AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.2001.51
Data decisione, Autorità: 15.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00051
Lugano 15 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 1999 da
__________ __________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 29 marzo 2001 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale del diritto di visita del padre alla figlia;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 aprile 2001 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ con l'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 novembre 1998 il Tribunale di Parigi ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1955), omologando una convenzione del
3 giugno 1998 in cui le parti stabilivano – fra l'altro – di conservare entrambe l'autorità parentale sulla figlia __________ (nata il ____________________ 1990), di fissare la residenza abituale della ragazza al domicilio della madre (nel Ticino) e di conferire al padre un diritto di visita illimitato o, in mancanza di miglior accordo fra i genitori, durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, Natale, carnevale, Pasqua e durante le ferie estive.
B. Il 20 luglio 1999 __________ __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa a far modificare la sentenza di divorzio nel senso di limitare il diritto di visita a due settimane durante le vacanze estive, due settimane alternativamente durante le vacanze di Natale o Pasqua e una settimana alternativamente durante le vacanze di carnevale o di novembre (visite da esercitare nel Ticino finché la figlia avesse “superato le difficoltà attuali”), oltre a un fine settimana ogni mese, sempre nel Ticino. La causa è tuttora pendente (inc. ..__________).
C. Contestualmente l'attrice ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari, nel senso di sospendere nel periodo estivo il diritto di visita esercitato dal padre a Parigi, limitandolo al proprio domicilio di __________ dalle ore 9 alle ore 22. Con decreto cautelare del 21 luglio 1999, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha sospeso le visite a Parigi durante il periodo estivo del 1999. La tassa di giustizia di fr. 50.– è stata posta a carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione nel giudizio dopo contraddittorio. Il 23 luglio 1999 __________ __________ __________ ha chiesto la revoca della citata misura.
D. All'udienza del 18 agosto 1999, indetta per la discussione cautelare, __________ __________ __________ ha instato perché che il diritto di visita fosse limitato non durante il periodo estivo del 1999, ma fino al nullaosta dello psicoterapeuta incaricato di seguire , di modo che il convenuto fosse autorizzato a visitare la figlia solo a __________ una settimana a Natale, una a Pasqua e due nelle vacanze estive. Il convenuto si è opposto alla richiesta, postulando nuovamente la revoca dei provvedimenti cautelari. Il 30 agosto 1999 il Pretore ha statuito sulle prove, ordinando – fra l'altro – una perizia, e ha limitato “nelle more istruttorie” il diritto di visita dalle ore 10 alle ore 21. Esaminata la perizia, su proposta delle parti egli ha sospeso la causa il 27 dicembre 1999 in vista di un accordo amichevole da definire con l'ausilio di un mediatore (inc. ..).
E. Il 5 giugno 2000, fallito il tentativo di mediazione, __________ __________ __________ ha chiesto di esercitare il diritto di visita a Parigi dal 20 luglio al 21 agosto 2000. Il medesimo giorno egli ha pure postulato la nomina di un curatore per la figlia (art. 146 cpv. 1 CC). Con decreto del 7 giugno 2000, emesso prima del contraddittorio, il Pretore ha riconosciuto all'istante un diritto di visita dal 20 luglio al 3 agosto 2000, da esercitare nel Ticino, e ha garantito a __________ “uno spazio psicoterapeutico” a cura della dott. __________ __________ __________ del Centro per __________ __________ di __________, ingiungendo alla madre di condurvi la bambina puntualmente e regolarmente per gli appuntamenti. All'udienza del 5 luglio 2000, indetta per la discussione della nuova istanza cautelare, __________ __________ __________ si è parzialmente opposta alla domanda, chiedendo che il diritto di visita fosse limitato dalle ore 10 alle 22, di modo che __________ pernottasse a casa sua. Con osservazioni del 7 agosto 2000 essa si è poi associata alla nomina di un curatore.
F. Con decreto dell'11 luglio 2000 il Pretore ha conferito al padre un diritto di visita di 15 giorni durante le vacanze estive, da esercitare nel Cantone Ticino con pernottamento alternato della bambina presso i genitori, previo deposito in Pretura dei documenti di legittimazione da parte del genitore e della di lui compagna e riservata la presenza di una terza persona indicata dalla Delegazione tutoria di __________ al momento della consegna della figlia. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. DI.2000.385). Quello stesso giorno il Pretore ha riattivato la procedura cautelare avviata con istanza del 20 luglio 1999 (inc. ..__________) e il 14 agosto 2000 ha informato le parti che, prima di nominare un curatore, egli intendeva valutare l'andamento del diritto di visita estivo.
