AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2001.79
Data decisione, Autorità: 17.10.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00079
Lugano 17 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 13 aprile 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 20 giugno 2001 presentata da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1951) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ __________ 1976. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1983) e __________ (____________________1985). Il marito è dipendente dell'Azienda __________ __________ del Comune di ; la moglie, di formazione vetrinista, non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. Il 20 dicembre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 30 gennaio 1995 (inc. __________ /). Nei mesi seguenti essa ha lasciato l'abitazione coniugale con i figli e nel settembre del 1995 ha cominciato a lavorare a tempo parziale come aiuto cucina alla Casa dello studente a __________.
B. Il 26 marzo 1996 e il 24 gennaio 1997 __________ __________ si è rivolta al medesimo Pretore per due altri tentativi di conciliazione, decaduti infruttuosi il 20 maggio 1996 e il 24 febbraio 1997 (inc. ..e ..). L'11 giugno 1997 essa ha instato per l'adozione di misure provvisionali, chiedendo un contributo di mantenimento di fr. 1'000.– mensili per sé e di fr. 900.– mensili per entrambi i figli. Statuendo inaudita parte il 16 luglio 1997, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito i figli alla madre, e ha obbligato __________ Carlo __________ a versare mensilmente fr. 850.– per __________, fr. 800.– per __________ e fr. 400.– per la moglie. Alla discussione del 19 settembre 1997 i coniugi hanno concordato l'assetto provvisionale nel senso che i figli rimanessero con la madre (riservato il più ampio diritto di visita al padre) e che __________ __________ __________ versasse contributi alimentari di fr. 2'100.– mensili per moglie e figli (fr. 700.– mensili per ciascuno). Nel settembre del 1998 __________ __________ è poi stata assunta quale ausiliaria a metà tempo dalla Scuola dell'infanzia del Comune di __________.
C. Il 14 settembre 1998 __________ __________ ha sollecitato un nuovo tentativo di conciliazione, pure decaduto infruttuoso il 13 ottobre 1998 (inc. ..__________). Il 13 aprile 1999 essa ha promosso azione di divorzio, chiedendo un contributo mensile indicizzato di fr. 900.– per __________, di fr. 1'000.– per __________ e di fr. 1'000.– per sé, il versamento di fr. 19'500.– per alimenti arretrati e fr. 50'000.–, rimborsabili a rate, in ragione del consumo dei suoi beni propri, oltre al trasferimento della metà degli averi di cassa pensione del marito. Nella sua risposta del 10 giugno 1999 __________ __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, postulando l'affidamento dei figli e opponendosi alle ulteriori pretese. Con la replica del 30 agosto 1999 l'attrice ha rivendicato l'affidamento dei figli, riservato un ampio diritto di visita dal padre, ha aumentato a fr. 23'000.– la richiesta di pagamento degli alimenti arretrati, ha abbandonato la pretesa di fr. 50'000.– e ha confermato le rimanenti domande. Nella duplica del 5 novembre 1999 il convenuto ha ribadito la propria posizione. Nel frattempo, il 2 settembre 1999, il Pretore ha decretato, su istanza della moglie, una trattenuta di
fr. 1'734.– dallo stipendio del marito (inc. ..__________).
D. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti il 5 gennaio 2000 un termine per presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento della legge applicabile. Nei loro rispettivi memoriali del 17 gennaio 2000 le parti hanno ribadito le loro richieste di giudizio. All'udienza del 16 febbraio 2000, indetta per l'audizione dei coniugi, il marito ha dichiarato di “non essere convinto” di voler divorziare. Il 23 febbraio 2000 il primo giudice ha ordinato la nomina di un curatore di rappresentanza per ciascun figlio e di un curatore educativo per Loris, quale misura di protezione. Il 9 maggio 2000 egli ha poi autorizzato la sostituzione del curatore del figlio maggiore. In seguito egli ha ascoltato __________ il 20 dicembre 2000, mentre ha rinunciato all'audizione del fratello, dato il rifiuto del ragazzo.
E. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Nel suo allegato del 13 febbraio 2001 l'attrice ha confermato la domanda di divorzio e le richieste di affidamento dei figli, di un contributo mensile di fr. 1'000.– per __________, di fr. 900.– per __________ e di fr. 1'000.– per sé fino al pensionamento, oltre alla metà degli averi di cassa pensione del coniuge, rinunciando a ulteriori pretese. Nelle sue conclusioni del 19 febbraio 2001 il convenuto si è opposto al divorzio, instando a titolo subordinato perché il figlio __________ fosse interdetto fino alla maggiore età e a carico dei genitori fosse posto un contributo mensile di fr. 400.– ciascuno. Inoltre egli ha postulato l'affidamento del figlio __________, offrendosi di provvedere direttamente al mantenimento di lui e ha acconsentito alla ripartizione a metà dei rispettivi averi di cassa pensione accumulati in costanza di matrimonio, opponendosi alle altre richieste avversarie. I curatori dei figli sono rimasti silenti.
F. Statuendo il 1° giugno 2001, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di vista del padre), fissando il contributo mensile per __________ a fr. 1'350.– e quello per la moglie a fr. 1'000.– fino al 30 giugno 2003. Il primo giudice ha stabilito altresì in fr. 103'906.– il diritto della moglie sugli averi di cassa pensione del coniuge. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'100.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3'000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata __________ __________ __________ è insorto con un appello del 20 giugno 2001 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 950.– mensili indicizzati e che quello per la moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, anche solo di ricorso, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). In concreto sono ancora litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie e per __________, mentre i dispositivi sullo scioglimento del matrimonio per divorzio, l'affidamento dei figli e le relazioni personali, così come il riparto degli averi di cassa pensione, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 12 ad art. 148 CC).
Il Pretore ha accertato il reddito mensile del marito in fr. 6'331.– e quello della moglie in fr. 1'861.–. Egli ha quindi determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3'482.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, cassa malati fr. 400.70, locazione fr. 1'550.–, assicurazione domestica fr. 34.65, costi di automobile fr. 147.10, imposte fr. 250.–), il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3'321.40 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, cassa malati fr. 399.–, locazione fr. 1'490.–, assicurazione RC privata e domestica fr. 35.30, costi di automobile fr. 147.10, imposte fr. 150.–) e il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 1'350.– mensili. Quanto al contributo per il figlio, il primo giudice, dipartendosi dal fabbisogno medio indicato delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (fr. 1'920.– mensili), ha dedotto la posta per cura e educazione di fr. 300.–, riducendo poi l'importo di altri fr. 270.– a titolo equitativo per tenere conto dell'ampio periodo di tempo che il figlio trascorre con il padre.
Nella procedura di divorzio il giudice disciplina il contributo di mantenimento per i figli minorenni secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 133 CC; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 16 ad art. 133 CC). Giusta l'art. 285
cpv. 1 CC il contributo alimentare per il figlio va commisurato ai bisogni di lui, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; inoltre deve tenere conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure (Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 3 ad art. 285 CC). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il fabbisogno dei figli minorenni si determina fin dagli anni ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, applicandovi i necessari correttivi e adattandole alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5).
Analogamente, il reddito di un figlio maggiorenne non va incluso in quello dei coniugi, salvo che nel fabbisogno della famiglia si sia tenuto conto di un eventuale contributo erogato al figlio stesso (I CCA, sentenza del 4 maggio 1999 nella causa S., pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 pag. 127 n. 5 con riferimenti e in: RDAT II-1999 pag. 238 n. 63). In concreto è dunque possibile che __________ viva ancora con la madre e il fratello, ma ciò non basta perché il fabbisogno di lui sia incluso nel fabbisogno della famiglia, i coniugi non avendo pattuito alcun contributo in suo favore (per altro mai chiesto). Non sussistono quindi i requisiti per stabilire il fabbisogno di __________ in base a quello che le note raccomandazioni prevedono nel caso “di uno di due figli”. Al riguardo l'appello è infondato.
