AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.62
Data decisione, Autorità: 08.02.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00062
Lugano, 8 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 maggio 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza (“decreto”) emessa il
18 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (____________________1961) e __________ __________ (____________________1964) si sono sposati il __________ __________ 1983. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1984) e __________ (____________________1988). Il marito lavora a __________ per lo Studio __________ __________ & __________ __________, di cui detiene l'80% delle azioni ed è presidente del consiglio di amministrazione. L'azienda è attiva nella progettazione di impianti termoclimatici e idrosanitari. La moglie, di formazione aiuto farmacista, collaborava sporadicamente nella ditta. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 1999, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare. Dopo di allora la moglie ha cessato ogni attività lucrativa. Un tentativo di conciliazione tenutosi davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è decaduto infruttuoso il 1° marzo 1999. Il 28 marzo successivo __________ __________ ha assunto, accessoriamente, la funzione di allenatore del Football Club __________, con cui ha stipulato il 10 giugno 2000 un formale contratto d'ingaggio secondo gli statuti della Lega Nazionale Calcio. Da quel mese egli ha ridotto – a suo dire – del 40% il grado d'occupazione nello studio d'ingegneria.
B. Il 14 novembre 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato al marito “il più ampio diritto di visita consentito dalle circostanze”), un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili retroattivamente dal 1° novembre 2000, uno per il figlio __________ di fr. 1450.– mensili e uno per il figlio __________ di fr. 1150.– mensili, sempre dal 1° novembre 2000. In via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste, salvo limitare l'entità del contributo per sé e i figli a fr. 3500.– mensili complessivi. Alla discussione dell'11 dicembre 2000 __________ __________ non si è opposto alle prime tre domande, ma per quanto riguarda i contributi di mantenimento ha offerto soltanto fr. 840.– mensili in favore del figlio __________ e fr. 650.– mensili in favore di __________, senza nulla concedere alla moglie. Anzi, egli ha instato perché quest'ultima fosse tenuta a riportargli un generatore elettrico da essa sottratto in un rustico a __________. Entrambi i coniugi hanno notificato prove, sulla cui ammissibilità il Pretore ha giudicato seduta stante.
C. Statuendo il 20 dicembre 2000 “nelle more istruttorie” sulle domande provvisionali, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (“riservato il più ampio diritto di visita del padre”), e ha condannato __________ __________ a versare dal 1° novembre 2000 un contributo alimentare di fr. 1450.– mensili per la moglie, uno di fr. 1050.– mensili per il figlio __________ e uno di fr. 800.– mensili per __________, assegni familiari compresi. __________ __________ è insorto immediatamente al Pretore, il 22 dicembre 2000, perché il contributo in favore della moglie fosse ridotto subito a fr. 1100.– mensili. Con decreto cautelare del 2 gennaio 2001, emesso una volta ancora “nelle more istruttorie”, il Pretore ha respinto l'istanza, tranne ricondurre d'ufficio il contributo a fr. 1250.– mensili dal 1° gennaio 2001 in applicazione dei nuovi minimi esistenziali del diritto esecutivo, ciò che aumentava il fabbisogno del debitore.
D. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 30 marzo 2001 __________ __________ ha ribadito le domande enunciate nell'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo nondimeno che il contributo alimentare per sé fosse stabilito in fr. 1350.– mensili. Nelle sue conclusioni del 29 marzo 2001 __________ __________ ha confermato la posizione assunta alla discussione dell'11 dicembre 2000, tranne offrire contributi alimentari di fr. 755.75 mensili per la moglie, di fr. 1050.– mensili per il figlio __________ e di fr. 800.– mensili per __________, assegni familiari compresi. Egli ha sollecitato altresì la restituzione del generatore elettrico che la moglie aveva asportato dal rustico a Sonogno. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con “decreto” del 18 aprile 2001 il Pretore ha giudicato simultaneamente sulle domande cautelari e su quelle a protezione dell'unione coniugale. Egli ha dato atto che i coniugi erano autorizzati a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il più ampio diritto di visita del padre), ha obbligato __________ __________ a versare dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001 i contributi alimentari fissati nei decreti cautelari del 20 dicembre 2000 e del 2 gennaio 2001 (fr. 1450.– per la moglie fino al 1° gennaio 2001, rispettivamente fr. 1250.– dal 1° gennaio al 30 aprile 2001, fr. 1050.– per il figlio __________ e fr. 800.– per __________, assegni familiari compresi), ha stabilito i contributi alimentari a decorrere dal 1° maggio 2001 in fr. 1200.– mensili per la moglie e in fr. 1050.– per ogni figlio (inclusi gli assegni familiari), ordinando infine a __________ __________ di riportare nel rustico di __________ il generatore elettrico da essa prelevato. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 130.– sono state poste per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello del 4 maggio 2001 per ottenere che i contributi di mantenimento fissati dal Pretore siano stabiliti dal 1° novembre 2000 in fr. 1350.– mensili per sé, in fr. 1450.– mensili per il figlio __________ e in fr. 1050.– mensili per __________ (assegni familiari compresi). Essa chiede inoltre che la domanda del marito intesa a farle riportare il generatore elettrico nel rustico di Sonogno sia respinta e che il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede sia riformato “in relazione alla maggior soccombenza del convenuto”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In concreto l'atto impugnato non è quindi un mero “decreto”: è un decreto in quanto comporta una decisione appellabile sulle domande cautelari; è invece una sentenza in quanto pone fine al contenzioso sulle domande stesse a protezione dell'unione coniugale. All'atto pratico, nella fattispecie la sentenza si sostituisce immediatamente al decreto (poiché la decisione finale fa decadere l'assetto cautelare). L'imprecisa intestazione del giudizio pretorile, in ogni modo, non ha nuociuto all'istante, giacché sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “decreti” cautelari dell'art. 371 CPC (purché emessi “previo contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, come in concreto) sono impugnabili entro dieci giorni. Ciò premesso, nulla osta alla trattazione dell'appello.
L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Non v'è motivo quindi perché se ne prescinda nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale. In concreto non risulta che __________ (16 anni al momento in cui è stata avviata la procedura) sia stato ascoltato. Agli atti figura solo un rapporto del 4 dicembre 2000, sottoscritto dal dott. __________ __________ di __________, dal quale risulta che l'altro figlio, __________ (12 anni a quel momento), è stato sottoposto a una serie di esami psicologici. Neanch'egli consta però avere avuto modo di esprimersi. Ora, alla mancanza del primo giudice potrebbe rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione dei figli appare ormai superato. __________, intanto, diverrà maggiorenne già il prossimo
__________ 2002. Inoltre l'affidamento dei ragazzi alla madre non è mai stato posto in dubbio, né sotto il profilo dell'opportunità né sotto quello dell'adeguatezza, e il diritto di visita non risulta avere incontrato problemi.
Quanto al contributo di mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF 1996 I 162). È vero che un'audizione può rivelarsi utile nel caso in cui i loro interessi scolastici o professionali possano influire apprezzabilmente sull'ammontare della somma (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Nella fattispecie è noto tuttavia che __________ frequenta la Scuola tecnica superiore di __________ e di ciò si terrà conto estendendo il contributo alimentare oltre la maggiore età (consid. 7). __________ è allievo di scuola media e non si può pretendere che formuli sin d'ora progetti su scelte scolastiche o indirizzi professionali. La durata del contributo in suo favore potrà ancora essere prolungata, in ogni modo, modificando in seguito – prima della maggiore età – le misure a protezione dell'unione coniugale.
