AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.61
Data decisione, Autorità: 27.12.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00061
Lugano 27 dicembre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (nullità di testamento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 14 gennaio 2000 da
__________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________, __________ __________. __________)
contro
__________, __________, e __________ __________,
(patrocinate dall'avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto del 4 aprile 2001 con cui il Pretore ha respinto tre domande di edizione introdotte dagli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2001 presentata da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 4 aprile 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. Con testamento pubblico rogato il 5 maggio 1998 dalla notaia __________ __________ __________, __________ __________ __________ (1919), cittadina italiana domiciliata a __________, ha lasciato il suo mobilio, i suoi gioielli, le sue suppellettili e il 50% dei suoi beni alla nipote __________ __________ nata __________. Il rimanente 50% dei beni sarebbe spettato a __________ __________ nata __________ (15%), a __________ __________ (15%), ad __________ __________ (10%) e a __________ __________ nata __________ (10%). __________ __________ __________ è deceduta il ____________________ 1998 a __________, senza lasciare discendenti. Il testamento è stato pubblicato il 22 dicembre 1998.
B. Il 14 gennaio 2000 __________ , __________ __________ e __________ __________ hanno citato __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo che il testamento del 5 maggio 1998 fosse annullato per incapacità di discernimento della testatrice. Le convenute si sono opposte alla petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni. All'udienza preliminare del 18 gennaio 2001 gli attori hanno offerto come mezzi di prova una perizia medica “atta a stabilire se la sig.a __________ __________ era capace di intendere e volere”, come pure l'edizione dall'Ospedale “ e” di __________ () e dai dottori __________ , __________ __________ e __________ __________ della cartella medica, della relazione dettagliata e di tutti gli atti in loro possesso inerenti alla defunta. I convenuti si sono opposti all'edizione nei confronti dell' e dei dottori __________ e __________.
C. Con decreto del 4 aprile 2001 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione nei confronti del dott. , respingendo invece quelle nei confronti dell' e dei dottori __________ e __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 240.–, sono state poste per un quarto a carico delle convenute e per il resto a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato sono insorti __________ __________, __________ __________ e __________ __________ con un appello del 30 aprile 2001 in cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere anche le altre domande di edizione. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 4 maggio 2001. Nelle loro osservazioni del 31 maggio 2001 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 213a cpv. 1 CPC “sulla domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda”. Il vecchio art. 213bis cpv. 1 CPC, in vigore fino al 31 marzo 2001, prevedeva nei confronti di terzi identica disciplina. Il Pretore avendo munito l'appello di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC), nulla osta alla trattazione del ricorso.
1° aprile 2001; successivamente essa è stata estesa a tutti i processi pendenti alla sua entrata in vigore (____________________/__________pag. __________). Il giudizio odierno deve fondarsi pertanto sulle nuove norme.
Il Pretore ha respinto tre delle quattro domande di edizione, in sostanza, poiché la documentazione litigiosa non appariva rilevante per accertare la capacità di discernimento di __________ __________ __________ al momento in cui era stato rogato il testamento pubblico. L'appellante ritiene invece che, essendo stata diagnosticata alla testatrice una malattia degenerativa e progressiva del tipo Alzheimer sin dal 1993, la documentazione è utile per ripercorrere le varie fasi della malattia. Ora, fino al 31 marzo 2001 il giudizio che ammetteva o respingeva una domanda di edizione poteva essere appellato solo per motivi correlati all'esame dei requisiti dell'edizione, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis con riferimenti), ma non sulla rilevanza dei documenti in quanto tali. La situazione – come si è accennato – è mutata dal 1° aprile 2001, motivo per cui l'appello su questo punto è ricevibile.
Nelle circostanze descritte occorre verificare, ciò premesso, se la documentazione richiesta appaia significativa per l'accertamento dei fatti allegati. In linea di principio la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma che il giudice può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di peso (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), purché spieghi per quali ragioni esse risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
Nel caso in esame gli attori sostengono che il 5 maggio 1998 la testatrice era incapace di intendere e di volere. Una disposizione a causa di morte può essere annullata giudizialmente, in effetti, se al momento in cui fu fatta il testatore non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), o perché incapace di discernimento o perché non ancora diciottenne (art. 467 CC). Incapace di discernimento è chi non ha la facoltà di agire ragionevolmente, in particolare per infermità o debolezza mentale (art. 16 CC). La capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta l'onere di dimostrarne l'inesistenza. Trattandosi di una persona deceduta, basta – per natura delle cose – una verosimiglianza che escluda qualsiasi serio dubbio. La prova deve però riferirsi a quel preciso momento e non in generale (DTF 124 III 8 consid. 1b; Rep. 1999 pag. 163 consid. 2; I CCA, sentenza del 12 ottobre 2000 in re A e llcc., consid. 3).
La documentazione di cui è postulata l'edizione riguarda esami clinici eseguiti nel novembre del 1993 all'Ospedale regionale di __________ dal primario di neurologia dott. __________ __________ (doc. F e G), successivi esami eseguiti nel gennaio del 1996 all'Ospedale “__________ __________ ” di __________ e atti del dott. __________ __________, medico curante della testatrice fino al 26 luglio 1995. Tale carteggio verte, comunque sia, su circostanze che precedono abbondantemente la rogazione del testamento pubblico e non si vede quale verosimile rilievo potrebbe avere ai fini del giudizio. Nella misura in cui il Pretore ha ammesso l'allestimento di una perizia sulla capacità di intendere e volere della testatrice, in ogni modo, il perito potrà ancora, ritenendo necessaria la documentazione litigiosa per il corretto adempimento del suo incarico, chiedere al giudice l'autorizzazione di acquisirla agli atti. Allo stato attuale delle cose non si intravedono ragioni, invece, per scostarsi dalla valutazione del Pretore.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno alla controparte, che ha formulato osservazioni con l'assistenza di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________ __________ ____________________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster