lasciare i luoghi nonostante l'ingiunzione dei responsabili, avevano ingiuriato rappresentanti della cooperativa e scandito motti ostili con un megafono all'interno del centro, avevano chiuso l'entrata principale con una rete metallica ed erano passati a vie di fatto nei confronti del personale che intendeva liberare l'ingresso. L'attrice ha chiesto inoltre che i convenuti fossero tenuti a versarle in solido un'indennità simbolica di fr. 1.– a titolo di riparazione morale.
B. In esito a una domanda cautelare presentata dall'attrice contestualmente alla petizione, con decreto del 13 novembre 2000 il Pretore, confermando l'ordine impartito senza contraddittorio il 31 maggio precedente, ha ingiunto “al , Sindacato __________ __________ __________ in __________ e in particolare a __________ __________ e __________ __________ ” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non accedere al centro __________ di __________ __________ né a qualsiasi altra area di proprietà dell'attrice per svolgere manifestazioni non autorizzate, e ha posto gli oneri processuali a carico dei convenuti. Un appello presentato da questi ultimi il 23 novembre 2000 è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 12 aprile 2001 ha respinto l'istanza e ha revocato il decreto emesso dal Pretore senza contraddittorio il 31 maggio 2000, mantenendo invariato nondimeno il dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado (inc. ..).
C. Nel frattempo, con risposta dell'11 settembre 2000 il __________ Sindacato __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione. Nella sua replica dell'11 ottobre 2000 l'attrice ha esteso le domande, chiedendo che fosse accertata anche l'illiceità di una manifestazione non autorizzata svoltasi nel frattempo, il 3 giugno 2000, nei centri commerciali di __________ __________ e di __________ , in violazione del decreto cautelare emesso del Pretore il 31 maggio 2000. In esito a un'istanza presentata il 16 novembre 2000 dai convenuti, con sentenza del 20 dicembre 2000 questa Camera ha poi ricusato il Pretore (inc. ..), il quale è stato sostituito dal Segretario assessore. Nella duplica del 9 gennaio 2001 i convenuti hanno proposto, una volta ancora, di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro richieste nelle rispettive conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 5 giugno 2001, il Segretario assessore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste per un quarto a carico dei convenuti in solido e per il resto a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alle controparti fr. 1400.– complessivi per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza predetta è insorta la Società __________ __________ -__________ con un appello del 27 giugno 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia accertata l'illiceità delle azioni compiute dai convenuti, i quali sono entrati nella sua proprietà per manifestare senza permesso, hanno invitato i clienti a non accedere al centro commerciale, si sono rifiutati di lasciare i luoghi nonostante l'ingiunzione dei responsabili, hanno ingiuriato rappresentanti della cooperativa e scandito motti ostili con un megafono all'interno del centro, hanno chiuso l'entrata principale con una rete metallica, sono passati a vie di fatto nei confronti del personale che intendeva liberare l'ingresso e hanno inscenato anche una manifestazione in violazione del noto decreto cautelare. L'appellante conclude inoltre perché i convenuti siano tenuti a versarle in solido un'indennità simbolica di fr. 1.– a titolo di riparazione morale. Nelle loro osservazioni del 30 agosto 2001 il __________ Sindacato __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. I convenuti contestano preliminarmente l'appellabilità della sentenza, rilevando che la domanda di versamento di fr. 1.– a titolo di riparazione morale, congiunta con quella intesa all'accertamento della lesione, conferisce alla lite valore pecuniario, il quale però non raggiunge la soglia minima di fr. 8000.–. A torto. L'azione intesa alla protezione della personalità non ha carattere pecuniario, contrariamente all'azione intesa al risarcimento del danno e alla riparazione del torto morale (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 387). Per di più, anche quest'ultima perde il suo carattere pecuniario se è strettamente connessa a un'azione intesa alla protezione della personalità, tanto che entrambe le azioni possono poi formare oggetto di un ricorso per riforma al Tribunale federale (DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 291 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.1 e 1.4 ad art. 44). Si aggiunga che l'indennità simbolica di fr. 1.– richiesta per torto morale, ancorché cifrata, non configura una domanda di carattere pecuniario nel senso dell'art. 49 cpv. 1 CO, bensì una modalità di riparazione a norma dell'art. 49 cpv. 2 CO (DTF 80 II 194). Essa risulta quindi, per ciò solo, impugnabile con ricorso per riforma, a prescindere dal valore litigioso (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 109 ad art. 49 CO con rinvio). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Il Segretario assessore, accertata la legittimazione delle parti a stare in lite, ha respinto la domanda volta a far accertare l'illiceità delle azioni compiute dai convenuti, ritenendo che all'attrice difettasse ogni interesse degno di protezione, non essendo più verosimile l'attualità né l'imminenza di una turbativa. Egli ha soggiunto che, se al momento in cui l'attrice ha promosso azione l'accertamento della lesione poteva anche apparire giustificato, ciò non era più il caso al momento del giudizio, poiché nel frattempo la situazione era cambiata e non erano più previste altre manifestazioni sindacali. Né l'attrice ha dimostrato che l'agire dei convenuti fosse altrimenti suscettibile di produrre effetti molesti a un anno dalla commissione dei fatti. Ne ha concluso, il Segretario assessore, che la domanda di accertamento risultava infondata già per carenza d'interesse legittimo, ciò che rendeva superfluo esaminare l'eventuale lesione della personalità dell'attrice.