Litigiosi rimangono anzitutto, in questa sede, i contributi di mantenimento per moglie e figli. A tal fine il Pretore ha accertato un reddito netto del marito di fr. 6512.75 netti mensili (arrotondati a fr. 6500.–), assegni familiari compresi, e ha imputato alla moglie un reddito potenziale di fr. 500.–. Ciò posto, egli ha calcolato dal 1° maggio 2001 il fabbisogno minimo del marito in fr. 3221.30 mensili (arrotondati a fr. 3200.–), quello della moglie in fr. 1934.– mensili (arrotondati a fr. 1950.–) e quello in denaro di ciascun figlio in fr. 1050.– mensili. Donde un ammanco nel fabbisogno familiare di fr. 250.– mensili, che di fatto è stato lasciato a carico della moglie. Per quanto riguarda il periodo anteriore al 1° maggio 2001, il primo giudice si è riferito implicitamente ai redditi e ai fabbisogni accertati nel suo decreto cautelare del 20 dicembre
L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che il marito ha diminuito ad arte il proprio reddito del 40% e che in realtà egli continua a lavorare a tempo pieno. Gli andrebbe computato quindi il reddito al 100% conseguito fino al giugno del 2000, più quanto guadagna come allenatore di calcio. Inoltre le spese professionali riconosciutegli dal Pretore (fr. 900.– mensili) devono essere ridotte a fr. 600.– mensili, sicché il reddito potenziale del coniuge ammonterebbe a complessivi fr. 8734.15 netti mensili.
Dagli atti risulta che nel 1999 il convenuto guadagnava, lavorando a tempo pieno per lo studio d'ingegneria, fr. 5447.57 netti mensili (compresa la quota di tredicesima e gli assegni familiari), ricevendo in supplemento un'indennità di fr. 750.– mensili a titolo di rimborso spese (doc. 12). Dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 tale guadagno è rimasto pressoché invariato (fr. 5418.87 netti mensili, compresa la quota di tredicesima e gli assegni familiari), così come invariata è rimasta l'indennità di fr. 750.– mensili, che non è mutata nemmeno dopo di allora. Ridotto si è invece, dal 1° luglio 2000, lo stipendio mensile, diminuito a fr. 3477.53 netti (compresa la quota di tredicesima e gli assegni familiari: doc. 13). Da quello stesso 1° luglio 2000, tuttavia, il convenuto ha cominciato a guadagnare fr. 2660.– netti mensili come allenatore del Football Club __________, ricevendo un ulteriore rimborso spese di fr. 500.– (doc. 5). Complessivamente il suo guadagno è passato quindi, dal 1° luglio 2000, a fr. 6137.53 netti mensili e l'indennità per spese professionali a fr. 1250.–. Il Pretore, accertato che il convenuto ammetteva un reddito mensile di fr. 6162.75, si è dipartito da tale importo. Ha giudicato eccessiva, nondimeno, l'indennità di fr. 750.– mensili che l'interessato continuava a ricevere dallo studio d'ingegneria, ritenendo che nelle circostanze descritte le spese professionali non eccedessero presumibilmente fr. 400.–. Ha aggiunto perciò al reddito netto di fr. 6162.75 mensili la differenza di fr. 350.–, giungendo (per arrotondamento) al noto importo di fr. 6500.–.
L'appellante ricorda che durante l'interrogatorio formale il marito ha dichiarato di continuare a lavorare per lo studio d'ingegneria, anche dopo il 1° luglio 2000, circa 40 ore la settimana (verbale del 2 febbraio 2001, 3° foglio, risposta n. 1). Ne desume che all'atto pratico il suo grado d'occupazione non è diminuito del 40% e che la riduzione di stipendio sarebbe “una chiara manovra, orchestrata [dal convenuto] con il solo scopo di sottrarsi ai propri obblighi alimentari” (memoriale, pag. 5). A parte il fatto però che dagli atti non risulta quante ore prestasse effettivamente il marito per lo studio d'ingegneria fino al 30 giugno 2000 (egli non consta nemmeno avere un contratto di lavoro personale: verbale citato, risposta n. 4), nel caso specifico il reddito di lui non è diminuito, bensì aumentato da fr. 5447.57 netti mensili (1999), rispettivamente fr. 5418.87 (nei primi sei mesi del 2000), a complessivi
fr. 6162.75 netti mensili. Certo, l'appellante assevera che il marito continua a lavorare per lo studio a tempo pieno. Seppure ciò fosse, tuttavia, essa non può esigere che un lavoratore a tempo pieno eserciti cumulativamente anche un'attività accessoria a tempo parziale. Diverso sarebbe il caso qualora l'interessata avesse reso attendibile che, per rapporto agli stipendi abituali di categoria, quello conseguito dal marito appare inadeguato. In tale ipotesi si sarebbero potute ravvisare le premesse per imputare al coniuge non un'attività lucrativa oltre il 100% (come di fatto pretende l'appellante), ma – comunque sia – la ricerca di un'attività a orario completo congruamente rimunerata. L'interessata non ha reso verosimile tuttavia che, come tecnico di impiantistica, il marito possa guadagnare più di quanto percepisce oggi complessivamente dallo studio d'ingegneria e dall'associazione sportiva. Non soccorrono dunque i presupposti per imputare al convenuto un reddito ipotetico più elevato.
Per quanto riguarda le spese professionali del convenuto, la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (FamPra.ch 2000, pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie l'indennità di fr. 500.– mensili riscossa dal convenuto come allenatore di calcio appare verosimilmente coprire gli esborsi effettivi, l'interessato avendo dichiarato di sopportare (senza essere contraddetto dalla moglie, che nell'appello nulla obietta al riguardo) circa 5000.– annui destinati ai test di condizione fisica, cui si aggiungono le spese per le trasferte fuori Cantone (interrogatorio formale, risposta n. 8: verbale del 2 febbraio 2001, 5° foglio). Il testimone __________ __________ ha confermato, da parte sua, che il convenuto deve pagare di tasca propria “i preparatori atletici”, come pure assumere i costi del telefono, le spese di trasferta e i pranzi offerti ai giocatori, oltre che far lavare i suoi indumenti sportivi (verbale del 2 febbraio 2001, 2° foglio). Su questo punto non v'è quindi ragione, a un giudizio di verosimiglianza, per scostarsi dal giudizio impugnato.
Diversa è la situazione per quel che è dell'indennità riconosciuta dal Pretore (fr. 400.– mensili) relativamente all'attività svolta dal convenuto nello studio d'ingegneria. Tali spese sono lungi infatti dall'essere “ampiamente comprovate e giustificate”, come si pretende nelle osservazioni all'appello (pag. 6 in alto). Certo, l'interessato afferma di dover pagare pranzi e cene di lavoro a clienti (interrogatorio formale, risposta n. 7: verbale del 2 febbraio 2001, 5° foglio), essendo suo compito curare “le pubbliche relazioni” dell'azienda (testimonianza di __________ __________: verbale del
13 marzo 2001, 8° foglio in alto). Tutto si ignora però sull'ammontare delle reali spese da egli affrontate. Quanto al veicolo da egli usato correntemente, si tratta di una __________ in leasing intestata alla ditta, la quale paga l'imposta di circolazione, il premio dell'assicurazione e assume anche le spese del carburante acquistato in un distributore di __________ (loc. cit., 8° foglio a metà; interrogatorio formale del convenuto, verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 5). Anche il costo del suo cellulare è assunto dalla ditta (interrogatorio formale, loc. cit.). Rimarrebbero le spese che il convenuto prospetta per ordinazione di libri, partecipazione a corsi di aggiornamento e a convegni (testimonianza di __________ __________, loc. cit., 9° foglio), ma anche a tale proposito nulla di concreto si desume dagli atti. A dire il vero non si sa nemmeno in che misura l'autorità tributaria abbia riconosciuto all'interessato deduzioni per oneri professionali. In condizioni del genere non è possibile ammettere, per un'attività che a dire dello stesso convenuto è del 60%, spese presumibili che eccedano
fr. 1200.– annui (fr. 100.– mensili, come riconosce l'appellante). Ne segue che il guadagno effettivo di lui ammonta, dal 1° luglio 2000, a fr. 6812.75 netti mensili (fr. 6162.75 ammessi dal convenuto, più fr. 650.– di costi non resi verosimili).