G. Con una nuova istanza cautelare del 21 novembre 2000 __________ __________ __________ ha chiesto di esercitare un diritto di visita a Parigi durante le feste natalizie, dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001. All'udienza del 6 dicembre 2000 la madre ha insistito perché il diritto di visita fosse esercitato secondo le modalità già adottate durante l'estate. Con decreto del 13 dicembre 2000 il Pretore ha accordato un diritto di visita dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001 da esercitare nella Svizzera italiana (esclusa la valle di __________ e la valle ), con pernottamento alterno della bambina presso i genitori e con obbligo per l'interessato di consegnare al segretario comunale di __________ i documenti di legittimazione suoi e della di lui compagna. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi sono state poste a carico dell'istante, cui è stata rifiutata per tale procedimento l'assistenza giudiziaria accordatogli nella causa di merito. Non sono state assegnate ripetibili a __________ __________ , posta al beneficio del gratuito patrocinio (inc. ..). Un appello del 27 dicembre 2000 presentato dall'ex marito contro il predetto decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 1° febbraio 2001 limitatamente alla questione dell'assistenza giudiziaria, il ricorso essendo divenuto per il resto privo d'oggetto, le ferie di Natale essendo trascorse (inc. ..). Il diritto di visita per tale periodo non è stato esercitato dal padre.
H. Il 10 gennaio 2001 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore perché fosse regolamentato il diritto di visita durante il 2001, nei periodi di Pasqua (dal 9 al 20 aprile), delle ferie estive (dal
30 luglio al 10 agosto) e di novembre (dal 29 ottobre al 2 novembre), da esercitare nella Svizzera italiana (esclusa la valle di __________ e la valle ), con pernottamento alternato della bambina presso i genitori, previo deposito in Pretura dei documenti di legittimazione dell'ex marito e riservato lo scambio della figlia a cura di una terza persona designata dalla Commissione tutoria regionale. All'udienza del 28 febbraio 2001, indetta per la discussione, __________ __________ __________ si è parzialmente opposto all'istanza, chiedendo periodi di visita più lunghi e il permesso di esercitare il diritto di visita a Parigi o, subordinatamente, nella Svizzera italiana, senza ulteriori condizioni salvo l'intervento della Commissione tutoria regionale per la consegna della figlia. Il 29 marzo 2001 il Pretore ha ordinato l'audizione della bambina da parte sua unitamente alla terapeuta __________ __________ __________ e un'indagine sociale e ambientale a cura del Servizio sociale di __________ inerente alle condizioni di vita della ragazza presso la madre (inc. ..).
I. Nel frattempo è stata completata l'istruttoria cautelare relativa all'istanza del 20 luglio 1999 e alla discussione finale del 31 gennaio 2001 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista. Con decreto del 29 marzo 2001 il Pretore ha parzialmente accolto la domanda della madre, sospendendo il diritto di visita a Parigi e prescrivendo l'esercizio di tale diritto secondo le modalità precedentemente indicate nei decreti cautelari dell'11 luglio 2000 e del 13 dicembre 2000. Accordato ad entrambe le parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il primo giudice ha posto gli oneri processuali – ripartiti a metà – a carico dello Stato, senza determinarli, compensando le ripetibili (inc. ..__________).
L. Contro il decreto appena citato __________ __________ __________ è insorto con un appello del 9 aprile 2001 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – in riforma del giudizio impugnato gli sia riconosciuto un diritto di visita da svolgere a Parigi, con eventuali misure d'accompagnamento da determinare. Nelle sue osservazioni del 18 aprile 2001 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
M. Il 16 agosto 2001 la giudice delegata, accertato che la ragazza era stata ascoltata l'ultima volta nel dicembre 1999, ha ordinato una nuova audizione. Il 21 agosto 2001 l'avv. __________ __________ __________ ha comunicato di essere stata nominata curatrice e, su invito della giudice delegata, ha rassegnato il 12 ottobre 2001 un rapporto riguardante – fra l'altro – l'atteggiamento di __________ verso il diritto di visita del padre. Constatata l'esistenza di trattative fra le parti, il 15 ottobre 2001 la giudice delegata ha poi sospeso la procedura, acquisendo agli atti nel contempo il rapporto sull'audizione della ragazza. Al dibattimento finale del 20 novembre 2001, indetto dopo il fallimento delle trattative, la curatrice ha completato il proprio esposto, mentre i genitori hanno mantenuto le rispettive posizioni. Il 18 dicembre 2001 la curatrice ha prodotto due ulteriori scritti, che sono stati inviati alle parti l'8 gennaio 2002. L'appellante ha inoltrato le proprie osservazioni il 16 gennaio 2002 e l'appellata il 18 gennaio 2002 unitamente ad allegati, fra cui una lettera dell'11 gennaio 2002 inviata da __________ al Pretore. Questi ultimi scritti sono stati intimati ai genitori e alla curatrice il 21 gennaio 2002.