a) La prima argomentazione non può essere condivisa. Nella versione delle raccomandazioni in vigore dal 1° gennaio 2000 invero i fabbisogni non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma si rapportano a valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media svizzera, al punto che gli importi esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di situazione finanziaria modesta (cit. loc.). In circostanze siffatte non vi è più motivo per adattare verso il basso gli importi indicati nelle raccomandazioni. Il fabbisogno in denaro, del resto, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione non solo dei bisogni del figlio, ma anche delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb). Ne discende che, seppure per altri motivi, nel suo risultato la sentenza del primo giudice resiste alla critica.
b) Quanto alla partecipazione della madre al mantenimento di __________, va ricordato che i genitori contribuiscono al sostentamento dei figli in proporzione alle rispettive capacità, tenendo conto del contributo per cure e educazione prestato in natura dal genitore affidatario (Wullschleger, op. cit., n. 59 ad art. 285 CC). In concreto la madre consegue un salario netto mensile di fr. 1'861.–. Quand'anche si volesse tenere conto del contributo versato dal marito (fr. 1'000.–), in ogni modo essa non appare in grado di sopperire al proprio fabbisogno mensile di fr. 3'321.40 e non si vede come potrebbe contribuire in denaro al mantenimento del figlio. Qualora le capacità finanziarie e le necessità di lei dovessero mutare in modo rilevante, l'appellante potrà sempre chiedere al giudice un adeguamento del contributo (art. 286 CC).
a) L'appellante afferma che il ragazzo trascorre presso di lui circa 200 giorni l'anno, ciò che giustifica una riduzione del contributo di almeno il 50%. Ora, il conteggio dell'interessato non manca di lasciare perplessità, le vacanze del padre sovrapponendosi verosimilmente – almeno in parte – a quelle del figlio e alcune feste infrasettimanali di legge coincidendo, come per esempio Natale, con i periodi delle vacanze scolastiche. D'altro lato è indubbio che il diritto di visita a __________ sia esercitato in misura maggiore rispetto a quello usuale (nel Ticino: I CCA, sentenza del 23 settembre 1999 nella causa B. riassunta in BOA 18 pag. 8; FamPra.ch 2/2000 pag. 320). L'appellante dichiara che il figlio si reca da lui il mercoledì pomeriggio, il fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, tutti i giorni festivi infrasettimanali, tutti i giorni delle vacanze scolastiche e quelli delle sue ferie o assenze dal lavoro per malattia (verbali, pag. 10, domanda n. 1). La madre, da parte sua, lascia al figlio la più ampia libertà e riconosce che __________ frequenta il padre durante i fine settimana e anche durante il periodo estivo (verbali, pag. 8, domanda 4). Nella sua audizione pure il ragazzo ha confermato di “trascorrere abbastanza tempo presso il padre, ove pernotta il fine settimana” (verbali, pag. 13).
b) In concreto il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1'920.– mensili indicato dalle note raccomandazioni per un figlio unico fra i 13 e i 18 anni. Ora, se il coniuge affidatario lavora al 50% – come in concreto – non si può esigere che fornisca in natura più del 50% della cura e educazione, la rimanenza rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 117). Ne segue che in concreto, diversamente dall'opinione del primo giudice, dal fabbisogno in denaro del figlio vanno dedotti unicamente fr. 150.– della posta per cura e educazione che la madre può prestare solo parzialmente in natura. L'importo, insufficiente, di fr. 1'620.– stabilito dal primo giudice va pertanto corretto d'ufficio, a tutela del minorenne, in fr. 1'770.– mensili.
