AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.44
Data decisione, Autorità: 11.10.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00044 (I)
Lugano, 11 ottobre 2001/rgc)
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (protezione dell'unione coniugale: trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 gennaio 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 13 marzo 2001 con cui il Pretore ha revocato all'avv.
dott. __________ __________, Lugano, il diritto di rappresentare il convenuto, fissando a quest'ultimo un termine di 15 giorni per munirsi di un nuovo legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, gli sarebbe stato designato un patrocinatore d'ufficio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 marzo 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 13 marzo 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1961) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dal matrimonio sono nate __________, il __________ __________ 1988, e __________, il ____________________ 1990. I coniugi vivono separati dal 1° marzo 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare. Il 24 agosto 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, misure protettrici dell'unione coniugale, nel senso di essere autorizzata a vivere separata, di vedersi affidare le figlie (il padre potendo incontrarle liberamente), di obbligare il marito a versarle dal 1° agosto 1999 un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per sé e uno di
fr. 1500.– mensili per ogni figlia (oltre agli assegni familiari), come pure una provvigione ad litem di fr. 5000.–. In via provvisionale essa ha instato perché tali misure fossero disposte immediatamente.
B. Con decreto cautelare del 25 agosto 2000, emanato senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie all'istante, ha attribuito un libero diritto di visita a __________ __________ e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di
fr. 2080.– mensili complessivi per moglie e figlie. All'udienza del 2 ottobre 2000, indetta per la discussione dell'istanza e delle misure provvisionali, __________ __________ ha postulato la conferma del decreto fino al momento in cui fosse stata introdotta una richiesta comune di divorzio. Entrambe le parti hanno offerto prove. Durante l'istruttoria, il 5 dicembre 2000, __________ __________ ha sollecitato – senza avanzare cifre – un aggiornamento dei contributi alimentari. Statuendo il 7 dicembre 2000 senza contraddittorio, il Pretore ha aumentato a fr. 1300.– mensili il contributo per la moglie e a fr. 1000.– mensili quello per ciascuna figlia (assegni familiari esclusi). L'istruttoria provvisionale è tuttora in corso.
C. L'11 gennaio 2001 __________ __________ ha inoltrato al Pretore una seconda istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo che
dallo stipendio del marito fosse trattenuta e versata a lei medesima la somma di fr. 3300.– mensili formante oggetto del contributo alimentare complessivo per sé e le figlie. Alla discussione del 7 febbraio 2001 __________ __________ si è opposto al provvedimento. Il Pretore ha statuito il 9 febbraio 2001, accogliendo l'istanza e ordinando alla __________ __________ __________, __________ (per cui il marito lavora), di trattenere dallo stipendio del convenuto l'importo di fr. 3300.– mensili, accreditandolo su un conto bancario a nome dell'istante. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 150.– sono state poste a carico di __________ __________a, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.
D. Nel frattempo, il giorno prima che il Pretore statuisse, il patrocinatore di __________ __________, avvocato __________ __________ di __________, ha inviato al Pretore la lettera in appresso:
Lugano, 8.2.2001
Onorevole signor Pretore,
Mi riferisco all'emarginato incarto ed in particolare all'udienza di ieri mercoledì 7.2.2001 ore 16.00, consacrata alla discussione sulla domanda di trattenuta salari inoltrata dalla moglie del mio cliente, signora __________ __________a.
Le confesso, con qual certo disappunto, di non aver assolutamente apprezzato le sue considerazioni personali, fatte tra l'altro col “sorrisino sulle labbra”: sostenere apertamente, di aver fissato l'udienza di discussione alle ore 16.00, così da permetterLe di avviare entro le ore 17.00, cioè prima della chiusura dell'ufficio esecuzione, la richiesta di trattenuta salari, oltre ad essere considerazione assolutamente fuori luogo, inutile e provocatoria, confermava e anticipava molto inelegantemente al sottoscritto quale sarebbe stata la sua decisione finale. Peccato, che non abbia pensato di riportarla fedelmente a verbale…
Come per l'avvocato esiste un dovere al rispetto di magistrati e autorità, che il nostro codice professionale, al suo art. 25, riassume nell'espressione “atteggiamento dignitoso”, ciò deve valere, a maggiore ragione, per chi, come Lei, è detentore di un potere quale quello giudiziario! La prego di prendere buona nota di quanto sopra, nella speranza, naturalmente, che Lei non interpreti questa mia unicamente quale sfogo personale.
È solo una doverosa puntualizzazione, che desideravo portarLe a conoscenza, sicuro del fatto che simili episodi non avranno più a ripetersi.
Con i miei più distinti ossequi
(segue la firma)
E. Con ordinanza del 16 febbraio 2001 il Pretore ha intimato la lettera alla legale di __________ __________ e a __________ __________ personalmente, assegnando loro un termine di 10 giorni per pronunciarsi “sulla capacità dell'avv. __________ di difendere adeguatamente gli interessi non solo di __________ __________, ma pure delle figlie __________ e __________a, per la nota triangolazione di patrocinio che è caratteristica ai procedimenti famigliari dove sono coinvolti dei figli minorenni”. L'avvocato __________ __________ ha ricevuto copia dell'ordinanza. __________ __________ ha comunicato il 21 febbraio 2001 di non avere osservazioni da formulare. La legale di __________ __________ ha definito il 28 febbraio 2001 la lettera “poco elegante”, esprimendo l'auspicio che “con l'intervento del nuovo patrocinatore del signor __________ __________ la vertenza (...) possa evolvere in senso positivo e collaborativo, soprattutto nell'interesse delle due figlie minorenni”.
F. Nelle circostanze descritte il Pretore ha emanato il 13 marzo 2001 un decreto dal seguente dispositivo:
È dichiarato decaduto e revocato il diritto dell'avv. __________ __________ di patrocinare il signor __________ __________ nelle vertenze di carattere famigliare (in particolare nell'inc. ..__________) che lo vedono opposto alla moglie __________ __________.
Una volta cresciuto in giudicato il presente decreto, al signor __________ __________ verrà assegnato un termine di 15 giorni per munirsi di un nuovo avvocato, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio in caso d'inottemperanza.
Intimazione all'avv. __________ __________ __________, all'avv. __________ __________ e al signor __________ __________.
G. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorto con un appello del 26 marzo 2001 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato, rispettivamente sia dichiarato nullo. Il Pretore ha conferito effetto sospensivo all'appello il 2 aprile 2001. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto 1. L'appello contro un decreto pretorile è ricevibile, ove ottenga il beneficio dell'effetto sospensivo, “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC), ossia entro venti giorni dalla notifica del decreto stesso (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto l'appello, presentato in tempo utile, è munito – come detto – di effetto sospensivo. Nulla osta perciò alla sua trattazione.
Il Pretore ha ricordato anzitutto che, ove ritenga una persona incapace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice diffida tale persona a dotarsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Secondo il Pretore tale norma si applica anche al legale che non sappia difendere adeguatamente gli interessi del proprio assistito, come risulterebbe da una sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJZ 90/ 1994 pag. 236. Nella fattispecie – ha continuato il Pretore – l'avvocato __________ ha dimostrato tutta la sua imperizia sia rimproverandogli a torto, nella nota lettera, di avere fissato l'udienza del 7 febbraio 2001 alle ore 16 per poi trasmettere l'ordine di trattenuta salariale all'Ufficio di esecuzione entro le ore 17 (mentre l'Ufficio di esecuzione non ha alcuna competenza al proposito), sia accusandolo gratuitamente di avere lasciato intuire, già la vigilia, l'esito del giudizio. Anzi, con simili atteggiamenti insultanti il legale nuocerebbe addirittura al convenuto, poiché pregiudicherebbe gli interessi delle due figlie minorenni coinvolte – loro malgrado – nella procedura a tutela dell'unione coniugale. La sostituzione dell'avvocato, quindi, si imporrebbe anche per il bene delle ragazze.
L'appellante imputa al primo giudice un eccesso di potere, dolendosi che a carico del suo avvocato sia stata pronunciata una misura disciplinare senza alcuna base legale. L'art. 39 cpv. 2 CPC – egli rileva – si applica alle parti, non ai patrocinatori, il Pretore avendo poteri disciplinari nei confronti degli avvocati unicamente per quanto attiene alla polizia delle udienze. Con la sua decisione inoltre il Pretore avrebbe prevaricato i suoi diritti di convenuto, cui solo spetta la facoltà – come parte – di revocare il mandato al proprio legale (art. 404 CO). Se mai il giudice può rimuovere un patrocinatore d'ufficio, ma non un avvocato di fiducia, cui è rimessa l'intera responsabilità del proprio agire. Avesse inteso tutelare gli interessi delle due figlie minorenni, il Pretore avrebbe dovuto designare un curatore. Avesse ravvisato inimicizia nei confronti dell'avvocato __________, avrebbe dovuto ricusarsi. Costringendolo a sostituire il legale, egli si è sospinto invece nell'abuso di potere, tanto più che in concreto il patrono non è incorso in alcuna mancanza. Il provvedimento denota per di più la sua sproporzione e trascende nell'arbitrio, ove appena si pensi che il patrocinatore neppure ha avuto modo di esprimersi prima di essere colpito dalla revoca. Tutto ciò viola la libertà d'industria e di commercio, oltre che la libertà contrattuale, e rende il decreto impugnato annullabile, se non nullo sin dall'inizio.
A ragione l'appellante fa valere che l'art. 39 cpv. 2 CPC, sulla quale il Pretore fonda il proprio ragionamento, si applica alle parti, non ai patrocinatori. La norma costituisce un'eccezione al principio dell'art. 39 cpv. 1 CPC, secondo cui l'attore e il convenuto hanno il diritto di compiere personalmente tutti gli atti processuali. Nel Ticino e nel resto della Svizzera le parti non sono tenute a farsi patrocinare in giudizio, come in Italia e in Germania nella maggioranza dei processi civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). L'art. 39 cpv. 2 CPC pone un limite a tale riguardo nell'ipotesi in cui una parte non sia in grado di discutere la propria causa con la necessaria chiarezza, sempre che la nomina di un patrocinatore d'ufficio risulti giustificata da circostanze concrete e oggettive (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 39). La norma in questione non si riferisce dunque agli avvocati, tant'è che si trova inserita in un capitolo del Codice di procedura civile riguardante “le parti in generale”, mentre dei patrocinatori si occupa il capitolo successivo (art. 64 segg.). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva far capo all'art. 39 cpv. 2 CPC per obbligare l'appellante a cambiare avvocato.
Il problema è di sapere, nelle condizioni descritte, se il provvedimento litigioso possa legittimamente ancorarsi ad altri principi di dottrina o di giurisprudenza, che questa Camera è chiamata ad applicare d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC). Il primo giudice si richiama a una sentenza del Tribunale federale pubblicata in SJZ 90/1994 pag. 236, stando alla quale un giudice deve sostituire di propria iniziativa un patrocinatore d'ufficio che non si riveli all'altezza del suo compito. Egli disconosce nondimeno che il difensore d'ufficio non svolge la propria funzione in virtù di un mandato a carattere civilistico con il cliente, bensì di un rapporto di diritto pubblico con il Cantone (Poudret, Commentaire de l'OJF, vol. V, Berna 1992, pag. 126 in fondo con richiamo al vol. II, Berna 1990, pag. 41 verso il basso; Zen-Ruffinen in: JdT 137/ 1989 I pag. 53 n. 5). L'ente pubblico, nella misura in cui insedia e retribuisce il patrocinatore d'ufficio, può anche rimuovere quest'ultimo ove ritenga che costui non assolva adeguatamente l'incarico. Si aggiunga che il precedente del Tribunale federale menzionato dal Pretore si riferiva a una difesa penale. Ora, l'accusato che in un procedimento penale si vede assegnare un patrocinatore d'ufficio ha diritto a una difesa competente, effettiva ed efficace (DTF 126 I 198 in fondo). Se tollera un difensore d'ufficio che trascura gravemente i suoi doveri professionali, l'autorità viola il diritto del cittadino a un equo processo (loc. cit.). Sotto questo profilo non si può semplicemente quindi equiparare un patrocinatore d'ufficio – come fa il Pretore – a un avvocato di fiducia. Il decreto impugnato non trova conforto nemmeno in tale prospettiva.
In realtà non sussistono norme che abilitino un giudice a costringere una parte a sostituire il proprio patrocinatore di fiducia. Il giudice non può, in altri termini, sindacare le capacità professionali di un avvocato. Può adottare provvedimenti nei confronti di un legale che infranga obblighi deontologici. L'art. 69 cpv. 1 CPC stabilisce in effetti – con rinvio all'art. 68 cpv. 1 – che i patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non far uso di espressioni ingiuriose o offensive (cfr. anche l'art. 25 CAvv). In caso di mancanza a tali doveri il giudice può deferire il patrocinatore all'autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC e 43 LAvv). Per non intralciare la libertà d'espressione e di critica sui fatti della causa e sulla condotta del processo, libertà che sgorga dal diritto d'essere sentito e che compete non solo alle parti ma anche agli avvocati, il limite delle convenienze deve nondimeno rimanere relativamente flessibile, nel senso che vanno sanzionate solo le violazioni non necessarie per la difesa del cliente o le formulazioni inutilmente offensive (Poudret, op. cit., vol. I, pag. 191 con richiami di giurisprudenza). L'inflizione di misure disciplinari non deve dipendere, in sostanza, dalla suscettibilità del singolo magistrato.