Considerando
in diritto: 1. Sul piano internazionale, trattandosi di regolamentare le relazioni fra genitori e figli, la competenza dei tribunali svizzeri – quando come in concreto la Svizzera è lo stato di residenza abituale del minore – è data dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, cui rinviano i combinati art. 64 cpv. 1 e art. 85 cpv. 1 LDIP (RS 0.211.231.01). La Convenzione disciplina tutte le misure concernenti i minori adottate dal giudice del divorzio, in particolare la regolamentazione delle relazioni personali e del diritto di visita (Bucher, Aspects internationaux du nouveau droit de divorce, in: SJ 2001 II pag. 36). Applicabile è il diritto svizzero come legge interna dell'autorità competente (art. 2 della Convenzione, cui rinviano gli art. 64 cpv. 2 e art. 85 cpv. 2 LDIP).
La convenuta sostiene preliminarmente che l'appello è irricevibile, data la sentenza emanata da questa Camera del 1° febbraio 2001, tanto più che la richiesta di giudizio, nella misura in cui non indica le eventuali misure d'accompagnamento al diritto di visita, è insufficientemente determinata (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). In realtà in precedenza era stato impugnato il decreto cautelare del 13 dicembre 2000 che disciplinava unicamente il diritto di visita durante le vacanze del Natale 2000, motivo per cui il 1° febbraio 2001 l'appello era divenuto privo di oggetto. Il giudizio odierno è invece destinato a regolare l'esercizio del diritto di visita, salvo modifica, per la durata della procedura di merito tuttora pendente, sicché l'appellante conserva un interesse legittimo alla sentenza. Inoltre la domanda di appello, nella misura in cui riguarda l'esercizio del diritto di visita a Parigi, è sufficientemente determinata, le misure accompagnatorie potendo essere individuate in base ai motivi dell'appello. Tempestivo, il ricorso è pertanto ricevibile.
Secondo l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. Nella fattispecie si tratta di modificare una sentenza di divorzio emanata da un tribunale estero in applicazione del diritto straniero, di modo che resterebbe ancora da valutare se applicare effettivamente il cessato diritto svizzero. La questione può rimanere aperta, giacché in discussione sono soltanto le relazioni personali del genitore non affidatario con la figlia. E, per quanto concerne i figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica della regolamentazione del diritto di visita è retta dall'art. 133 CC, che rinvia alle disposizioni sugli effetti della filiazione degli art. 273 segg. CC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a tit. fin. CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Invero, trattandosi di modificare solo la disciplina delle relazioni personali, la competenza spetterebbe oggi all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Sennonché la causa odierna è stata introdotta prima del 31 dicembre 1999, ragione per cui la competenza del giudice resta acquisita (v. art. 157 vCC; FamPra.ch 2/2001 pag. 387 e riferimenti; Meier, Nouveau droit de divorce: questions de droit transitoire, in: JdT 2000 I pag. 80 e seg.). Continuano inoltre a valere, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 59 ad art. 133 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8). Ciò consente di assumere prove d'ufficio anche in appello, come prescrive esplicitamente il nuovo art. 419b CPC.
Dottrina e giurisprudenza ammettevano, nell'ambito di una causa di modifica retta dalla legge anteriore, la possibilità di emanare misure provvisionali applicando per analogia l'art. 145 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 21 ad art. 157 CC). Il nuovo diritto del divorzio non ha portato novità in questo ambito, sicché misure provvisionali possono essere emanate, ove appaiano urgenti e indispensabili, anche come misure a protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 e cpv. 2 e art. 315b cpv. 2 n. 2 CC; Sutter/ Freiburghaus, op. cit., n. 40 ad art. 134 CC). In caso di dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). In sede provvisionale il giudizio è limitato, in ogni modo, a un esame sommario, come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC).
Il Pretore, accertato che nell'ultimo anno la situazione della figlia e della madre è sostanzialmente migliorata, ha preso atto che __________ ha espresso al dott. __________, del Servizio medico psicologico di __________o, il forte desiderio di incontrare il padre solo di giorno e di rientrare al domicilio materno per la notte, ribadendo tale auspicio alla psicoterapeuta dott. __________ __________, motivandolo con la paura che il padre la conduca a Parigi contro la sua volontà. Egli ha quindi rilevato che, sulla sola base delle risultanze istruttorie, non vi sarebbero motivi per negare al padre un diritto di visita con pernottamento. Tuttavia – ha continuato – non si può prescindere dal desiderio della ragazza, che non è semplice frutto di improvvisazione, ma di un processo di “interiorizzazione delle paure materne”. Al fine di riavvicinare la figlia al padre e di ristabilire un minimo di fiducia fra gli interessati il Pretore ha quindi ritenuto di confermare le modalità di esercizio del diritto di visita secondo i modelli indicati nei due precedenti decreti, visto pure il mancato esercizio da parte del padre durante le ultime vacanze natalizie.