c) Nelle circostanze descritte la riduzione di fr. 420.– di cui si trova a beneficiare di fatto l'appellante (cui il Pretore ha imposto un contributo di fr. 1'350.– mensili) appare compensare sufficientemente le prestazioni in natura e in denaro assunte direttamente dal padre durante l'esercizio del diritto di visita. Si ricordi, per di più, che l'interessato medesimo ha indicato di avere affrontato spese in favore dei due figli, sull'arco di tre anni e nove mesi, per complessivi fr. 25'088.– (indicazioni contenute nel doc. 6, pag. 1 e pag. 14: metà del totale di fr. 7'313.70 per spese alimentari; doc. 7, pag. 5: totale di fr. 4'104.95; doc. 8, pag. 23: totale di fr. 17'326.20). Per tacere dal fatto che buona parte di tali costi appaiono di indole voluttuaria, in simili condizioni egli ha speso circa fr. 280.– mensili per figlio (fr. 25'088.– : 2 figli : 45 mesi). Per il resto le spese inerenti a un diritto di visita usuale, come i costi di una bibita o il biglietto di un cinema, sono di principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Si aggiunga che dal settembre del 1997 l'interessato versa unicamente fr. 700.– mensili a titolo di contributo per il figlio, sicché la madre non sarebbe presumibilmente in grado di assumere spese sopportate dal padre. Ne discende che la valutazione del primo giudice, nel suo complesso, sfugge a censura, tanto più se si considera che al primo giudice compete pur sempre un certo margine di apprezzamento (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97).
fr. 1'479.40 mensili. Ciò posto, egli ha rilevato che l'interessata, sebbene quarantacinquenne, non deve più occuparsi costantemente dei figli e può riprendere un lavoro a tempo pieno entro due anni, anche perché la professione di vetrinista può verosimilmente essere svolta al 50% e integrare così l'attività da lei esercitata. In tale situazione, pur ritenendo equo un contributo di mantenimento di fr. 1'300.– mensili, il primo giudice ha stabilito la cifra in fr. 1'000.– (per la durata di due anni), come chiedeva l'interessata, escludendo estremi di manifesta iniquità che giustificassero un rifiuto o una riduzione del contributo medesimo.
a) L'appellante ribadisce che, vista l'età dei figli e la formazione di vetrinista, la moglie può senz'altro riprendere immediatamente un'attività a tempo pieno, come avrebbe dovuto fare già in corso di procedura, tanto più che il figlio minore trascorre molto tempo con lui. Chiede pertanto di computare alla moglie un reddito ipotetico, esonerandolo da contributi di mantenimento. Se non che, egli omette completamente di indicare a quanto ammonterebbe il guadagno potenziale della moglie, ciò che basterebbe per dichiarare l'argomentazione improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 309). Sia come sia, la tesi è in ogni modo destinata all'insuccesso.
b) Per l'art. 125 cpv. 1 CC, in effetti, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. Tale disposizione pone il principio secondo cui ogni coniuge, dopo il divorzio, deve sovvenire al proprio sostentamento in modo autonomo (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 2001, pag. 57 n. 05.76; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 12 ad art. 125 CC). Per valutare se ciò possa essere ragionevolmente preteso, il giudice deve ponderare gli elementi oggettivi enunciati dall'art. 125 cpv. 2 CC, i quali corrispondono in sostanza ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza relativa al vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41 nel mezzo). Egli deve considerare – in particolare – la ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita dei coniugi durante l'unione coniugale, l'età e la salute, così come il reddito e il patrimonio di costoro, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito dei coniugi, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, le aspettative di vecchiaia e previdenziali dei coniugi, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa non entra, per converso, in linea di conto (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 39 ad art. 125 CC).
c) Nella fattispecie, come sottolinea il primo giudice, l'età e lo stato di salute della moglie, così come le cure ancora da prestare al figlio minore quindicenne non ostano alla ripresa entro tempi brevi di un'attività lucrativa a tempo pieno. Il matrimonio fra le parti tuttavia ha avuto una notevole incidenza sulla capacità lucrativa dell'attrice. Da un lato l'unione è stata di lunga durata, giacché al momento della separazione di fatto nel 1995 i coniugi erano sposati da 19 anni (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC). Dall'altro la ripartizione dei compiti, adottata di comune intesa durante il matrimonio, ha allontanato la moglie dal mondo del lavoro per un lungo periodo, poiché essa si è dedicata alla conduzione della casa e alle cure dei figli (Schwenzer, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). Infine va considerato che, sebbene abbia una formazione di vetrinista, da molti anni l'interessata non esercita più tale attività, ragione per cui essa necessiterà di un adeguato periodo di reinserimento per riallacciare i contatti con i clienti e riappropriarsi delle tecniche lavorative (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 93 ad art. 125 CC; Schwenzer, op. cit., n. 63 ad art. 125 CC).
