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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.56
Data decisione, Autorità: 04.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00056
Lugano 4 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da
__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________,
__________ __________, __________ __________, e __________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti nei confronti del Pretore;
premesso che __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;
rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile 2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;
accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;
osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di ricusazione;
preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno comunicato di ritirare l'istanza;
ricordato che il ritiro di una domanda equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni per scostarsi da tali principi;
stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– complessivi per ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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