L'appellante ribadisce che nessun elemento oggettivo mette in pericolo una trasferta della figlia a Parigi e soggiunge che il desiderio espresso dalla ragazza è motivato da infondate paure materne. Dato l'irrigidimento della posizione della madre – egli continua – non si giustifica per il bene di __________ di mantenere lo stato attuale, giacché questa, rimanendo sotto l'esclusiva sfera di influenza materna, non ha modo di rendersi conto della situazione reale e perde progressivamente le relazioni con il genitore non affidatario. Il ricorrente chiede pertanto di poter vedere __________ a Parigi, eventualmente sotto controllo di un curatore e lasciando a disposizione di lei un cellulare per ogni evenienza. In via subordinata egli si dichiara disposto a esercitare il diritto di visita nel Ticino, ma senza limitazioni di territorio e prescindendo dal rientro della figlia ogni due notti al domicilio materno. All'udienza del 20 novembre 2001 l'interessato ha poi comunicato a questa Camera che nel frattempo il Pretore ha autorizzato il diritto di visita a Parigi.
Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, nonché il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, 4a edizione, note 65 segg. ad art. 273 CC). L'opinione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata (DTF 124 III 93 consid. 2b con riferimenti). Tale diritto può essere limitato, negato o finanche revocato (art. 274 cpv. 2 CC) se il bene del figlio appare concretamente esposto a pericolo, in particolare in caso di negligenze o di violenze fisiche o psichiche (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b).
Quanto al diritto di esprimersi del minore, l'art. 144 cpv. 2 CC prevede che i figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, “a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”. L'audizione ha luogo già in sede provvisionale, ove appena il giudice debba “prendere disposizioni riguardo ai figli” (DTF 126 III 498 consid. 4b). Nella fattispecie __________ è stata sentita dal Pretore, in presenza della madre, il 30 luglio 1999 e ha avuto modo di esprimersi davanti al perito nel novembre-dicembre del 1999. La sua opinione più recente è stata riferita a questa Camera dalla curatrice (act. XXII, rapporto del 12 ottobre 2001). Inoltre l'appellata ha trasmesso il 18 gennaio 2002 una lettera della ragazza al primo giudice (allegata all'act. XXVII). Ciò posto, non vi sono ragioni per ordinare una nuova audizione in appello. Anzi, se mai appare opportuno evitare a __________ ulteriori tensioni (lettera del 4 ottobre 2001 dell'operatrice sociale incaricata).
Nel suo referto del 20 dicembre 1999 il perito ha concluso che non vi sono “ragioni valide per sospendere, a medio e lungo termine, le visite di __________ al padre a Parigi”. Tuttavia – ha precisato – “la bambina è coinvolta in una serie di conflitti e relazioni interpersonali che le impediscono, in questo momento, di far visita al padre a Parigi” (act. XIV, perizia pag. 23). Certo, il medico ha riscontrato “un atteggiamento eccessivamente disinvolto del padre, il quale sembrerebbe esporre la bambina in modo troppo diretto a situazioni problematiche”, e una tendenza “a negare la presenza di un disagio interno alla bambina” (pag. 20). La figlia si è pure lamentata che il padre non la ascolta, che le ha impedito di telefonare alla madre e che la sua compagna è “severa, la obbliga a fare delle cose che non vuole, la picchia” (pag. 15). L'esperto ha precisato però che neppure la relazione fra l'appellante e la nuova compagna appare pericolosa per __________ (pag. 21). Quanto all'ipotesi di abusi sessuali prospettata dalla madre, il medico ha precisato che “le presunte tendenze perverse del padre e la sua inaffidabilità educativa non hanno trovato conferma nella presente indagine” (pag. 21). In occasione dell'udienza per la delucidazione orale della perizia, egli ha poi spiegato che nel periziando il rischio di una perdita di controllo e di azioni impulsive appare relativamente ridotto e che la sua pulsionalità rientra nella normalità (act. XIV, verbale del 20 dicembre 2000, pag. 2 risposta 2, v. pure risposte 3, 4 e 5).
Per il resto, dagli atti non emergono problemi particolari nelle relazioni fra padre e figlia. La maestra __________ ha raccontato che “__________ era felicissima che il papà era qui da lei, si trattava di una novità. L'ho vista serena e contenta e a dir la verità ero sorpresa di questo fatto dopo quanto mi ha riferito la madre circa i suoi problemi con il padre” (act. VII, verbale del 14 ottobre 1999 pag. 2). Più di recente la curatrice ha riferito di aver constatato che la minore “ha trascorso volentieri il periodo di vacanza nel corso del mese di agosto 2001 con il papà” e che la ragazza le ha “detto di trovarsi bene sia con lui, che con la sua attuale compagna” (act. XXII, rapporto del 12 ottobre 2001 pag. 2 verso il basso).
L'appellata riferisce di atteggiamenti dell'ex marito che metterebbero in dubbio le di lui capacità educative e conforterebbero i suoi timori. Ricorda che costui faceva il bagno con la figlia, che una volta le ha dato un bacio sulla bocca e le ha toccato il seno. All'udienza del 20 novembre 2001 essa ha confermato di avere evocato in un colloquio con la curatrice la possibilità teorica di incesto fra padre e figlia, spiegando di temere che “un eccesso di fiducia di una figlia in un padre possa condurre eventualmente in futuro a questi sviluppi”. Essa ha preteso inoltre che, qualora il diritto di visita fosse esercitato a Parigi, la ragazza sarebbe nell'impossibilità di rivolgersi a lei o di ottenere aiuti esterni (act. XXV, verbale pag. 2 in mezzo e in fondo). Come detto, il perito – che era a conoscenza di alcuni di questi fatti (perizia pag. 9) – ha escluso però comportamenti perversi e anormali del padre (sopra, consid. 9). Invero neppure il terapeuta consultato dalla madre, dott. __________ __________, ha tratto particolari conclusioni da siffatti timori, pur certificando che __________ gli ha riferito i citati episodi (doc. S). A questo stadio del procedimento, a un esame dei fatti sommario e limitato alla verosimiglianza, non si scorgono pertanto elementi che facciano dubitare delle risultanze peritali, le quali – va pur ricordato – si fondano su indagini approfondite, il genitore e la figlia essendo stati sottoposti a più colloqui e a esami psicodiagnostici (perizia pag. 1).
L'istante rimprovera inoltre all'ex coniuge di aver mancato a più riprese nei suoi doveri educativi e di sorveglianza. Gli addebita, fra l'altro, di avere lasciato la figlia sola in auto, senza debitamente assicurare il veicolo, che si è mosso da sé con grave spavento della bambina. L'episodio, non contestato, attesta sì una seria imprudenza del padre, ma non è atto a rendere verosimile un'incapacità genitoriale. Con le osservazioni del 18 gennaio 2002 l'interessata adduce pure che Heidi avrebbe assistito nell'estate 1998 a una violenta lite del genitore con una terza persona e che ancora il 27 dicembre 2001, al momento della consegna per l'esercizio dell'ultimo diritto di visita, egli l'avrebbe aggredita verbalmente in presenza della ragazza (act. XXVIII e allegati “osservazioni e testimonianza della madre”, pag. 1 seg., e “riassunto fatto del 27 dicembre 2001”). Ora, pur ammettendo che l'appellante possa avere avuto momenti d'ira in presenza della figlia, ciò non basta per intravedere un pericolo per l'integrità di lei. L'appellata soggiunge invero che nel novembre del 2000 l'ex marito, venuto nel Ticino per la perizia, avrebbe assillato la figlia affinché dicesse di voler andare a Parigi, l'avrebbe picchiata e spaventata con una crisi di collera violenta (act. XXVIII e allegati “osservazioni e testimonianza della madre”, pag. 2). A prescindere dal fatto che la perizia risale al 1999, è indubbio che la ragazza sia messa sotto pressione da entrambe le parti. Quanto al fatto – ancora da verificare – che l'ex marito l'abbia percossa, il gesto appare in ogni modo isolato, né la bambina ha riferito di violenze al perito.
L'appellata ricorda che la figlia ha lamentato maltrattamenti da parte di , l'attuale moglie del padre (osservazioni, pag. 5). Il perito tuttavia ha situato queste tensioni nel conflitto di lealtà vissuto dalla bambina (perizia, pag. 19). La madre soggiunge inoltre che __________ il 3 gennaio 2002 si è rivolta alla curatrice, asserendo in presenza della ragazza che “ è completamente traumatizzata dalla madre” (act. XXVIII, allegato “osservazioni e testimonianza della madre”, pag. 2 e seg.). Effettivamente la ragazza è stata colpita dalla frase, a dir poco rude, come risulta pure dalla sua lettera al Pretore dell'11 gennaio 2002 (allegata all'act. XXVIII). Non si vede però come l'esclusione di un diritto di visita a Parigi possa evitare il ripetersi di un avvenimento simile, che si è appunto verificato nel Ticino. Quanto al fatto che il convenuto abbia impedito alla figlia, in passato, di telefonare alla madre, il problema appare oggi superato giacché lo stesso appellante si dichiara disposto a lasciare alla ragazza un cellulare per la durata del diritto di visita (appello pag. 9). Un'analoga accusa è del resto rivolta dal ricorrente all'appellata, che la contesta (da ultimo: act. XXVII pag. 2 e XXVIII pag. 4). Sia come sia, è appena il caso di ricordare che le relazioni personali comprendono non solo il diritto di visita in senso stretto, ma anche quello di avere colloqui, contatti telefonici, epistolari e così via (Schwenzer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 2 ad art. 273 CC). Nessuno dei due genitori ha il diritto di ostacolare siffatte comunicazioni (art. 274 cpv. 1 CC).