L'appellante rimprovera al primo giudice di avere posto requisiti eccessivi all'ammissibilità della domanda di accertamento, negando il di lei interesse legittimo sulla base di una giurisprudenza ormai superata. Essa rileva che, come il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire recentemente, l'interesse all'accertamento è dato – per principio – ogni qualvolta le circostanze non siano mutate al punto che la questione abbia perduto ogni attualità e interesse. L'appellante ritiene di conservare perciò un interesse attuale all'accoglimento della domanda, che consiste nel far cessare il senso di insicurezza e di sconcerto insinuatosi nei dipendenti, nella clientela e nell'opinione pubblica in genere riguardo alla legittimità della decisione aziendale di tenere aperti i negozi il sabato fino alle ore 18 (appello, pag. 13 verso l'alto). Donde l'ammissibilità della domanda di accertamento, la quale adempie per il resto i requisiti posti dagli art. 28 seg. CC e deve pertanto essere accolta, con la conseguente riforma del giudizio impugnato.
Per l'art. 28 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (cpv. 1). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Ravvisandosi i presupposti dell'art. 28 CC, l'attore può chiedere al giudice – fra l'altro – di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Nella già citata sentenza del 21 dicembre 1994 – cui il Segretario assessore si è ispirato per respingere la richiesta dell'attrice – il Tribunale federale aveva invero subordinato la domanda di accertamento alla prova di una molestia ancora attuale al momento del giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3). Tuttavia, come rileva giustamente l'appellante, la giurisprudenza ha poi mitigato tale requisito, precisando che l'interesse all'accertamento della lesione – sia esso fondato sull'art. 9 cpv. 1 lett. c LCSl o sull'art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC – può essere negato solo qualora, rispetto al momento dei fatti, le circostanze siano mutate al punto da far apparire il comportamento lesivo (nel caso in discussione: un articolo di stampa) senza attualità né significato, sicché il rischio di reiterazione non appare più verosimile (DTF 123 III 362 consid. 1g). Quest'ultimo orientamento è stato poi confermato (DTF 127 III 483 consid. 1). Di conseguenza, contrariamente all'opinione del primo giudice, il richiedente non deve più dimostrare il perdurare di una molestia concreta; è sufficiente ch'egli mantenga un interesse degno di protezione a far cessare l'inconveniente (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa).
Nella fattispecie l'appellante fa valere che la sua domanda mira – come detto – a eliminare la sensazione insinuatasi nei dipendenti, nella clientela e nell'opinione pubblica “che la grande azienda commetta un abuso nel tenere aperti alcuni suoi negozi al sabato oltre le ore 17.00”. In realtà ci si può chiedere se l'accertamento in merito all'illiceità dei noti fatti sia suscettibile di eliminare gli effetti molesti lamentati dall'azienda per giustificare l'interesse attuale all'azione. Ci si può domandare inoltre se il sentimento di insicurezza evocato dall'attrice sia ancora diffuso nei dipendenti, nella clientela e nell'opinione pubblica. Sia come sia, già si è spiegato che la giurisprudenza più aggiornata non impone più alla vittima di dimostrare il sussistere di una molestia concreta al momento del giudizio (DTF 127 III 485 consid. 1c). Per il resto, non si può certo affermare che, dal momento della pretesa lesione (maggio e giugno del 2000) alla sentenza del Segretario assessore (emessa il 5 giugno 2001) le circostanze siano talmente mutate da far escludere che i convenuti reiterino il loro comportamento o che la molestia possa altrimenti ripresentarsi (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Per quanto riguarda l'interesse legittimo all'accertamento di una lesione della personalità, quello allegato dall'appellante è dunque sufficiente.
