AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.38
Data decisione, Autorità: 12.04.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00038
Lugano, 12 aprile 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sulla “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001 presentata da
__________ __________ __________ __________ e __________ __________ , __________ -
riguardo alla decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile
e alla sentenza emanata su ricorso il 28 dicembre 2000 da questa Camera in merito alla trascrizione di un matrimonio estero nel registro svizzero delle famiglie (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la “dichiarazione di nullità”;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 dicembre 2000 questa Camera ha accolto un ricorso introdotto da __________ __________ __________ e __________ __________ contro una decisione emessa il 4 febbraio 1998 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, riconoscendo il matrimonio contratto all'estero dai ricorrenti e disponendone l'iscrizione nel registro delle famiglie di Lugano (inc. ..__________);
che in esito a tale giudizio non sono state riscosse tasse o spese né sono state assegnate ripetibili;
che un ricorso di diritto amministrativo presentato dai ricorrenti il 12 febbraio 2001 al Tribunale federale contro la mancata assegnazione di ripetibili è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 15 marzo 2001;
che __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno inoltrato a questa Camera una “dichiarazione di nullità” del 1° marzo 2001 nella quale chiedono di dichiarare nulla la decisione emanata il
4 febbraio 1998 dall'autorità di vigilanza e tutta la successiva procedura di ricorso svoltasi davanti al Tribunale di appello;
che un'istanza di ricusazione introdotta il 7 marzo 2001 da entrambi i coniugi nei confronti dei giudici di appello che hanno statuito sul loro ricorso è stata respinta da questa Camera, composta di altri magistrati, con sentenza del 10 aprile 2001 (inc. ..__________);
che nulla osta, ciò premesso, all'emanazione del giudizio sulla “dichiarazione di nullità”, l'autorità di vigilanza – cui __________ __________ __________ e __________ __________ __________ hanno inviato direttamente un esemplare di tale “dichiarazione” – non avendo formulato osservazioni a questa Camera;
e considerando
in diritto: che la richiesta di dichiarare nulla la decisione emessa il 4 febbraio 1998 dall'autorità di vigilanza si rivela d'acchito priva d'oggetto, a prescindere da qualsiasi rimedio ora esperibile, tale decisione essendo stato sostituita – appunto – dalla sentenza riformatoria pronunciata il 28 dicembre 2000 da questa Camera;
che per quanto riguarda la sentenza emessa da questa Camera, ultimo grado di giurisdizione cantonale (art. 32 cpv. 2 vLAC e 32 cpv. 3 LAC, art. 423 cpv. 3 vCC e 424 cpv. 3 CPC), essa è suscettibile solo di revisione o di interpretazione, unici rimedi previsti dalla legge di procedura per le cause amministrative contro sentenze passate in giudicato (art. 35 e 40);
che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i titoli esplicitamente enunciati dagli stessi art. 35 e 40 LPAmm;
che nessun ordinamento processuale ticinese prevede, invece, “dichiarazioni di nullità” o istituti consimili;
che in concreto gli interessati non evocano il minimo argomento atto a suffragare una domanda di revisione o di interpretazione contro la sentenza di appello, sicché la “dichiarazione di nullità” non può nemmeno essere interpretata a tale stregua;
che, del resto, gli interessati non avrebbero alcun interesse legittimo a far dichiarare nulla una sentenza loro favorevole, senza la quale il loro matrimonio non sarebbe stato iscritto nel registro delle famiglie;
che nelle circostanze descritte l'atto in esame si rivela già a prima vista inammissibile;
che giovi nondimeno aggiungere, a titolo meramente abbondanziale, come la procedura seguita nel caso specifico non sia né nulla né annullabile;
che infatti, giusta l'art. 32 cpv. 1 LDIP, una decisione o un documento straniero concernente lo stato civile è iscritto nei registri svizzeri solo “se così dispone l'autorità di vigilanza”;
che una decisione negativa dell'autorità di vigilanza può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria, come è avvenuto nella fattispecie, sicché non si vede assolutamente di quale vizio sarebbe inficiata la procedura ormai conclusa;
che gli oneri processuali del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAmm), ciò che rende superata la richiesta d'anticipo rivolta agli interessati il 6 marzo 2001 da questa Camera, la tassa di giustizia e le spese dovendo essere versate a titolo definitivo (e non solo in garanzia dei costi presunti);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è priva di oggetto, la “dichiarazione di nullità” è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di __________ __________ __________ e di __________ __________ __________ in solido.
– __________ __________ , __________ -;
– __________ __________ , __________ -;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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