AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.54
Data decisione, Autorità: 22.08.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00054
Lugano 22 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
com______ dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 febbraio 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 17 aprile 2001 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
5 aprile 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1983. Dal matrimonio è nato __________, il __________ __________ 1986. Il marito lavora alla __________. La moglie, impiegata di commercio, ha interrotto l'attività lucrativa alla nascita del figlio e nel 1997 ha ripreso un'attività di ausiliaria su chiamata, a tempo parziale, alla __________ conseguendo nel 2000 un reddito mensile medio di fr. 847.– netti. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2000, quando il marito si è trasferito in un appartamento proprio.
B. Il 15 febbraio 2001 __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di affidare il figlio __________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il suo diritto di visita, ha offerto un contributo mensile, compreso l'assegno familiare, di fr. 2'460.– complessivi (fr. 1'960.– per la moglie e fr. 500.– per il figlio) fino al 30 giugno 2001 e di fr. 2'090.– (fr. 1'590.– per la moglie e fr. 500.– per il figlio) dal 1° luglio 2001, e ha postulato lo scioglimento del regime matrimoniale. All'udienza del 13 marzo 2001, indetta per la discussione, __________ __________ si è op______ all'istanza e in via riconvenzionale ha postulato l'affidamento del figlio __________, riservato al padre il diritto di visita, il versamento di un contributo mensile di complessivi fr. 3'300.– per sé e per il figlio e la concessione di una provvigione ad litem di fr. 5'000.–.
C. Ultimata l'istruttoria, alla discussione finale del 3 aprile 2001 le parti hanno mantenuto invariate le loro domande. Statuendo il
5 aprile 2001, il Pretore ha affidato __________ alla madre (riservato al padre il diritto di visita da concordare direttamente con il ragazzo), ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 2'156.– per la moglie e di fr. 917.– per il figlio (compreso l'assegno familiare), respingendo la domanda di provvigione da litem. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto appello il 17 aprile 2001 volto a ottenere che il contributo mensile per la moglie sia ridotto a fr. 2'070.– fino al 30 giugno 2001 e a fr. 1'570.– dal 1° luglio 2001, quello per il figlio a fr. 500.– compreso l'assegno familiare e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 10 maggio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione di tali contributi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).
Il Pretore ha accertato che il marito ha uno stipendio di fr. 6'887.– netti mensili, compresi gli assegni familiari e la quota di tredicesima, mentre la moglie consegue un reddito medio mensile di fr. 847.– netti. Il primo giudice ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3'154.20 mensili, quello della moglie in fr. 2'343.10 e quello in denaro del figlio ______ in fr. 917.–. Preso atto di un'eccedenza mensile di fr. 1'320.– il contributo di mantenimento per la moglie è stato fissato in fr. 2'156.– e quello per __________ in fr. 917.– mensili.
L'appellante sostiene che, per quanto riguarda il reddito familiare, la moglie potrebbe aumentare il suo grado d'occupazione dal 30 al 50% e guadagnare almeno fr. 2'000.– mensili dal 1° luglio 2001. Egli afferma che il figlio è ormai quindicenne e che la convenuta, in buona salute, potrebbe reinserirsi meglio nel mondo del lavoro, grazie alla sua formazione di impiegata di commercio. Pur tenendo conto di un adeguato periodo di reinserimento – egli prosegue – un'attività al 50% dal 1° luglio 2001 è ragionevolmente esigibile, sicché all'appellata va computato un reddito ipotetico di fr. 2'000.– mensili.
a) Il Pretore si è dipartito dal reddito medio effettivo conseguito dalla convenuta, di fr. 847.– mensili per un'attività al 30%, ritenendo che non si possa pretendere una maggiore capacità di guadagno, le entrate della famiglia consentendo di mantenere il tenore di vita precedente nonostante la separazione. Ora, la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli im______ solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
b) In una sentenza recente, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che del resto non ha portata propria nel caso in esame, la convenuta essendo nata nel 1956. In una sentenza inedita di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc. ./________), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, esso non ha più accennato nemmeno al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In una sentenza ancora più recente il Tribunale federale ha ricordato nondimeno, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va im____ solo con riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica (DTF inedita del 28 giugno 2001 in re X, inc. ./__________).
c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19).
d) In concreto la moglie ha ripreso un'attività di ausiliaria alla ______ nel 1997, con un grado di occupazione medio del 30% nel 2000, ciò che le ha permesso di guadagnare fr. 847.– netti mensili. L'appellante insiste nell'affermare che con un'attività al 50% la convenuta potrebbe guadagnare almeno fr. 2'000.– mensili netti. L'opinione non può essere condivisa. Dipartendosi dai dati esposti nell'appello medesimo, già a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC), un aumento dell'occupazione dal 30 al 50% risulta corrispondere, per la convenuta, a un aumento del reddito medio netto mensile da fr. 847.– a fr. 1'411.–. Trattandosi inoltre di una moglie che ha interrotto la propria attività lavorativa alla nascita del figlio e che si è dedicata alla cura dell'economia domestica per dieci anni, le deve essere concesso un adeguato periodo di reinserimento per trovare un posto di lavoro stabile. Essa ha riferito, senza che l'istante l'abbia contestato, di seguire al pomeriggio corsi di reinserimento organizzati dalla __________, in vista di ottenere l'anno prossimo un contratto di lavoro fisso che le consentirà migliori possibilità di guadagno (verbale del 13 marzo 2001, pag. 3). In simili circostanze appare ragionevole lasciarle concludere i corsi e imputarle un reddito da attività lucrativa al 50% dal 1° gennaio 2002. Prima di allora non vi è motivo di computarle un reddito ipotetico, la famiglia disponendo di sufficienti entrate per coprire i maggiori costi della separazione. Quanto all'importo del reddito, a un sommario esame come quello che disciplina le misure a protezione dell'unione coniugale non vi sono elementi per considerare un guadagno mensile netto superiore a fr. 1'500.–. Su questo punto l'appello è quindi provvisto solo parzialmente di buon diritto.
L'appellante afferma che il proprio reddito mensile netto ammonta a fr. 6'367.– e reputa che il Pretore sia incorso in una svista manifesta, poiché avrebbe calcolato due volte la quota di tredicesima. Dalla distinta di stipendio del dicembre 2000 (doc. F) risulta che l'interessato ha un reddito lordo mensile di fr. 6'930.75, compresi gli assegni familiari e le indennità di residenza, oltre alla quota di tredicesima, pari a fr. 535.30, per un totale di fr. 7'466.05. Tenuto conto degli oneri sociali (fr. 522.90, pari al 7,32% su fr. 7'143.25, che comprende il salario, l'indennità di residenza e la quota di tredicesima, ma non gli assegni per il figlio, oltre a fr. 385.– per la cassa pensione, su dodici mensilità, cfr. doc. F), si ottiene un reddito mensile netto di fr. 6'558.10. Il gravame è quindi fondato in tale misura.
L'istante contesta anche il fabbisogno in denaro del figlio, che il Pretore ha stabilito in fr. 917.– mensili, dopo aver tolto la quota di alloggio, applicando le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e della formazione professionale del Canton Zurigo. L'appellante asserisce che il reddito della famiglia è medio-basso e che le note raccomandazioni non sono adeguate, perché condurrebbero ad ammettere per un ragazzo di 14 anni un fabbisogno pressoché analogo a quello dei genitori. Egli ribadisce quindi un suo personale metodo di calcolo e propone di stabilire il fabbisogno del giovane secondo i criteri della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello.
a) Secondo la giurisprudenza di questa Camera, ripetutamente pubblicata (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), il fabbisogno dei figli minorenni si determina sin dagli anni ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, secondo cui i criteri sottesi alla definizione del fabbisogno comprendono anche l'onere per l'alloggio e secondo cui il fabbisogno dei figli non si confonde con quello dei genitori. Tutt'al più occorre applicare i necessari correttivi, adattando le raccomandazioni alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori, come in concreto, il Pretore avendo tolto la quota per l'alloggio e ridotto il fabbisogno in denaro del 30% (sentenza impugnata, pag. 4).
b) La versione più aggiornata delle citate raccomandazioni, edita nel gennaio del 2000, prevede per un figlio unico di 14 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1'620.– mensili, ai quali occorre aggiungere, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002, fr. 150.– per cura ed educazione che in concreto la madre non può prestare in natura perché le è imputata un'attività lucrativa al 50% (Rep. 1996 pag. 117). L'appellante sostiene che il reddito della famiglia è medio-basso, ragione per cui le raccomandazioni non sarebbero adeguate. Se non che, i fabbisogni indicati nella nuova edizione delle raccomandazioni non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi nazionali (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di condizione modesta (op. cit., pag. 10). Non vi è quindi motivo per ridurre in concreto il fabbisogno medio del figlio, se non per tenere conto del canone di locazione particolarmente favorevole. Il fabbisogno medio, del resto, non si confonde con il contributo effettivamente dovuto, che va stabilito in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei genitori (DTF 123 III 4 consid 3b/bb).