Nel caso in esame i rimproveri mossi al Pretore dall'avv. __________ __________ non mancano di insipienza. Come sottolinea il primo giudice, non è dato a divedere quale ruolo avrebbe dovuto assumere l'Ufficio di esecuzione nell'emanazione di un decreto di trattenuta salariale, sicché le allusioni del patrono ad asserite provocazioni del Pretore (“col sorrisino sulle labbra”) o a pretese anticipazioni del giudizio si rivelano mere illazioni dovute a imperizia del legale stesso. Il monito al Pretore, poi, affinché non interpretasse la nota lettera “unicamente quale sfogo personale”, ma provvedesse affinché “simili episodi” non avessero più a ripetersi denota una disinvoltura fuori posto (ancorché non insultante, contrariamente a quanto reputa il Pretore), dovuta all'equivoco in cui il legale versava per propria inavvertenza. Se invece di trarre conclusioni affrettate sul comportamento del Pretore avesse consultato la procedura applicabile a una richiesta di trattenuta salariale, il patrono avrebbe costatato d'acchito l'estraneità dell'Ufficio di esecuzione. La diffida ai debitori dell'art. 177 CC è bensì una misura di esecuzione forzata, ma sui generis (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 296 n. 705). Ci si può domandare, certo, se la leggerezza del legale non giustifichi un deferimento all'autorità disciplinare. Sia come sia, l'art. 69 cpv. 2 CPC non pone scadenze a tal fine. Il Pretore potrà ancora agire in tal senso, quindi, dopo l'emanazione del presente giudizio.
Rimane il fatto che il decreto impugnato non risulta corroborato, come rileva l'appellante, da alcuna base legale. E risulta ancora meno sostenibile ove si consideri che l'art. 6 par. 3 lett. c CEDU garantisce a ogni accusato – tra l'altro – il diritto a un difensore di propria scelta. Ora, secondo la giurisprudenza più recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art. 6 CEDU si applica in linea di principio anche alle procedure di carattere esecutivo (Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ª edizione, pag. 249 n. 390). Non constano precedenti in cui siano state ravvisate deroghe all'art. 6 par. 3 lett. c CEDU che giustificassero di imporre a una parte la sostituzione del patrocinatore di fiducia. Se mai la parte si è dovuta separare dal proprio avvocato in seguito a sanzioni disciplinari adottate nei confronti di quest'ultimo, ma non per coercizione diretta. La responsabilità del modo in cui un legale di fiducia gestisce gli interessi del cliente, del resto, incombe al legale medesimo. Né lo Stato né il giudice devono sostituirvisi. Una volta di più, pertanto, il decreto impugnato non resiste alla critica.
Il Pretore motiva l'ingiunzione al convenuto di sostituire l'avvocato __________– come detto – anche con la necessità di salvaguardare il bene delle due figlie minorenni coinvolte nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Stando al primo giudice “il procedimento in esame ha una valenza umana e giuridica assai delicata ed i consigli di un patrocinatore avvertito possono essere assai preziosi” (decreto, pag. 3 in fondo). A prescindere dal fatto però che il Pretore non indica concretamente in quali mancanze sarebbe incorso l'avvocato Bianchetti verso le figlie del cliente, una parte non può seriamente essere costretta a cambiare patrocinatore – ammesso e non concesso che ciò sia teoricamente possibile – solo perché tale patrocinatore non appare in grado di “consigliare” il cliente conformemente agli interessi della prole. Tutt'al più, per motivi gravi, il giudice può istituire in favore di figli minorenni una curatela a norma dell'art. 146 CC (applicabile per analogia anche a misure protettrici dell'unione coniugale: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 8 ad art. 146/147; Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 9 ad art. 146), ma non può menomare i diritti formali delle parti a un equo processo. Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento e che il decreto impugnato va annullato.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Se non che, __________ __________ si è astenuta dal postulare il rigetto dell'appello e non può essere considerata “soccombente” (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al pagamento di alcunché (loc. cit.). In concreto non vi è quindi alcun “soccombente” che possa essere tenuto al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il decreto impugnato è annullato.
Non si prelevano oneri processuali né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione:
– avv. dott. __________ __________, __________o;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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