L'appellante chiede che si accerti l'illiceità dei seguenti atti, commessi dai convenuti allo scopo di ostacolare la normale attività dell'azienda. Essa rimprovera alle controparti, in particolare:
– di essersi appostati all'interno della proprietà per svolgere manifestazioni ostili senza la sua autorizzazione;
– di avere invitato clienti a non accedere al centro;
– di essersi rifiutati di lasciare i luoghi, pur essendo stati diffidati ad andarsene;
– di avere ingiuriato i suoi rappresentanti con epiteti come “schiavisti, nazisti, kapò”;
– di avere pronunciato a lungo motti ostili all'interno del centro con un megafono;
– di avere bloccato l'entrata principale con una rete metallica;
– di essere passati a vie di fatto contro suoi dipendenti per impedire la rimozione della rete metallica e
– di avere svolto un'ulteriore manifestazione senza l'autorizzazione di lei, il 3 giugno 2000, in spregio del decreto pretorile che ne faceva divieto.
Per l'appellante tali comportamenti ledono il buon nome dell'azienda e la sua libertà economica, senza che ciò sia giustificato da motivi legittimi nel senso dell'art. 28 cpv. 2 CC.
I convenuti negano che i fatti descritti offendano la personalità dell'azienda, rilevando che tutt'al più la lamentata violazione di domicilio potrebbe configurare una lesione della proprietà. Contestano inoltre che i manifestanti, in particolare __________ __________ e __________ __________, abbiano rivolto ingiurie o siano passati a vie di fatto nei confronti di dipendenti della ditta e soggiungono che, quand'anche ciò fosse, l'appellante non potrebbe valersi di atti contro terzi per invocare un'offesa a sé stessa. Essi non censurano per il resto che i manifestanti abbiano bloccato l'accesso principale del centro commerciale, scandito messaggi con l'ausilio di un megafono e ignorato il noto decreto del Pretore, ma reputano che la libertà di movimento di clienti o dipendenti non sia stata ostacolata (le due entrate secondarie essendo rimaste agibili) e che la personalità economica dell'azienda non sia stata lesa. Negano inoltre di avere invitato i clienti a non accedere al centro commerciale e sostengono che gli eventuali atti illeciti dei manifestanti sono imputabili solo a __________ __________ o a __________ __________ per quanto da essi compiuto personalmente. Al sindacato sarebbe ascrivibile tutt'al più l'azione __________ __________ nella sua qualità di segretario regionale, ma non quella di __________ __________ o di altri attivisti senza mansioni dirigenziali. In ogni caso – soggiungono i convenuti – l'asserita lesione della personalità dell'azienda sarebbe giustificata dall'interesse preponderante dei sindacalisti a manifestare la loro opinione contro una decisione (quella di prolungare l'orario d'apertura il sabato) da essi ritenuta illegittima e lesiva dei diritti dei lavoratori.
Degli atti lesivi lamentati dall'appellante, i soli che appaiano suscettibili di ledere la personalità di lei sono le ingiurie, le vie di fatto, il blocco dell'accesso al centro commerciale e l'invito ai clienti di non accedere al supermercato. Il mancato abbandono della proprietà privata nonostante diffida, la divulgazione di messaggi attraverso un megafono e lo svolgimento di una manifestazione su suolo privato – sia pure in disattenzione di un ordine giudiziario – potranno anche configurare violazioni della proprietà e trascendere in contegni penalmente reprensibili, ma non bastano per recare offesa al buon nome della ditta. D'altro lato semplici disagi o inconvenienti dovuti allo svolgimento di una manifestazione non assurgono, di per sé, a comportamenti lesivi della personalità: a tal fine occorre che il contegno dei dimostranti ecceda – per gravità, durata o altri motivi – il grado di tolleranza che si può ragionevolmente pretendere da una persona nella vita quotidiana (Tercier, op. cit., pag. 57 n. 392). Manifestare su una proprietà privata aperta al pubblico gridando messaggi con un megafono non basta dunque, di per sé, a ledere la personalità dell'azienda proprietaria del terreno.