c) In definitiva, quindi, il fabbisogno medio in denaro di __________ dev'essere stabilito in fr. 1'310.– mensili fino al 31 dicembre 2001 (fr. 1'620.– meno quota di alloggio pari a fr. 310.–) e in fr. 1'460.– dal 1° gennaio 2002 (fr. 1'620.– più fr. 150.– pari a metà della spesa per cura ed educazione, meno fr. 310.– per l'alloggio). L'importo insufficiente di fr. 917.– stabilito dal Pretore va pertanto corretto d'ufficio, a tutela del minorenne. Quanto all'obiezione circa la pretesa assurdità di un fabbisogno dell'adolescente pressoché analogo a quello dei genitori, l'appellante confonde fabbisogno medio e minimo esistenziale del diritto esecutivo. Un conto è infatti quanto occorre a un ragazzo di 15 anni per sopravvivere (fr. 500.– mensili), tenuto conto anche delle legittime aspettative di creditori con pretese in sofferenza, un altro è quanto costa in media – pur a una famiglia di condizioni relativamente modeste – un giovane adolescente, per vitto, abbigliamento, tempo libero e formazione.
D'altra parte, nella misura in cui l'appellante inserisce nel calcolo del fabbisogno familiare (appello, pag. 10 e 11) poste e importi diversi da quelli considerati dal Pretore, l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). L'istante non spende una parola infatti per confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice e spiegare per quali motivi le singole voci andrebbero modificate. Ne discende che questa Camera deve attenersi ai fabbisogni dei coniugi stabiliti dal Pretore (fr. 3'154.20 mensili per il marito e fr. 2'343.10 per la moglie), mentre quello di ______, come detto, deve essere aumentato d'ufficio a fr. 1'310.– mensili fino al 31 dicembre 2001 e a fr. 1'460.– dal 1° gennaio 2002.
Periodo fino al 31 dicembre 2001
reddito del marito fr. 6558. 10
reddito della moglie fr. 847.—
fr. 7'405.10 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3154.20
fabbisogno minimo della moglie fr. 2343.10
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1310.—
fr. 6807.30 mensili
eccedenza fr. 597.80 mensili
metà eccedenza fr. 298.90 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3154.20 + 298.90 = fr. 3453.— mensili.
e deve versare:
fr. 6'558.10 ./. fr. 3453.– fr. 3'105.— arrotondati
di cui, per la moglie:
fr. 2343.10 + fr. 298.90 ./. fr. 847.– = fr. 1795.— mensili arrotondati
e per il figlio
(compresi gli assegni familiari) fr. 1310.— mensili arrotondati.
Periodo dal 1° gennaio 2002
reddito del marito fr. 6558.10
reddito della moglie fr. 1500.—
fr. 8058.10 mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3154.20
fabbisogno minimo della moglie fr. 2343.10
fabbisogno in denaro di __________ fr. 1460.—
fr. 6957.30 mensili
eccedenza fr. 1100.80 mensili
metà eccedenza fr. 550.40 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3154.20 + 550.40 = fr. 3704.60 mensili.
e deve versare:
fr. 6558.10 ./. fr. 3'704.60 fr. 2'853.50
di cui, per la moglie:
fr. 2343.10 + fr. 550.40 ./. fr. 1500.– = fr. 1390.— mensili arrotondati
e per il figlio
(compresi gli assegni familiari) fr. 1460.— mensili.
Da un profilo meramente aritmetico, fino al 31 dicembre 2001 il contributo di mantenimento a carico del marito sarebbe finanche superiore, nel risultato, a quello stabilito dal Pretore. Non è il caso tuttavia di riformarlo, vista la trascurabile differenza (fr. 32.– su fr. 3'073.–), tanto meno se si pensa che al primo giudice compete pur sempre un certo margine di apprezzamento (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). La suddivisione tra i due beneficiari, nondimeno, deve essere rivista, accordando al figlio un importo maggiore (sopra, consid. 5). Dal 1° gennaio 2002, data alla quale si può imputare alla moglie un reddito di fr. 1'500.– netti, il contributo a carico dell'istante si riduce a fr. 2'850.– complessivi. L'appello deve dunque essere accolto, in misura parziale, solo per quel che concerne il contributo alimentare dal 1° gennaio 2002.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
__________ verserà a __________ __________, fino al 31 dicembre 2001, un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'763.– per lei medesima e di
fr. 1'310.– (compreso l'assegno familiare) per ______ e, dal 1° gennaio 2002, un contributo di mantenimento mensile di fr. 1'390.– per lei medesima e di
fr. 1'460.– per __________ (compreso l'assegno familiare).
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti per un decimo a carico di __________ __________ e per nove decimi a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte.
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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