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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.64
Data decisione, Autorità: 04.07.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00064 (II)
Lugano, 4 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di accesso necessario e riconvenzione di accertamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 22 ottobre 1986 da
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 3 aprile 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ ha promosso causa il 22 ottobre 1986 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere un accesso necessario alla sua particella n. __________RFD di __________ su
54 m² della particella n. , proprietà di __________ __________ . Quest'ultima si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertata tutta una serie di rapporti giuridici instauratisi fra le parti. L'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel corso dell'istruttoria la Camera civile di appello è stata chiamata a statuire a quattro riprese su ricorsi della convenuta (inc. .., .., .., ..).
B. Il 26 gennaio 1999 si è tenuto in Pretura un contraddittorio relativo a cinque istanze di restituzione in intero introdotte dalla convenuta per allegare nuove prove (art. 138 CPC) e, subito dopo, un contraddittorio riguardante un'istanza della convenuta medesima intesa alla modifica di domande riconvenzionali (art. 74 CPC). In calce al verbale del primo contraddittorio figura quanto segue:
Il Pretore, preso atto della concreta volontà delle parti di trovare una soluzione extragiudiziale che possa accelerare la conclusione dell'annosa vertenza, invita le stesse a definire i termini di un eventuale accordo entro la fine del mese di marzo 1999, termine prorogabile ad istanza di entrambe le parti. In mancanza di accordo il Pretore deciderà sulle istanze oggetto della discussione odierna.
In fondo al secondo verbale si legge:
[L'attrice] chiede che la decisione dell'istanza di controparte venga sospesa, analogamente a quanto indicato per le istanze di restituzione in intero discusse oggi, sino al 31 marzo 1999. Per parte sua, l'avv. __________ non si oppone a tale sospensione.
C. Le parti non si sono più manifestate, nemmeno dopo il 31 marzo 1999, né il Pretore ha più compiuto alcun atto di procedura. Il 3 aprile 2001, accertato che la causa era rimasta ferma due anni, il primo giudice ha stralciato la lite dai ruoli per intervenuta perenzione processuale. Non sono state prelevate spese. Quelle già riscosse sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Le ripetibili sono state compensate.
D. Contro il decreto di stralcio è insorta __________ __________ con un appello del 9 maggio 2001 nel quale chiede che, annullato il decreto pre-detto, la causa sia ripristinata e sia ordinato al Pretore di “procedere alla decisione dei punti sollevati in giudizio”. __________ __________ __________ ha risposto con un memoriale di “osservazioni e, in quanto necessario, appello adesivo” del 31 maggio 2001 in cui propone di respingere l'appello o se non altro – in subordine – di tenere la causa ulteriormente sospesa, com'essa era prima dello stralcio. L'appello adesivo, non intimato all'attrice, è stato stralciato dai ruoli in data odierna per tardivo versamento dell'anticipo.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio è impugnabile, per principio, solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo). La prassi di questa Camera ha esteso la possibilità di appello, nondimeno, anche ai casi in cui contestata sia l'esistenza del motivo che ha portato allo stralcio (transazione, ritiro dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Rimane esclusa, invece, la possibilità di appellare il merito di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza (censurabili solo mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), rispettivamente il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2).
In concreto l'appellante sostiene – per quanto è dato di capire – che, non essendo intervenuto alcun accordo sui punti in discussione all'udienza del 26 gennaio 1999, la causa doveva considerarsi sospesa finché il Pretore non avesse statuito (appello, punto 2). Inoltre, a suo parere, la perenzione processuale non poteva compiersi poiché le parti erano in attesa di giudizio (art. 351 cpv. 3 CPC). Quanto al fatto che per due anni essa non ha sollecitato la continuazione del processo, ciò si deve alla revisione in corso del piano regolatore comunale, “che potrebbe portare a degli sviluppi inerenti la situazione stradale della part. n. 461” (appello, punto 3).
Il giudice stralcia d'ufficio una causa dai ruoli se, nel corso di due anni successivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale (art. 352 cpv. 2 CPC). Il termine non decorre, ad ogni modo, se il processo “rimane sospeso giusta l'art. 107”. In concreto il richiamo a quest'ultima norma non è pertinente, già per il fatto che nel caso in esame il Pretore non ha ordinato sospensione alcuna. All'udienza del 26 gennaio 1999 l'attrice aveva bensì postulato tale provvedimento (sopra, consid. B), ma la domanda è rimasta inevasa. Nemmeno l'argomento secondo cui la causa doveva considerarsi sospesa fino al giudizio del Pretore è di rilievo, giacché – comunque sia – solo una formale sospensione a norma dell'art. 107 CPC avrebbe inibito la decorrenza del termine. Sotto questo profilo l'appello si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso.
L'art. 351 cpv. 3 CPC stabilisce invero che la perenzione non comincia a decorrere – oltre che in caso di sospensione giusta l'art. 107 CPC – qualora le parti siano in attesa della sentenza. Tale principio riguarda però “le sentenze”, ovvero le decisioni su domande fatte valere materialmente in via di azione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c con rinvii), non i decreti o le ordinanze. Nel caso specifico le parti erano in attesa del giudizio su cinque istanze di restituzione in intero e su un'istanza intesa alla modifica di domande riconvenzionali, che il Pretore avrebbe giudicato con “decreto” nel senso dell'art. 96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC, rispettivamente art. 76 CPC). Tale attesa non impediva quindi il decorrere del termine. Ne segue che, per quanto riguarda l'esistenza della perenzione processuale, l'appello non ha consistenza.
L'appellante afferma di non avere sollecitato la prosecuzione della causa – come si è accennato – perché la revisione in corso del piano regolatore comunale avrebbe potuto dispiegare importanti effetti circa l'accesso al suo fondo. L'argomento non ha alcun peso, ove appena si consideri che la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 351 con riferimenti). Poco importano dunque le ragioni che abbiano indotto la parte a rimanere inattiva o il fatto che soggettivamente l'attrice avesse ancora interesse al giudizio. Anche su quest'ultimo punto l'appello cade di conseguenza nel vuoto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato osservazioni all'appello con l'assistenza di un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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