Riguardo agli atti potenzialmente lesivi della personalità, i convenuti ammettono di avere chiuso con una rete metallica l'accesso principale del supermercato. Negano invece che i manifestanti, in particolare __________ __________ e __________ __________, abbiano rivolto ingiurie o usato violenza nei confronti dei dipendenti dell'azienda, oppure invitato i clienti a non accedere al negozio.
a) __________ __________ (gerente del centro commerciale) ha dichiarato che “… rivolgendosi a me, mi hanno detto che ero un kapò e ciò è stato ripetuto 4 o 5 volte… Su una delle fotografie riconosco il qui presente __________ __________ … In seguito uno dei signori ha continuato a prendermi in giro dicendomi che eravamo dei servi della __________, degli schiavi… e noi facevamo i kapò” (verbale del 3 luglio 2000, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Interrogato in sede penale, __________ __________ ha riconosciuto di avere detto a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (altri impiegati) – durante la manifestazione del 6 maggio 2000 – “che essendo anche loro dei dipendenti, stavano facendo qualche cosa per finire contrario ai loro interessi… Poi ho fatto l'esempio dei kapò, dicendo che anche i kapò facevano lavori di sorveglianza” (doc. 2, pag. 2 in basso). Dalla deposizione di __________ __________ non risulta però che gli epiteti di “servi” e “schiavi” siano stati proferiti da __________ __________, sebbene egli sia stato riconosciuto dal testimone come autore di altri atti (verbale citato, pag. 6 a metà), né da __________ __________, il quale non era presente in quel momento (doc. 2, pag. 2 in alto; doc. 3, pag. 2 in alto).
b) Per quanto attiene alle asserite vie di fatto intercorse il 13 maggio 2000 dopo la posa della rete metallica, __________ __________– dipendente del centro commerciale – ha dichiarato di essere stato spintonato da un manifestante e di avere riportato lividi a un braccio (verbale dell'8 agosto 2000, pag. 17 in fine). In fotografia il testimone ha poi identificato l'autore del gesto in un terzo attivista, ritratto accanto a __________ __________. Non si trattava dunque né di __________ __________ di di __________ __________. Altri testimoni hanno confermato la colluttazione seguita alla posa della rete (____________________, verbale del 3 luglio 2000, pag. 6 verso il basso; __________ __________, verbale citato, pag. 8 in fine; __________ __________, verbale citato, pag. 12 verso il basso e __________ __________n, verbale dell'8 agosto 2000, pag. 15 verso il basso), ma nessuno di loro ha accusato i convenuti di avere personalmente spintonato o maltrattato chicchessia. Riguardo all'invito ai clienti perché non entrassero nel centro commerciale, i convenuti negano l'episodio e invano si cercherebbe un qualsivoglia indizio nel fascicolo processuale che consenta di rendere almeno verosimile tale circostanza.
c) In definitiva, gli unici episodi ascrivibili ai convenuti sono la definizione di “kapò” rivolta il 6 maggio 2000 da __________ __________ al gerente del supermercato e ad altri due impiegati, così come la posa della rete metallica il 13 maggio 2000 per opera – fra gli altri – di __________ __________ e __________ __________. Ai convenuti non possono invece essere imputati eventuali atti illeciti perpetrati da altri manifestanti, giacché nell'ambito delle azioni previste all'art. 28a cpv. 1 CC non vige alcuna responsabilità per atti di terzi (cfr. Tercier, op. cit., pag. 118 n. 850 seg.). Ciò posto, occorre esaminare se i due comportamenti citati abbiano effettivamente leso la personalità dell'azienda.
Per quel che è del blocco con rete metallica dell'entrata principale, i convenuti non contestano – di per sé – la versione dei fatti esposta dall'appellante, ma obiettano di avere tolto l'ostacolo nel giro di 5 minuti circa (doc. 3; deposizione __________, verbale del 3 luglio 2000, pag. 12 a metà) e di non avere impedito ai clienti di accedere al negozio attraverso altre entrate. Sta di fatto che, comunque sia, un simile intralcio all'accesso di un centro commerciale, per quanto dotato di ingressi secondari, è un efficace mezzo di pressione per dissuadere parte della clientela dal compiere acquisti. Arreca all'azienda quindi un pregiudizio economico, oltre che d'immagine, e l'art. 28 CC protegge anche la personalità economica, non solo l'immagine, la nomea, la sfera privata e l'onorabilità (Meili in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 31 ad art. 28 con rinvii). Quanto al comportamento in questione, per poco che sia durato, esso travalica manifestamente il grado di tolleranza che si può ragionevolmente pretendere anche da un'impresa commerciale, fosse pure nell'ambito di manifestazioni sindacali. Che nei confronti dei responsabili il Procuratore pubblico abbia decretato un non luogo a procedere per l'accusa di coazione ancora non significa, del resto, che il comportamento predetto non abbia leso la personalità economica dell'attrice.