L'appellata sostiene che la figlia ha ritrovato la serenità solo dopo la sospensione del diritto di visita a Parigi, che si era ripercosso negativamente anche sul suo andamento scolastico (act. XIX, osservazioni, pag. 3 seg., e act. XXVIII, osservazioni finali, pag. 2 in alto e 3 a metà). In effetti, nel periodo in cui madre e figlia abitavano a __________, fra il 1997 e il 1999, sono emerse difficoltà nelle condizioni personali e scolastiche della bambina, che ha poi dovuto ripetere la terza classe elementare (act. VI, deposizione __________, verbale del 6 ottobre 1999 pag. 1 e 2). La scuola ha segnalato il caso alla Delegazione tutoria di __________ “per motivi di trascuratezza e ambiente famigliare diseducativo” (richiamo dell'incarto dalla Delegazione tutoria di __________, lettera del 3 maggio 1999). La bambina aveva infatti accumulato svariati giorni di assenza non giustificati da malattia, appariva trasandata, sporca e il domicilio era stato visto in uno stato particolarmente trascurato (rapporto richiamato del 28 maggio 1999; act. VII, deposizione Bassi, verbale del 14 ottobre 1999, pag. 3 nel mezzo). Tali problemi appaiono nondimeno ricondursi a un periodo difficile per madre e figlia piuttosto che alle relazioni con il padre. In ogni modo la questione appare oggi superata, visto che a scuola __________– salvo qualche problema in matematica – consegue buoni profitti (doc. P, Q, R, GGG e QQQ; lettere del 3 agosto e del 28 novembre 2001 del maestro __________, allegate all'act. XXVIII). Anche l'indagine del Servizio sociale di __________ e , fatta eseguire frattanto dal Pretore, attesta una situazione normale (inc. ..).
Da ultimo la madre teme che il ricorrente possa portare la figlia a vivere con sé a Parigi, ciò che avrebbe già tentato di fare il 28 aprile 2000. L'episodio menzionato (doc. T, U, V), peraltro contestato dall'appellante, e le discussioni sulla possibilità di riscuotere sussidi familiari in Francia si inseriscono però nella situazione di conflitto fra genitori. Agli atti non si ravvisano indizi concreti che, seppure a un esame di mera verosimiglianza, lascino trasparire una volontà di violare la convenzione di divorzio e le decisioni del Pretore. Anzi, il padre rispetta ormai la legge svizzera, collabora con il perito e i terapisti della figlia (act. XIV, perizia pag. 1 e pag. 18) e presenzia nei limiti del possibile alle udienze in Pretura. Dall'estate 1999 egli ha inoltre esercitato il diritto di visita nel Ticino, attenendosi alle misure d'accompagnamento. Non è inutile ricordare inoltre che la Francia e la Svizzera hanno ratificato sia la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02) sia la Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e ristabilimento dell'affidamento (RS. 0.211.230.01). I due accordi offrono strumenti efficaci per combattere gli abusi e dissuadere i genitori non affidatari da gesti irresponsabili. Anche la figlia, del resto, sembra aver superato ogni timore al riguardo (act. XXV pag. 2 nel mezzo e lettera allegata del 2 novembre 2001 della curatrice al Pretore).
Tutto ponderato, dunque, allo stadio attuale del procedimento e a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che disciplina l'emanazione di misure cautelari, non emergono elementi oggettivi e concreti nella persona del ricorrente, o della sua attuale moglie, che – di per sé – giustifichino restrizioni al diritto di visita, non essendo sufficiente un pericolo meramente ipotetico e astratto (DTF 122 III 408 consid. 3c). Resta da valutare in che misura l'opposizione di Heidi a recarsi a Parigi e – oggi – a incontrare il padre, imponga nondimeno limitazioni. Ora, il diritto alle relazioni personali è reciproco (art. 273 cpv. 2 CC), costituendo al tempo stesso un diritto e dovere dei genitori e un diritto della personalità del figlio (DTF 127 III 298 consid. 4a con riferimenti; Levante, Die Wahrung der Kindesinteressen im Scheidungsverfahren, Berna 2000, pag. 35; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 133 CC). Anche per tale motivo il nuovo diritto del divorzio prescrive non solo l'obbligo di sentire i figli nelle questioni che li concernono (art. 144 cpv. 2 CC), ma anche di tenere in considerazione, nella misura del possibile, la loro opinione (art. 133 cpv. 2 CC; Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 4 ad art. 144 CC). Se, data la sua età e il suo sviluppo, il minorenne esprime un convincimento fermo e consolidato, il giudice che se ne scosta deve motivare la sua decisione (DTF 124 III 93 consid. 3b, 122 III 412 consid. bb in fine; Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes in: AJP 1999 pag. 1587; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 19 in fondo ad art. 133 CC). Ciò non toglie che il diritto di visita vada orientato anzitutto al bene del figlio (DTF 123 III 451 consid. 3b), sicché la regolamentazione non può dipendere solo dalla volontà di lui. Occorre determinare di volta in volta perché il minore assuma, eventualmente, un'attitudine difensiva e se il suo interesse sia realmente messo in pericolo dal diritto di visita (DTF 127 III 298 consid. 4a con rimando).