È vero che, qualora il coniuge affidatario non lavori a orario completo (come la moglie nella fattispecie), la posta per “cura e educazione” (fr. 240.– dal compimento dei 12 anni) può essere ridotta nella misura in cui tali prestazioni siano fornite in natura dal genitore affidatario. Ed è vero altresì che gli oneri di alloggio previsti dalle raccomandazioni (fr. 285.– per ragazzi oltre i 12 anni) vanno adattati al costo effettivo dell'abitazione. In concreto l'appartamento coniugale che il Pretore ha attribuito in uso alla moglie (e ai figli) si trova in uno stabile bifamiliare appartenente ai coniugi. Il suo costo mensile è stato accertato dal primo giudice in fr. 1890.95 (fr. 1124.15 di interessi ipotecari, fr. 366.80 destinati al premio di una polizza sulla vita del marito consegnata in garanzia alla banca per ottenere l'esonero dall'ammortamento delle ipoteche, che gravano il fondo per fr. 284 000.–, e fr. 400.– di spese accessorie). Tale costo essendo coperto nella misura di fr. 1450.– dalla pigione versata dai conduttori dell'appartamento sottostante (“decreto” impugnato, pag. 3 e 4, 8 a metà e 9 in alto), il primo giudice ha inserito la differenza fino a concorrenza di fr. 40.95 mensili (arrotondati a fr. 40.–) nel fabbisogno minimo del marito e per il resto (fr. 400.– mensili, pari all'ammontare delle spese accessorie) in quello della moglie (decreto, pag. 13 in alto). Per il lasso di tempo anteriore al 1° maggio 2001 l'ammontare delle spese accessorie inserite nel fabbisogno della moglie è stato contenuto, in ogni modo, a fr. 250.– mensili (decreto del 20 dicembre 2000, pag 5 in alto). Nulla figura comunque sia, a titolo di alloggio, nel fabbisogno in denaro dei figli.
Ancorché le parti nulla obiettino al riguardo, il criterio appena illustrato non è corretto. La spesa effettiva dell'alloggio inserita nel fabbisogno minimo della madre (fr. 400.– mensili, rispettivamente fr. 250.–) è invero assai modesta, ma ciò non toglie che una frazione di essa (un terzo per il primo figlio, un quarto per il secondo: raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edizione 2000, pag. 13 in alto), ovvero fr. 230.– mensili (fr. 150.– mensili fino al 1° maggio 2001), vada inserita nel fabbisogno dei figli. Dal 12° compleanno il fabbisogno in denaro di ogni ragazzo (senza considerare la posta di fr. 240.– mensili per cura e educazione) assomma pertanto, in concreto, a fr. 1290.– mensili (fr. 1250.– fino al
1° maggio 2001). Ridimensionare oltre tali fabbisogni, già commisurati al reddito di economie domestiche poco abbienti, non sarebbe equo. Per quanto riguarda la durata dei contributi (non fissata dal Pretore), quello in favore di __________ va stabilito fino al termine dell'attuale formazione presso la Scuola tecnica superiore, in applicazione analogica dell'art. 133 cpv. 1 seconda frase CC, che abilita il giudice a stabilire contributi destinati a figli minorenni anche per un periodo che va oltre la maggiore età, segnatamente ove il figlio stia seguendo una formazione scolastica o professionale di durata determinata. Il contributo per __________ va limitato, per ora, alla maggiore età, riservata un'eventuale estensione al momento in cui si saprà quale strada egli intraprenderà dopo la scuola media (sopra, consid. 3 in fine).
a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti non sono cambiati. Anzi, se mai sono stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc. ./), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più nemmeno accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c), salvo ricordare in una sentenza del 28 giugno 2001 in re X (inc. ./) che nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta con riserbo.
c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – all'appoggio di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio (e quindi lasciare che la moglie continuasse a svolgere l'eventuale ruolo di casalinga); in caso contrario, ove la separazione apparisse durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.
