AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.66
Data decisione, Autorità: 28.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00066
Lugano, 28 marzo 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
__________ __________ __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 maggio 2001 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 aprile 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ hanno stipulato il 30 giugno 1999 con __________ __________ __________, tecnico edile, un contratto di impresa generale avente per oggetto la consegna “chiavi in mano” di una casa d'abitazione unifamiliare al prezzo fisso di fr. 416 200.– da costruire sulla loro particella n. __________ RFD di __________ __________. Il
3 gennaio 2001 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendogli di far iscrivere in via provvisoria sul fondo dei coniugi __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'ammontare di fr. 101 936.85. A sostegno della pretesa essa ha fatto valere che lo stabile era stato ultimato verso la metà di dicembre del 2000 e che a saldo delle sue prestazioni le spettavano ancora fr. 15 000.– di ono-
rario, fr. 17 804.– per l'esecuzione di opere supplementari e
fr. 69 132.85 per “aggiunta volumetria richiesta dai committenti rispetto a quanto previsto nel contratto di impresa generale”. Con decreto cautelare dell'8 gennaio 2001, emesso senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ordinato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca.
B. All'udienza del 12 febbraio 2001, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, __________ e __________ __________ hanno contestato il credito vantato da __________ __________ __________, proponendo al Segretario assessore di respingere l'istanza e di revocare il decreto cautelare dell'8 gennaio precedente. Il Segretario assessore ha ammesso la documentazione prodotta dai convenuti, ma ha respinto le altre offerte di prova, giudicate incompatibili con la natura sommaria della procedura. Statuendo poi il 26 aprile 2001, egli ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha impartito a __________ __________ __________ un termine di 60 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese dell'iscrizione provvisoria sono state poste a carico di __________ e __________ __________, tenuti a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza del Segretario assessore sono insorti __________ e __________ __________ con un appello del 14 maggio 2001 in cui hanno chiesto di respingere l'istanza di __________ __________ __________ e di cancellare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. In subordine essi hanno postulato l'annullamento della sentenza appellata e il rinvio degli atti al Segretario assessore perché assumesse le prove rifiutate oppure – in via ancor più subordinata – hanno proposto di accogliere l'istanza di iscrizione limitatamente all'ammontare di fr. 15 000.–, modificando in tal senso l'iscrizione ordinata senza contraddittorio. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2001 __________ __________ __________ ha concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
D. Il 9 gennaio 2002 __________ e __________ __________ hanno segnalato al Segretario assessore che __________ __________ __________ non aveva promosso alcuna azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. E siccome l'appello da loro introdotto contro l'iscrizione provvisoria non era munito di effetto sospensivo, essi hanno fatto notare che l'iscrizione provvisoria si era ormai estinta. Con ordinanza dell'11 gennaio 2002 il Segretario assessore, trattata la lettera alla stregua di una domanda processuale, ha trasmesso lo scritto a questa Camera “per competenza”.
E. Il giudice delegato ha assegnato a __________ __________ __________, il 14 gennaio 2002, un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni, in particolare per precisare davanti a quale autorità essa avrebbe promosso azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Simultaneamente egli ha invitato il Segretario assessore ad attestare, dandosi il caso, che davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud non pendeva alcuna azione in tal senso. __________ __________ __________ è rimasta silente. Il Segretario assessore ha confermato il 16 gennaio 2002 che dinanzi alla Pretura non era stata intentata alcuna causa riguardante l'iscrizione definitiva.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839
cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide mediante procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC), stabilendone esattamente la durata (art. 961 cpv. 3 CC). A tal fine egli deve fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere giudizialmente l'iscrizione dell'ipoteca definitiva (DTF 101 II 76 consid. 4). Se la scadenza decorre infruttuosa, l'ufficiale del registro fondiario cancella l'iscrizione provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv. 1 RRF). Ciò avviene indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'artigiano o l'imprenditore a rimanere inattivo (Rep. 1996 pag. 176 consid. 1 in fine).
Nella fattispecie il Segretario assessore ha fissato all'istante, con la sentenza impugnata, un termine di 60 giorni – come detto (sopra, lett. B) – per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili diventano esecutive il giorno seguente quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 14, pag. 12).
In concreto all'appello non è mai stato accordato effetto sospensivo, per altro non chiesto né da una parte né dall'altra, sicché la sentenza impugnata, intimata il 3 maggio 2001, è divenuta esecutiva dieci giorni dopo essere stata notificata per raccomandata al patrocinatore dell'istante. Da quel momento l'istante aveva 60 giorni per intentare la causa destinata all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In realtà il 16 gennaio 2002 ciò non era ancora avvenuto, come ha attestato il Segretario assessore (sopra, lett. E). Né l'istante ha comunicato di avere – per ipotesi – promosso causa davanti a un'altra giurisdizione. L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che possono avere indotto l'interessata a rimanere inattiva. Ne segue che la procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
Gli oneri processuali di un appello diventato senza interesse giuridico – o senza oggetto – andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC per analogia). Occorrerebbe valutare in altri termini, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse. Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei costi. In concreto la decadenza dell'appello si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnatole dal Segretario assessore senza inoltrare alcuna azione né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Diverso sarebbe il caso qualora tale comportamento fosse imputabile in qualche modo ai convenuti (per avere, ad esempio, pagato senza riserve dopo l'iscrizione provvisoria o per avere riconosciuto, solo dopo l'iscrizione provvisoria, il diritto all'iscrizione definitiva). Una simile ipotesi non trova riscontro agli atti. L'istante deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia va nondimeno ridotta adeguatamente, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).
Rimane il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Segretario assessore ha posto a carico dei convenuti, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC). Ove l'azione mirante all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non sia promossa o sia respinta (in ordine o nel merito), tuttavia, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate di regola all'artigiano o imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 221, n. 761 in fine). Se tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione provvisoria non gli è stata concessa o perché il proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state sopportate dal proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. V'è da domandarsi come ciò debba avvenire.
In un precedente del 1° febbraio 1996 in re A. (.., consid. 7) questa Camera ha lasciato il quesito aperto, giacché in quel caso il proprietario nemmeno aveva chiesto una modifica del dispositivo che poneva a suo carico le spese e le ripetibili della procedura d'iscrizione provvisoria (Rep. 1996 pag. 178 in alto). Il quesito è stato lasciato nuovamente indeciso in una sentenza del 6 luglio 2001 in re F. (.., consid. 5). Se non che, nella fattispecie gli appellanti hanno invitato esplicitamente il Segretario assessore, nel loro scritto del 9 gennaio 2002 (sopra, lett. D), a porre gli oneri processuali e le ripetibili dell'iscrizione provvisoria – non contestati nel loro ammontare – a carico dell'istante. Si giustifica pertanto che questa Camera provveda essa medesima al riguardo. Costringere gli appellanti a promuovere un'azione separata per ottenere il rimborso della tassa di giustizia e delle ripetibili eventualmente versate nel frattempo alla controparte non avrebbe senso, l'istante essendosi già potuta difendere adeguatamente in questa sede, ove per sua scelta è rimasta silente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà agli appellanti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 600.– e nelle spese, sono posti a carico dell'istante, che rifonderà ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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