d) In simili circostanze appare ragionevole lasciare all'interessata un adeguato periodo di reinserimento professionale e ritenere la stessa in grado di far fronte autonomamente al suo fabbisogno solo dal 30 giugno 2003. Del resto i coniugi sono tenuti ad assumere le conseguenze della ripartizione dei compiti che hanno concordato durante il matrimonio, motivo per cui una parte può essere obbligata a versare un contributo di mantenimento finché l'altra non abbia potuto riacquistare la propria autonomia finanziaria (DTF 127 III 135 consid. 2a con riferimenti). Richiamato anche il potere di apprezzamento del giudice in questo ambito (DTF 127 III 140 in fondo consid. 2c con rimando), tutto considerato si giustifica di confermare la decisione del Pretore, tanto più che l'appellante è in grado di fornire tale contributo senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. Anche in proposito l'appello va dunque respinto.
a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) In una sentenza recente, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che nemmeno ha portata propria nel caso in esame, la convenuta essendo nata nel 1956. In una sentenza inedita di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc. ./__________) in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, esso non ha più accennato neppure al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur evocando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In una sentenza ancora più recente il Tribunale federale ha ricordato nondimeno, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica (DTF inedita del 28 giugno 2001 in re X, inc. . /__________1).
c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19).
d) Nella situazione in cui si trovava la moglie, in concreto non vi era la necessità di imporle un'estensione dell'attività lucrativa. Intanto, durante la vita in comune essa si è occupata dell'economia domestica e ha ripreso un'attività di ausiliaria solo dopo la separazione, intervenuta nel 1995. Inoltre il figlio __________ compirà sedici anni solo nel novembre del 2001, di modo che, stando alla precedente giurisprudenza, solo da tale data l'interessata avrebbe dovuto lavorare al 100%, senza disconoscere nondimeno ch'essa avrebbe avuto 45 anni. Infine non era scontato che la separazione sarebbe sfociata nello scioglimento del matrimonio, il marito opponendosi ancora con le conclusioni al divorzio. Ne discende che alla moglie non può essere rimproverato di non avere esteso la sua attività lucrativa. Del resto, mai prima d'ora il marito ha preteso estensione un'estensione del genere né ha chiesto la soppressione del contributo provvisionale. L'appello, infondato, deve essere dunque respinto anche su questo punto.
Ora, la giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che nella determinazione degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171). In concreto la moglie ottiene causa vinta sullo scioglimento del matrimonio, sull'affidamento dei figli, sulla concessione di un contributo di mantenimento per il figlio minore e, seppure per una durata limitata, per sé. Quanto al contributo per __________, esso è negato unicamente in ragione della maggiore età del figlio. Da parte sua il convenuto, all'udienza del 16 febbraio 2000 indetta per l'audizione dei coniugi, ha in pratica negato il suo accordo al divorzio, benché vi avesse già aderito con la risposta e la duplica. Ancora con le conclusioni egli ha proposto di respingere la petizione, senza neppure spiegare il motivo della sua opposizione. Quanto agli effetti del divorzio, in subordine l'appellante ha chiesto di interdire il figlio maggiore, di attribuirgli il minore e di rifiutare ogni contributo di mantenimento alla controparte. Per il resto le parti in sede di conclusioni concordavano sul principio dell'avvenuta liquidazione dei rapporti patrimoniali e della ripartizione a metà degli averi di cassa pensione.
È vero che da un punto di vista strettamente numerico l'attrice risulta in parte soccombente, ma la valutazione del primo giudice non appare per ciò solo la risultante di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Intanto nelle cause di diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Inoltre il Pretore avrebbe finanche potuto rinunciare a prelevare l’irrilevante quota che avrebbe gravato la moglie. Ciò posto, l'appello, destituito di buon diritto, deve essere respinto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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