d) Nella fattispecie l'appellante ha 37 anni, ha accumulato talune esperienze professionali nella ditta per cui lavora oggi ancora il marito e non consta soffrire di affezioni che limitino la sua capacità lucrativa. Inoltre il figlio __________ ha ormai 17 anni e __________ 13. Non si scorgono motivi, dunque, perché essa non debba essere chiamata a sussidiare, con un lavoro a metà tempo, le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (sopra, consid. a). Essa medesima ha dichiarato del resto, durante l'interrogatorio formale: “Volendo, potrei trovare lavoro e ho anche intenzione di riprendere a lavorare; non solo però in che campo. Fino ad ora non ho ancora fatto ricerche” (verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 5). Eppure sin dal 1° gennaio 2001 l'assetto provvisionale decretato dal Pretore lasciava a suo carico un ammanco mensile di fr. 175.– (in realtà addirittura di fr. 400.– mensili, poiché il minimo esistenziale del diritto esecutivo era aumentato bensì di fr. 175.– mensili per il marito, ma era aumentato di fr. 225.– mensili anche per lei stessa, come genitore monoparentale). Mal si comprende che cosa essa attendesse per attivarsi. Aspettare fino al maggio 2001 e poi dolersi che il Pretore le ha imputato un reddito potenziale di fr. 500.– mensili “di punto in bianco” non è serio.
e) Si aggiunga che nel caso specifico i coniugi vivono separati ormai dal gennaio del 1999 e che nulla rende verosimile un loro riavvicinamento: un tentativo di conciliazione fra di loro è fallito – come detto – nel marzo del 1999 ed entrambi hanno allacciato da tempo nuovi legami affettivi. La moglie ha un altro uomo dall'aprile-maggio 2000 (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 2), il marito vive con un' altra donna almeno dal febbraio del 2000 (doc. 6). In simili circostanze appare ragionevole che l'interessata si prepari a riacquisire, per quanto possibile, una propria indipendenza economica. Ora, sulla formazione di lei come aiuto farmacista, risalente a vent'anni addietro (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 5), non si può più fare assegnamento. Si può pretendere però ch'essa eserciti una qualsiasi attività non specializzata, se non d'indole amministrativa (come quella svolta a suo tempo per lo studio d'ingegneria), almeno come collaboratrice domestica. E come tale essa potrebbe guadagnare a tempo pieno circa fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22 del contratto normale per il personale domestico: __________ / del 22 dicembre 2000, pag. 7435), sicché un guadagno di fr. 1200.– netti mensili risulta alla sua portata. Inoltre, per comune esperienza, un'attività del genere (o assimilabile) può verosimilmente essere reperita nel lasso di tre mesi. Certo, in tal caso, si può riconoscere all'interessata un'indennità per spese di trasferta presunte (un abbonamento “arcobaleno” per quattro zone costa fr. 110.– mensili). Nel fabbisogno minimo le si può riconoscere altresì un onere fiscale maggiore, dato il reddito proprio (fr. 190.– in luogo dei fr. 110.– stimati dal Pretore). Ma un guadagno di soli fr. 500.– mensili come quello considerato dal Pretore sottovaluta chiaramente la capacità lucrativa dell'interessata. È prematuro interrogarsi per contro se, quando il figlio __________ compirà 16 anni, l'appellante possa essere tenuta ad assumere un'attività a tempo pieno (sopra, consid. a). La questione andrà esaminata, dandosi il caso, in base alle circostanze di quel momento.
Periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000
reddito del marito fr. 6812.75
reddito della moglie fr. –.—
fr. 6812.75 mensili
fabbisogno minimo del marito (decreto cautelare del
20 dicembre 2000, pag. 5, non contestato) fr. 3226.30
fabbisogno minimo della moglie (decreto cautelare del
20 dicembre 2000, pag. 5, meno fr. 150.– di alloggio,
inseriti nel fabbisogno dei figli: sopra, consid. 7) fr. 1309.—
fabbisogno in denaro di __________ (sopra, consid. 7) fr. 1250.—
fabbisogno in denaro di __________ (sopra, consid. 7) fr. 1250.—
fr. 7035.30 mensili
ammanco fr. 222.55 mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3226.30 mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie (fabbisogno minimo) fr. 1309.— mensili,
e dovrebbe versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1250.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente imporre alla moglie un guadagno retroattivo, tutti i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (l'uno non è prioritario rispetto all'altro: I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6; del 16 dicembre 1999 in re L., consid. 8c). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione: fr. 6812.75 (reddito coniugale)
./. fr. 3226.30 (fabbisogno minimo del marito) = fr. 3586.45 mensili
somma dovuta: fr. 1309.– + fr. 1250.– + fr. 1250.– = fr. 3809.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 1309.– x 3586.45 : 3809.– = fr. 1232.50, arrotondati a fr. 1235.— mensili
contributo per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr. 1250.– x 3586.45 : 3809.– = fr. 1176.95, arrotondati a fr. 1180.— mensili.