I convenuti eccepiscono che, foss'anche stata lesa la personalità dell'appellante, la loro azione si giustificava in ogni modo per l'interesse prevalente a manifestare contro una decisione – quella di prolungare di un'ora l'apertura dei negozi il sabato – da essi ritenuta illegale e pregiudizievole per i lavoratori. L'argomentazione non può essere condivisa. I convenuti disconoscono in effetti che il loro diritto di protestare e di manifestare non legittimava a qualsiasi eccesso. Nella ponderazione dei contrapposti interessi si può in effetti giustificare una dimostrazione (pacifica) con l'uso di megafoni, pur su suolo privato aperto al pubblico, ma non l'equiparazione del centro commerciale a un lager nazista, quella di suoi dipendenti a kapò, e nemmeno si può ravvisare un interesse preponderante nel chiudere l'ingresso del supermercato con una rete metallica. Al riguardo non soccorrono ragioni giustificative preponderanti che legittimino una lesione della personalità dell'azienda a norma dell'art. 28 cpv. 2 CC.
Gli interessati contestano infine che l'eventuale comportamento illecito di attivisti senza funzioni dirigenziali possa essere imputato al sindacato. Ora, per ravvisare una lesione della personalità da parte di una persona giuridica occorre che questa, agendo per il tramite dei suoi organi (art. 55 CC), abbia in qualche modo favorito, permesso o – quanto meno – tollerato l'azione offensiva (Tercier, op. cit., pag. 118 n. 850 seg.). In concreto, come ha rilevato il Segretario assessore, nulla permette di affermare che la sezione regionale del sindacato per il Ticino e la Moesa abbia effettivamente personalità giuridica. L'agire dei manifestanti potrebbe quindi essere addebitato, tutt'al più, al __________ Sindacato __________ ____________________ con sede a __________, iscritto nel registro di commercio di quel Cantone come associazione a norma degli art. 60 segg. CC. Tuttavia dal fascicolo processuale non si desume – né l'appellante pretende – che fra i partecipanti alle manifestazioni figurassero organi della sede centrale del sindacato, o che costoro abbiano in qualche modo favorito, consentito o tollerato azioni illecite nei confronti della società cooperativa. Ciò posto, i convenuti riconoscono nondimeno che __________ __________– segretario della sezione regionale – “può impegnare la responsabilità del __________ (…) nella misura in cui ha partecipato concretamente a delle manifestazioni” (conclusioni, pag. 10 in alto; risposta, pag. 15 in alto). Pur non essendo formalmente iscritto come organo dell'associazione, da questo profilo __________ __________ risulta perciò un organo di fatto, in grado di impegnare con il proprio agire la persona giuridica (Tercier, op. cit., pag. 250 n. 1887). Se ne conclude che al __________ Sindacato __________ __________ __________ è imputabile il blocco con rete metallica dell'accesso al centro commerciale attuato da __________ __________.
Il Segretario assessore ha respinto la richiesta dell'attrice intesa a ottenere il versamento simbolico di fr. 1.– per torto morale, rilevando che la lesione invocata – seppure illecita – è stata di breve durata e non ha impedito all'azienda di esercitare la propria attività commerciale. A suo parere inoltre i requisiti per un simile indennizzo devono essere valutati con maggior rigore ove la vittima dell'offesa sia una persona giuridica. E nella fattispecie la molestia non aveva raggiunto un'intensità tale da giustificare il versamento di un'indennità. Infine, l'attrice neppure aveva tentato di allegare o circostanziare una qualsiasi sofferenza suscettibile di giustificare una riparazione morale.