In concreto la figlia ha espresso il desiderio di rimanere nel Ticino durante l'audizione davanti al Pretore, il 30 luglio 1999 (lettera del 30 luglio 1999 del Pretore alle parti nel fascicolo “corrispondenza”) e poi davanti al perito dott. __________ nel novembre-dicembre 1999 (act. XIV, perizia pag. 15). Un'analoga posizione della ragazza era stata a suo tempo riferita dal medico curante dott. __________ __________ __________ (doc. L, certificato del 20 luglio 1999) e dal dott. __________ __________, psichiatra e psicoterapeuta a capo del Servizio medico psicologico di __________, interpellato dalla madre (doc. M, attestato medico del 17 agosto 1999). A un anno di distanza, il 28 giugno 2000, quest'ultimo ha rilasciato un certificato medico “a buon uso della madre” nel quale riferisce che __________ gli ha espresso il forte desiderio di “incontrare il padre solamente di giorno e rientrare al domicilio materno per la notte”, in modo da sottrarsi alle pressioni e insistenze di lui, che la vorrebbe a Parigi (doc. S). Stando al decreto impugnato (pag. 2 in basso), la ragazza avrebbe ribadito il suo auspicio alla terapeuta __________ __________.
Se non che, dopo la visita del padre nell'estate del 2001, __________ ha riferito a più riprese alla curatrice di desiderare trascorrere le prossime vacanze a Parigi, pur sapendo che la madre è contraria (act. XXII, rapporto del 12 ottobre 2001, pag. 2 in mezzo). Nel novembre del 2001 la ragazza ha interpellato tre volte la curatrice __________ __________, avvertendola che le avrebbe telefonato più tardi in presenza della madre per comunicarle che aveva cambiato idea, ma che in realtà manteneva il suo desiderio di andare in Francia (act. XXV, verbale del 20 novembre 2001 pag. 1 e seg.). Essa ha ribadito alla curatrice di voler partire per le festività natalizie ancora il 5 dicembre 2001, ma il 14 seguente ha informato la legale di aver cambiato idea (lettere del 14 e del 18 dicembre 2001 della curatrice al Pretore, prodotte in appello il 18 dicembre 2001). Con le osservazioni finali del 18 gennaio 2002 l'appellata ha prodotto una lettera dell'11 gennaio 2002 indirizzata da __________ al Pretore. In quello scritto la ragazza comunica di non voler “mai più andare a Parigi” e di non volere “più vedere [suo] padre né in Ticino né in Francia”, scrivendo, in lettere cubitali, che il suo desiderio è di essere lasciata in pace e che non vuole che le venga “tirata via” la mamma (allegata all'act. XXVI).
L'appellante fa valere che la disciplina del diritto di visita non può dipendere soltanto dalla volontà espressa dalla figlia, tanto più se si considera che essa è indotta da “un'interiorizzazione delle paure materne”. Anzi, dato l'irrigidimento della posizione dell'ex moglie, senza un intervento giudiziario non sarà possibile un'evoluzione della situazione. Egli si oppone, in ogni modo, alla limitazione territoriale e al pernottamento alternato, misure che giudica “umilianti”. Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 2002 il ricorrente sottolinea che __________ non può assumere da sola la responsabilità di contrastare i desideri della madre e che solo una decisione giudiziale consentirebbe di liberarla da tale pressione (act. XXVII). L'appellata ribadisce di non aver mai ostacolato i contatti fra padre e figlia, anzi di essersi adoperata per trovare soluzioni e, all'inizio, anche per convincere __________ a partire per la Francia. Essa contesta le risultanze peritali nella misura in cui attribuiscono il desiderio della figlia a un processo di “interiorizzazione” delle paure materne. In ogni modo – soggiunge – la figlia ha ormai un'età in cui i suoi desideri devono essere rispettati. Nelle sue osservazioni finali l'istante sostiene che __________ ha consentito a partire per Parigi solo su pressione del padre e che essa si limita a dire “ciò che gli altri vogliono sentire” anche davanti alla curatrice, nella quale traspare del resto la tendenza a considerare la ragazza “traumatizzata” dalla madre (act. XXVIII).
Nel proprio referto del 20 dicembre 1999, il perito ha illustrato la posizione della figlia principalmente con “l'interiorizzazione dell'atteggiamento materno” (act. XIV perizia pag. 21). Sempre secondo lo specialista, il conflitto non può essere ignorato, poiché forzare la ragazza significherebbe metterne a repentaglio la salute psichica (pag. 23). Secondo il perito, la volontà della figlia è essenzialmente influenzata dai timori a lei trasmessi, se non da un discorso manifesto, come pure dall'ambivalente atteggiamento materno (pag. 20). Anche la dott. __________ __________, che aveva seguito __________ nel 1999, riteneva che il problema fosse legato a una conflittualità fra genitori e che in realtà fosse la madre a non lasciar partire __________ per Parigi (pag. 18). Alla curatrice, che l'ha interpellata sul perché si sia ricreduta sulla decisione di trascorrere il Natale in Francia, la ragazza ha precisato il 14 dicembre 2001 che nulla era mutato nei suoi rapporti con il padre o con la moglie di quest'ultimo e che non aveva paura del viaggio, ma che dopo averne spesso discusso con la madre, aveva cambiato idea “per fa piacere alla mamma e quindi per far piacere anche a sé stessa” (lettera del 18 dicembre 2001). Invero, nel suo scritto al Pretore dell'11 gennaio 2002 la minore spiega che la lettera non gliel'ha dettata la madre e che, essendo “una ragazza sveglia”, “sa quello che dice e quello che desidera”. Inoltre essa motiva il suo “improvviso” cambiamento di idea, adducendo di avere “scoperto che erano [suo] padre, ma in particolare l'avv. __________, che [l']assillavano per andare". Nella lettera tuttavia non si leggono motivazioni oggettive sul perché non voglia più vedere il padre né in Ticino né in Francia, salvo la richiesta di essere lasciata in pace e di non essere allontanata dalla madre (allegato all'act. XXVII).