In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione la Camera civile di appello non è vincolata all'ammontare dei contributi per minorenni chiesti dal genitore affidatario. Poco importa quindi che per il figlio __________ l'appellante chieda un contributo di fr. 1150.– mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2001 (nuovi minimi LEF) al 30 aprile 2001
reddito del marito fr. 6812.75
reddito della moglie fr. –.—
fr. 6812.75 mensili
fabbisogno minimo del marito
(come sopra, più fr. 175.–: FU 2/2001, pag. 74) fr. 3401.30
fabbisogno minimo della moglie
(come sopra, più fr. 225.–: loc. cit.) fr. 1534.—
fabbisogno in denaro di __________ (come prima) fr. 1250.—
fabbisogno in denaro di __________ (come prima) fr. 1250.—
fr. 7435.30 mensili
ammanco fr. 622.55 mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3401.30 mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie (fabbisogno minimo) fr. 1534.— mensili,
dovrebbe versare a ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1250.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente imporre alla moglie un guadagno retroattivo, tutti i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione: fr. 6812.75 (reddito coniugale)
./. fr. 3401.30 (fabbisogno minimo del marito) = fr. 3411.45 mensili
somma dovuta: fr. 1534.– + fr. 1250.– + fr. 1250.– = fr. 4034.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 1534.– x 3411.45 : 4034.– = fr. 1297.25, arrotondati a fr. 1300.— mensili
contributo per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr. 1250.– x 3411.45 : 4034.– = fr. 1057.10, arrotondati a fr. 1060.— mensili.
Periodo dal 1° maggio 2001 (inizio attività della moglie) al 31 maggio 2002
reddito del marito fr. 6812.75
reddito della moglie fr. 500.—
fr. 7312.75 mensili
fabbisogno minimo del marito
(“decreto” impugnato, consid. 11, non contestato) fr. 3221.30
fabbisogno minimo della moglie
(“decreto” impugnato, consid. 11, meno fr. 230.–
per l'alloggio, inseriti nel fabbisogno dei figli) fr. 1704.—
fabbisogno in denaro di __________ (come prima) fr. 1290.—
fabbisogno in denaro di __________ (come prima) fr. 1290.—
fr. 7505.30 mensili
ammanco fr. 192.55 mensili
Il marito può conservare per sé (fabbisogno minimo) fr. 3221.30 mensili,
dovrebbe corrispondere alla moglie:
fr. 1704.– (fabbisogno) ./. fr. 500.– (reddito proprio) = fr. 1204.— mensili
e dovrebbe versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1290.— mensili.
Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari e non potendosi ragionevolmente imporre alla moglie un maggior guadagno a titolo retroattivo, tutti i contributi alimentari vanno ridotti in proporzione (loc. cit.). Ne risulta quanto segue:
somma a disposizione del marito:
fr. 6812.75 (reddito) ./. fr. 3221.30 (fabbisogno minimo) = fr. 3591.45 mensili
somma dovuta: fr. 1204.– + fr. 1290.– + fr. 1290.– = fr. 3784.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 1204.– x 3591.45 : 3784.– = fr. 1142.75, arrotondati a fr. 1140.— mensili
contributo per ciascun figlio (assegni familiari compresi):
fr. 1290.– x 3591.45 : 3784.– = fr. 1224.35, arrotondati a fr. 1225.— mensili.
