AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.40
Data decisione, Autorità: 14.04.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00040
Lugano 14 aprile 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause .._____ (iscrizione provvisoria e definitiva di ipoteca legale con azione creditoria) e OA.2000.00351 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promosse con petizioni del 23 dicembre 1998 e 9 giugno 2000 dalla
Comunione dei comproprietari del Condominio “__________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
ing. __________ __________. __________, __________,
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 gennaio 2001 dal convenuto nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 23 dicembre 1998 la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” (particella n. __________ RFD di __________) ha convenuto il comproprietario __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo il versamento di fr. 46'149.70 per oneri condominiali arretrati e l'iscrizione di un'ipoteca legale per lo stesso importo a carico della proprietà per piani n. __________. In via cautelare l'attrice ha postulato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, domanda che il Pretore ha accolto inaudita parte con decreto del 24 dicembre 1998. Nella sua risposta di merito, del 7 giugno 1999, __________ . __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha preteso il rimborso di fr. 6'209.10, fr. 59'290.– e fr. 15'995.35 per contributi e spese a suo dire versati in eccedenza. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni, l'attrice avversando la domanda riconvenzionale (inc. ..). Nel frattempo, il
9 giugno 2000, la Comunione dei comproprietari del “Condomi-nio __________ ” ha di nuovo convenuto __________ __________ davanti al medesimo Pretore postulando il versamento di fr. 66'034.45 per altri contributi condominiali arretrati. Nella sua risposta del 25 settembre 2000 il convenuto si è opposto alla petizione e nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito il loro punto di vista (inc. ..__________).
B. Il 28 dicembre 2000 il Pretore ha respinto un'istanza di rinvio dell'udienza preliminare, indetta per entrambe le cause il 17 gennaio 2001, presentata il 22 dicembre 2000 dal convenuto. Contro tale diniego __________ . __________ è insorto con un “ricorso” del 5 gennaio 2001 a questa Camera nel quale ha chiesto l'annullamento dell'udienza preliminare, la ricusazione del Pretore e l'assistenza nella ricerca di un patrocinatore. Statuendo il 12 gennaio 2001, questa Camera ha dichiarato irricevibile il “ricorso”, trattato come appello, e ha trasmesso gli atti al Pretore perché considerasse il rimedio giuridico come istanza di ricusa e promuovesse il relativo scambio di atti scritti (inc. ..).
C. Preso atto di ciò, il 6 marzo 2001 il Pretore ha rilevato che i motivi addotti dall'interessato non giustificavano la sua astensione e ha ritrasmesso gli atti a questa Camera. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2001, inoltrate al Pretore, la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” dichiara di opporsi all'istanza, che propone di dichiarare irricevibile. Convocate all'udienza del 6 aprile 2001 davanti a questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il Pretore medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
L'istante afferma in sintesi che, complice l'arbitrarietà della giustizia ticinese, da vent'anni si promuovono ingiustificate azioni legali nei suoi confronti. Egli sostiene che il Pretore ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza preliminare nella nota causa con toni arroganti, e chiede la ricusa dell'intera Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che è prevenuta e lo maltratta da due decenni. Ciò premesso, l'istanza in esame deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27).
Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).
a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).
b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
In concreto l'istante ha postulato il 22 dicembre 2000 il rinvio dell'udienza preliminare. In casi del genere il Pretore decide con ordinanza, secondo il suo potere discrezionale, valutando se il rinvio è giustificato, tempestivo e compatibile con il seguito del processo (art. 136 cpv. 2 e 3 CPC). Ora, nell'ordinanza del 28 dicembre 2000 non è dato a divedere – contrariamente all'opinione dell'istante – alcun atteggiamento o tono arrogante del magistrato, tanto meno se si pensa che quest'ultimo ha semplicemente confermato la data dell'udienza per il 17 gennaio 2001. Del resto, il Pretore non aveva alcun obbligo di motivare l'ordinanza (art. 286 cpv. 3 CPC). Ne segue che per questo solo fatto non si ravvisa alcuna prevenzione da parte del primo giudice.
L'istante asserisce inoltre che da vent'anni egli è maltrattato dalla Pretura, prevenuta nei suoi riguardi. Stessero così le cose, ci si potrebbe chiedere se la domanda non sia tardiva, il Tribunale federale avendo già avuto modo di precisare che una ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). Sia come sia, la questione può rimanere aperta poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è destinata all'insuccesso.
L'interessato non indica episodi concreti suscettibili di denotare una qualsiasi inimicizia del Pretore nei suoi confronti. È vero che la sistematica pronuncia di decisioni sfavorevoli nei confronti di una parte può destare in quest'ultima una soggettiva parvenza di prevenzione. È notorio però che tra il 1983 e il 2001 l'istante è stato parte ad almeno una trentina di procedimenti civili giudicati in secondo grado dalle Camere civili del Tribunale di appello e che l'esito di tali giudizi non adombra alcun elemento atto a far ritenere il magistrato prevenuto agli occhi di una persona ragionevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). Intanto le cause di cui si è occupato il Pretore in questione sono 17, le altre essendo state giudicate da altri magistrati. In due occasioni il Pretore ha accolto – in tutto o in parte – le azioni dell'istante, in un altro caso ha respinto un'eccezione della controparte e in un ulteriore caso ha parzialmente respinto un'azione promossa nei confronti di lui. Per quanto riguarda tali procedure, dalle quali l'istante è uscito in tutto o in parte vittorioso, non si scorge prevenzione di sorta. Per quel che è delle altre, solo in tre casi la decisione negativa del Pretore nei confronti dell'interessato è stata riformata in appello. Il che non basta manifestamente a sostanziare prevenzione. Del resto, quand'anche il Pretore avesse errato ripetutamente (e non solo tre volte), ciò non basterebbe a suffragare una domanda di ricusazione, poiché sentenze erronee possono essere impugnate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere, come si è visto, non si ravvisano nella fattispecie. È possibile che l'istante sia soggettivamente convinto di avere subìto ingiustizie, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi. Ne segue che l'istanza è destinata all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che si è costituita all'udienza del
6 aprile 2001 davanti a questa Camera, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte
fr. 800.– per ripetibili di appello.
– __________ __________. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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