L'appellante ribadisce di avere dimostrato una grave lesione della personalità. A suo dire, l'immagine dell'azienda sarebbe stata posta ripetutamente in cattiva luce dalle azioni sindacali, mirate a divulgare false informazioni riguardo a possibili abusi nel prolungare il sabato l'apertura dei negozi. Essa sottolinea inoltre che i convenuti le hanno impedito di svolgere normalmente la propria attività, cagionandole un pregiudizio “non soltanto economico” e si duole che nei suoi confronti sono stati finanche perpetrati reati, in particolare quando gli aderenti al sindacato hanno ingiuriato taluni suoi dipendenti intervenuti per sedare gli animi.
a) Giusta l'art. 49 cpv. 1 CO, al quale rinvia l'art. 28a cpv. 3 CC, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Il versamento di tale indennità entra in considerazione solo ove la vittima abbia subìto pregiudizi che per la loro intensità eccedano quanto una persona, secondo le concezioni attuali, dev'essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Meili, op. cit., n. 17 ad art. 28a CC con richiamo). L'oggettiva gravità della lesione deve inoltre essere soggettivamente risentita dall'interessato – rispettivamente, per una persona giuridica, dai suoi organi (Brehm, op. cit., n. 42 ad art. 49 CO) – come una sofferenza morale (DTF 120 II 98 consid. 2b con rinvio).
b) L'ammissibilità di una richiesta d'indennizzo simbolico è controversa in dottrina, giacché la sua portata non è chiaramente distinta da altre forme di riparazione morale a norma dell'art. 49 cpv. 2 CO (cfr. Brehm, op. cit., n. 109 ad art. 49 CO), da cui essa rileva (DTF 80 II 194). Sia come sia, quand'anche si ammettesse tale modalità di riparazione morale, essa sarebbe subordinata, come ogni altra forma di riparazione nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO, alle condizioni previste dall'art. 49 cpv. 1 CO (Brehm, op. cit., n. 98 ad art. 49 CO). L'accoglimento della domanda soggiace dunque – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità, che come detto dev'essere grave dal profilo oggettivo e soggettivo (Brehm, op. cit., n. 19 segg. ad art. 49 CO con citazioni di dottrina e giurisprudenza).
c) Nella fattispecie il comportamento dei convenuti, ancorché illecito, non bastava per offendere gravemente la personalità dell'attrice. Intanto, già dal profilo oggettivo, una lesione dei diritti di una persona giuridica giustifica un'indennità per torto morale solo con riserbo (Brehm, op. cit., n. 43 ad art. 49 CO con richiami). L'appellante sostiene bensì che i convenuti hanno divulgato false informazioni circa il diritto dell'azienda di prolungare l'orario d'apertura dei negozi, così come hanno impedito il regolare esercizio dell'attività commerciale. Tali atti ancora non denotano però una grave offesa alla personalità della ditta. Certo, l'azienda può avere recepito l'insulto di “kapò” al suo gerente e ad altri dipendenti – di riflesso – come una lesione della propria personalità (sopra, consid. 10), ma ciò non è sufficiente per denotare una grave offesa. Che l'ingiuria abbia leso l'onore dei diretti interessati al punto da giustificare una riparazione morale in loro favore è possibile, ma tale diritto non può essere riconosciuto all'azienda.
d) L'interessata si limita per il resto a evocare la gravità oggettiva della molestia, ma non spiega in che modo l'azienda abbia risentito soggettivamente – per il tramite dei propri organi (Brehm, op. cit., n. 43 ad art. 49 CO con richiami) – del comportamento dei convenuti. La prova di una sofferenza morale è invero difficile da dimostrare, ma ciò non la dispensava dal circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 99 consid. 2b). Per di più, di fronte all'argomentazione con cui il primo giudice ha respinto la domanda di riparazione anche perché non risultava addotta alcuna sofferenza morale a sostegno della pretesa, l'appellante riafferma la gravità oggettiva della lesione subita, ma non si confronta con l'aspetto soggettivo della lesione, né spiega perché il giudizio impugnato sarebbe errato su questo punto. Insufficiente motivato, l'appello si rivela al proposito finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
– __________ __________, per avere apostrofato il 6 maggio 2000 di “kapò” __________ __________, __________ __________ e __________ __________, dipendenti dell'azienda, come pure da parte di
– __________ __________i, __________ __________ e del __________ Sindacato __________ ____________________, per avere ostruito il 13 maggio 2000 l'accesso principale al centro commerciale __________ di __________ __________ con una rete metallica.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per un mezzo a carico dell'appellante, per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto solidalmente a carico del __________ Sindacato __________ ____________________ e di __________ __________. L'appellante rifonderà al __________ e a __________ __________ un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 1000.– complessivi, oltre a un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 400.– a __________ __________.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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