Periodo dal 1° giugno 2002 (attività al 50% della moglie) in poi
reddito del marito fr. 6812.75
reddito della moglie fr. 1200.—
fr. 8012.75 mensili
fabbisogno minimo del marito (come prima) fr. 3221.30
fabbisogno minimo della moglie
(come sopra, più indennità di trasferta fr. 110.–,
e imposte aggiuntive fr. 90.–) fr. 1904.—
fabbisogno in denaro di __________
(come sopra, più metà della posta per cura e educazione,
di fr. 120.–, dato che la madre lavora al 50%) fr. 1410.—
fabbisogno in denaro di __________
(come sopra, più metà della posta per cura e educazione,
di fr. 120.–, dato che la madre lavora al 50%) fr. 1410.—
fr. 7945.30 mensili
eccedenza fr. 67.45 mensili
metà eccedenza fr. 33.75 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3221.30 + fr. 33.75 = fr. 3255.05 mensili,
deve corrispondere alla moglie:
fr. 1904.– + fr. 33.75 ./. fr. 1200.– = fr. 737.75, arrotondati in fr. 740.— mensili,
deve versare per ogni figlio (assegni familiari compresi) fr. 1410.— mensili.
L'appellante insorge anche contro l'obbligo di restituire un generatore elettrico da essa prelevato in un rustico a __________ appartenente al marito, sostenendo che la questione “va risolta nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale”. A torto. Il Pretore non ha statuito sulla proprietà del bene mobile. Ha semplicemente ordinato all'interessata di riportare l'apparecchio dove si trovava, in applicazione dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, secondo cui il giudice è abilitato a prendere le misure che si impongono riguardo all'abitazione e alle suppellettili domestiche. L'interessata non pretende che tale norma sia inapplicabile per una ragione o per l'altra, né tenta di giustificare il proprio operato (interrogatorio formale, verbale del 2 febbraio 2001, risposta n. 1), né asserisce che – per avventura – durante la vita in comune l'apparecchio fosse usato abitualmente da lei medesima. Non soccorrono lontanamente i presupposti, dunque, per annullare il dispositivo n. 4 del “decreto” impugnato.
La tassa di giustizia del giudizio odierno, commisurata all'entità dei contrapposti interessi, segue il principio della vicendevole soccombenza, alla stessa stregua delle spese processuali (art. 148 cpv. 2 CC). L'appellante chiedeva contributi complessivi di fr. 3950.– mensili per tutto il periodo di computo rispetto a quelli di fr. 3300.– mensili (salvo quattro mesi, limitati a fr. 3100.–, dal 1° gennaio al 30 aprile 2001) fissati dal Pretore. In esito al giudizio di appello essa si vede attribuire contributi complessivi di
fr. 3560.– mensili dal 1° maggio 2002 (e una media di fr. 3550.– mensili per il periodo precedente). Ottiene causa vinta, dunque, nella misura di un terzo circa, la decisione circa la riconsegna del generatore elettrico non influendo apprezzabilmente sul giudizio. Al marito essa dovrà rifondere dunque un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito della sentenza odierna non incide in misura rilevante invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, ove alle richieste pecuniarie dell'istante il marito opponeva maggiori resistenze, onde un suo maggior grado di soccombenza rispetto al giudizio di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente ogni mese, le seguenti somme a titolo di contributo di mantenimento:
dal 1° novembre al 31 dicembre 2000
fr. 1235.– per la moglie stessa e
fr. 1180.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1° gennaio al 30 aprile 2001
fr. 1300.– per la moglie stessa e
fr. 1060.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1° maggio 2001 al 31 maggio 2002
fr. 1140.– per la moglie stessa e
fr. 1225.– per ogni figlio (assegni familiari compresi);
dal 1° giugno 2002 in poi
fr. 740.– per la moglie stessa,
fr. 1410.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi),
fino al termine ordinario della formazione attualmente in corso, e
fr. 1410.– per il figlio __________ (assegni familiari compresi),
fino alla maggiore età.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 340.–
b) spese fr. 50.–
fr. 390.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell'appellante stessa, che rifonderà a __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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