È innegabile che __________ sia sottoposta a continue pressioni e viva un estenuante conflitto di lealtà, come le parti riconoscono (osservazioni finali act. XXVII, pag. 2, rispettivamente act. XXVIII, pag. 3 in fondo). La ragazza ha finanche confidato alla curatrice che, al momento di decidere di non partire per Parigi, era rimasta sveglia fino a tardi e aveva pianto (lettera del 14 dicembre 2001). Non va poi dimenticato che, in precedenza, essa aveva annunciato alla curatrice che le avrebbe poi telefonato in presenza della madre per dirle che aveva cambiato idea, ma che in realtà manteneva il suo proposito di partire (sopra, consid. 16). In siffatte circostanze e a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, non si intravedono ragioni per scostarsi dall'accertamento peritale, nel senso che la figlia è condizionata dagli atteggiamenti e dai comportamenti materni.
Ora, un condizionamento del bambino impone particolare attenzione alle autorità, che devono evitare un degrado della situazione, stimolando un'evoluzione positiva delle relazioni fra genitori e figlio (Stettler, Suspension du droit de visite in: RDT 2001/1-2, edizione speciale, pag. 24). Inoltre vi è il pericolo che limitazioni al diritto di visita possano essere percepite dagli interessati, dallo stesso figlio e dai conoscenti come una sanzione, con l'effetto di accentuare – a torto – un'immagine poco favorevole del genitore; d'altra parte vi è il rischio che la frustrazione spinga quest'ultimo alla rottura di ogni relazione consensuale (Stettler, op. cit., pag. 25). Certo, nel 1999 il perito aveva suggerito che per il momento fosse il padre a far visita alla bambina nel Ticino, giacché una forzatura avrebbe potuto risultare controproducente, e consigliava di attivare in tempi brevi una terapia, al fine di evitare un progressivo irrigidimento della bambina (perizia, pag. 23). Tuttavia l'esperto aveva anche spiegato che non sussistono ragioni per sospendere a medio o lungo termine le visite di Heidi a Parigi (loc. cit.). Negli ultimi tre anni il ricorrente ha esercitato a più riprese il diritto di visita nel Ticino, assoggettandosi alle misure poste dal Pretore. Da quanto risulta, la ragazza ne è sempre rimasta soddisfatta, tant'è che ha chiesto finanche di prolungare una visita (act. XXII).
L'attuale giudizio non conferisce al padre il diritto soggettivo di far giungere la figlia in Francia, tant'è che per le ultime festività natalizie la ragazza non è partita, sebbene il Pretore avesse disposto in tal senso. Inoltre un'esecuzione forzata del diritto di visita sarebbe controproducente (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 27 ad art. 233 CC; Schwenzer, op. cit., n. 13 ad art. 274 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 166 n. 764). Questa Camera accerta nondimeno che non sussistono in concreto ragioni oggettive contrarie all'esercizio del diritto di visita a Parigi, né che impongano al solo genitore non affidatario i costi e gli inconvenienti di una trasferta nel Ticino. In ogni modo, nell'ambito della causa di merito pendente davanti al Pretore, dovranno essere riconsiderati i rapporti fra tutti gli interessati e dovrà essere approfondita la necessità di organizzare – e se del caso imporre – un percorso terapeutico per la minore ed eventualmente per i genitori, come quello iniziato a suo tempo con la dottoressa __________ __________ su suggerimento del perito (perizia pag. 23).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il diritto di visita di __________ __________ __________ alla figlia __________ è limitato sull'arco dell'anno a:
– una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Natale o Pasqua;
– una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di novembre o di carnevale;
– due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive.
Il diritto di visita potrà essere esercitato a Parigi.
__________ __________ dovrà lasciare alla figlia (o mettere a disposizione di lei) un cellulare per tutta la durata del soggiorno, oltre a € 50.00 per l'uso di telefoni pubblici, e consentirle di comunicare liberamente con la madre, con la curatrice o con terzi di sua fiducia.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 80.–
fr. 380.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________ (in estratto, dispositivo n. 4).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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