AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.43
Data decisione, Autorità: 11.05.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00043
Lugano 11 maggio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (rapporti vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione dell'8 ottobre 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione ereditaria fu __________ __________, composta della Parrocchia di __________ e dell' Associazione
__________ __________ __________ a __________ (patrocinate dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 28 febbraio 2001 con cui il Pretore ha accolto un'istanza di misure cautelari presentata dall'attore con la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 12 marzo 2001 presentata dalla Parrocchia di __________ e dall'Associazione __________ __________ __________ __________ __________ a __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFP di , sezione __________ -, sulla quale sorge un fabbricato, contiguo a un altro edificio posto sulla particella n. __________, che appartiene alla Parrocchia di __________ e all'Associazione __________ __________ __________ __________ __________ a __________, formanti la comunione ereditaria fu __________ __________, deceduta nel 1979. Da allora tale casa è rimasta disabitata.
B. Constatate infiltrazioni d'acqua nel suo stabile, l'8 ottobre 1999 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse alla Parrocchia di __________ e all'Associazione __________ __________ __________ __________ __________ a __________ di “eseguire tutte le misure necessarie ad impedire il verificarsi del danno (possibile crollo parziale dell'edificio particella n. __________e ulteriore deterioramento delle strutture lignee della particella n. __________5), e meglio come verrà stabilito dalla perizia giudiziaria”, esigendo inoltre un risarcimento di fr. 13'105.80 con interessi. In via cautelare egli ha chiesto che i convenuti fossero tenuti “ad eseguire tutte le misure urgenti e necessarie a impedire il verificarsi del danno (possibile crollo parziale dell'edificio particella n. __________e ulteriore deterioramento delle strutture lignee della particella n. __________), in particolare il rifacimento del tetto e della copertura della casa mappale __________ RFP __________ ”.
C. All'udienza del 9 novembre 1999, indetta per la discussione delle misure cautelari, i convenuti si sono opposti alla misura. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 29 febbraio 2000 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo con decreto del 28 febbraio 2001, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per impedire possibili crolli nell'edificio dell'istante ed evitare ulteriori deterioramenti alle strutture lignee del loro stabile, in particolare rifacendo il tetto della casa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere solidalmente all'attore fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il predetto decreto sono insorti la __________ di __________ e l'Associazione __________ __________ __________ di __________ __________ in __________ con un appello del 12 marzo 2001 nel quale chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, di respingere la domanda cautelare e di riformare il decreto pretorile di conseguenza. Il 21 marzo 2001 la presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2001 __________ __________ ha proposto di respingere l'appello.
E. Nel frattempo, il 22 marzo 2001, il giudice delegato di questa Camera ha ordinato un'ispezione degli immobili appartenenti alle parti. Sulle risultanze del sopralluogo, compiuto il 25 aprile 2001, le parti hanno rinunciato a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ha decretato i provvedimenti litigiosi dopo avere valutato secondo il suo libero apprezzamento un verbale di constatazione redatto dall'arch. __________ __________, prodotto dall'attore, e le risultanze dell'istruttoria cautelare. Pur rilevando che il professionista non aveva accertato direttamente l'origine delle infiltrazioni e non escludeva altre cause, il primo giudice ha ritenuto plausibile che l'umidità provenga dall'edificio dei convenuti, passando per il tetto. Egli ha pertanto ordinato ai convenuti – come si è accennato – di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per impedire crolli nell'edificio dell'attore e per evitare l'ulteriore deterioramento delle strutture lignee del loro immobile, in particolare rifacendo il tetto della casa.
Gli appellanti censurano anzitutto la generica formulazione del dispositivo impugnato, che non definisce concretamente i provvedimenti da adottare. Fanno valere inoltre che a due anni dall'allestimento del citato verbale di constatazione non si è verificato alcun danno né tanto meno alcun crollo e rimproverano allo specialista di essersi limitato a generiche constatazioni, senza eseguire alcun accertamento sulla loro proprietà, neppure ispezionata. Sostengono infine che il decreto provvisionale anticipa il merito della lite, anche perché dopo il rifacimento del tetto sarà impossibile stabilire la provenienza delle infiltrazioni.
In concreto il Pretore ha ordinato ai convenuti, come si è visto, di “adottare tutte le misure urgenti e necessarie per impedire il verificarsi del possibile crollo parziale dell'edificio particella n. RFP di __________ sezione __________ - e dell'ulteriore deterioramento delle strutture lignee dello stabile mappale n. __________, in particolare di eseguire il rifacimento del tetto e della copertura della casa mappale n. __________”. Ci si può seriamente domandare se un'ingiunzione tanto vaga e generica possa esse eseguita. Nella misura in cui impone ai convenuti di rifare il tetto della loro casa, in ogni modo, essa risulta sufficientemente chiara ai fini un'eventuale esecuzione civile. Giova quindi vagliare le altre argomentazioni degli appellanti.
L'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di provvedimenti cautelari a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
Dal fascicolo processuale risulta che già nell'agosto 1985 l'attore aveva lamentato infiltrazioni nella sua abitazione e aveva chiesto ai vicini di rimediare alle condizioni del loro stabile per contenere i danni (doc. F). Nella sua risposta la Parrocchia di __________ aveva comunicato l'imminente definizione della destinazione del fondo (doc. G). Nel 1998 l'attore, rivolgendosi al Municipio di __________, ha denunciato lo stato precario dell'edificio vicino e ha chiesto un sopralluogo in presenza dei proprietari (doc. H). All'ispezione del 3 agosto 1998, indetta dall'autorità comunale, si è constatata la pericolosità del fabbricato e la necessità di rifare il tetto con la posa di nuove grondaie (doc. M). Il 2 settembre 1998 il Municipio di __________ ha fissato all'esecutore testamentario della successione fu __________ __________ un termine fino al 30 novembre 1998 per eliminare i pericoli che incombevano sull'attiguo sentiero comunale (doc. O). Constatata l'infruttuosità delle sue iniziative e la fallita intesa sulla designazione di un perito per accertare le cause delle infiltrazioni (doc. P), l'attore ha incaricato l'arch. __________ __________, che il 21 maggio 1999 ha consegnato una relazione (doc. Q). Sulla base di tale referto, l'8 ottobre 1999, l'attore ha promosso l'attuale azione.
In concreto ci si può chiedere se l'istante abbia sufficientemente reso verosimile l'urgenza del postulato intervento cautelare, tanto più se si pensa che – come detto – fin dal 1985 erano apparse infiltrazioni nel suo stabile. Né l'istante pretende che la situazione sia peggiorata dopo di allora. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa, l'appello dovendo essere accolto già per i motivi in appresso.
Dagli atti si evince che sul soffitto del soggiorno dell'attore, situato al pianterreno dell'abitazione, nei giorni di pioggia si formano macchie di umidità (doc. Q, pag. 2 e fotografie 1 e 2 allegate). Durante il sopralluogo indetto da questa Camera si è accertato tuttavia che, nonostante il tempo piovoso, sul soffitto in questione non vi erano tracce, né vi erano chiazze sui soffitti dei locali superiori. Per quanto riguarda l'immobile degli appellanti, si è accertato che l'orditura del tetto è vetusta, così come vecchie sono le tegole. Non è stata notata tuttavia alcuna infiltrazione specifica, tant'è che il muro divisorio dei due stabili era asciutto. Inoltre, benché dal locale sopra il soggiorno dell'attore si potesse vedere il tetto, poiché parte dei soffitti dei piani superiori “in catinelle” sono sbrecciati, non vi era caduta d'acqua. L'ispezione ha permesso di accertare per altro che il soggiorno dello stabile appartenente all'attore è adiacente alle cantine (doc. Q, pag. 1), che tali cantine sono a ridosso della montagna, che hanno un soffitto a volta, che sono in pietra naturale (quella dell'attore), rispettivamente in mattonelle di cotto (quella dei convenuti), e che il locale sopra la volta della cantina dei convenuti è in terra battuta (sopralluogo del 25 aprile 2001).
Ora, con le fotografie agli atti l'istante ha reso verosimile il manifestarsi di umidità nella sua abitazione (ancorché non rilevata durante il sopralluogo). Altrettanto non si può dire invece della provenienza. Certo, è possibile che le chiazze in questione siano dovute all'acqua piovana che penetra attraverso il tetto dell'abitazione dei convenuti. È anche possibile però, come ha rilevato l'architetto __________, che le tracce possano provenire dalla strada verso montagna (verbale del 31 gennaio 2001, pag. 2), oppure da un pluviale rotto dal quale fuoriesce acqua sulla strada medesima (deposizione __________ __________ del 14 dicembre 1999, pag. 2). L'architetto __________ ha escluso che si tratti di umidità ascendente per capillarità o proveniente dal terreno, ma a prescindere il fatto che egli non ha eseguito accertamenti particolari, ciò non spiega perché solo il soffitto del soggiorno dell'attore presenti tracce d'umidità. Se, come egli sostiene, l'acqua penetrasse dal tetto e lungo muro divisorio raggiungesse la volta della cantina, diffondendosi sulla trave in legno del solaio del soggiorno e nell'intonaco (doc. Q, pag. 2), non si spiega perché non vi siano macchie di umidità sui soffitti dei locali soprastanti il soggiorno dell'attore né sul muro divisorio sotto il tetto dei convenuti.
Si aggiunga che gli unici locali interessati dall'umidità sono, appunto, il soggiorno e la cantina dell'attore, ragione per cui è anche possibile che l'acqua si infiltri direttamente dalla strada retrostante, impregnando il pavimento del locale superiore alla cantina (in terra battuta), oppure penetri direttamente dalla montagna. Nella situazione descritta non si può concludere già a un sommario esame che gli inconvenienti lamentati dall'attore siano dovuti al tetto dei vicini. Non che l'azione come tale sia sprovvista di esito favorevole. In mancanza di accertamenti tecnici più precisi e di indagini più approfondite la decisione di imporre ai convenuti il rifacimento del tetto già in via cautelare appare nondimeno una misura sproporzionata, che precorre addirittura il merito della lite. Pericoli di crolli non appaiono imminenti. Le solette ai vari piani dello stabile dei convenuti denotano invero qualche cedimento, ma durante il sopralluogo si è potuto accertare che l'orditura del tetto, ancorché vetusta, non è cadente. Né l'arch. __________ __________ ha avuto modo di visitare lo stabile degli appellanti. Di conseguenza egli non ha potuto verificare direttamente l'effettivo stato delle strutture orizzontali (verbale del 31 gennaio 2000, pag. 1). Per quanto riguarda altri eventuali interventi – meno incisivi – che non siano il rifacimento dell'intero tetto, l'istante non ne ha prospettato alcuno. Dato che l'origine delle infiltrazioni non è chiara, non è del resto nemmeno possibile prefigurare interventi precisi. Ciò posto, l'appello si rivela provvisto di buon diritto e il decreto impugnato va riformato di conseguenza.
Spese e ripetibili, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del giudizio odierno impone anche la modifica del pronunciato sugli oneri di prima sede, che seguono la medesima sorte.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alle controparti fr. 1'000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 320.–
b) spese fr. 80.–
fr. 400.–
già anticipati dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alle appellanti fr. 1'500.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione a:
– lic. iur. __________ __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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