AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.37
Data decisione, Autorità: 05.11.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00037
Lugano, 17 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (divorzio su richiesta comune: assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
3 novembre 2000 da
__________ __________, __________. __________, e __________ __________, nata __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 marzo 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto di assistenza giudiziaria riguardante __________ __________ emesso il 20 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona e contro il giudizio sulle spese contenuto nella sentenza di divorzio emanata dal Pretore quello stesso giorno;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1969) e la moglie __________ nata __________ __________ (1973), cittadina spagnola, hanno introdotto una richiesta comune del __________ novembre 2000 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro con__________ il 22 agosto 1997. La clausola n. 6 della convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva:
Tasse e spese a carico dello Stato, ritenuto che alternativamente alla moglie o al marito venga concessa l'assistenza giudiziaria; in caso contrario a carico del marito, il quale corrisponderà alla moglie a titolo di provvigione ad litem l'importo di fr. 2000.–.
La medesima conclusione figurava nella domanda n. 3 della richiesta comune.
B. All'udienza del 6 dicembre 2000 il Pretore, sentiti i coniugi separatamente e insieme, ha accertato che la volontà di divorziare era frutto di una libera scelta e che la convenzione prodotta poteva essere omologata. Ha impartito loro pertanto il termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 13 febbraio 2001 __________ e __________ __________ hanno poi confermato tanto loro volontà di divorziare quanto il contenuto della convenzione.
C. Il Pretore ha conferito a __________, il 20 febbraio 2001, l'assistenza giudiziaria limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e spese. Statuendo nel merito il giorno stesso, egli ha pronunciato lo scioglimento il matrimonio. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è stata definita – nei motivi della sentenza – “evasa con l'esenzione dal pagamento di tasse e spese di giustizia, ritenuto che il marito le corrisponderà la provvigione ad litem prevista nella convenzione”. La clausola
n. 6 della convenzione sugli effetti del divorzio è stata omologata in un dispositivo n. 2.5 così formulato:
Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di provvigione ad litem l'importo di fr. 2000.–.
Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate (dispositivo n. 3).
D. Contro il decreto che riguarda l'assistenza giudiziaria della moglie e la sentenza del 20 febbraio 2001 __________ __________ è insorto a questa Camera il 2 marzo 2001. Egli insta perché, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello, il decreto in questione e il dispositivo n. 2.5 della sentenza siano riformati nel senso di porre gli oneri processuali a carico dello Stato e di concedere a entrambe le parti l'assistenza giudiziaria, annullando il dispositivo n. 3. __________ __________ non ha inoltrato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto con cui il Pretore ha ammesso __________ __________ al beneficio dell'assistenza “limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e spese giudiziarie” non è stato impugnato dalla destinataria (art. 158 cpv. 2 CPC). Il marito non è leso personalmente nei suoi diritti e non ha alcun interesse giuridicamente protetto a ricorrere. Nella misura in cui riguarda il decreto, l'appello va dichiarato irricevibile.
In caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere appellato soltanto per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura (art. 422c cpv. 1 CPC). A tale restrizione sfuggono i dispositivi che omologano le conseguenze pattuite dai coniugi (I CCA, sentenza del 26 luglio 2001 in re S., consid. 5). Nella misura in cui l'appellante censura – per quanto lo concerne direttamente – il modo in cui è stata approvata la clausola n. 6 relativa alla convenzione sugli effetti del divorzio, il ricorso è quindi proponibile.
L'appellante fa valere di avere offerto alla moglie la nota provvigione ad litem di fr. 2000.– (clausola n. 6 della convenzione) solo in subordine, nell'ipotesi in cui l'assistenza giudiziaria fosse stata negata a tutt'e due. Se non che, egli rileva, in concreto la moglie ha parzialmente fruito di tale beneficio, essendo stata liberata dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre per quel che lo riguarda personalmente il Pretore neppure ha giudicato sull'assistenza giudiziaria, condannandolo semplicemente a versare la provvigione. Sta di fatto – egli continua – che con un reddito di appena fr. 1217.80 mensili non gli è data la possibilità di erogare un simile importo. Donde la richiesta di riformare il dispositivo n. 2.5 della sentenza impugnata e, di riflesso, il dispositivo n. 3 in cui il Pretore si è limitato a prescindere dalla riscossione di oneri processuali, compensando le ripetibili.
L'obbligo di corrispondere una provvigione ad litem in favore del coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento), per altri dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza). Comunque si opini al proposito (v. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC), tale obbligo costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137), non una conseguenza del divorzio. E così era, del resto, anche nel vecchio diritto (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 259 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Ne segue che il dispositivo n. 2.5 della sentenza impugnata, con cui il Pretore ha condannato l'appellante a stanziare la citata provvigione di fr. 2000.–, non riguarda il merito, ma ha semplice natura provvisionale.
Le misure provvisionali in cause di separazione o di divorzio sono emanate con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 con richiamo all'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC) appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Poco importa che nella fattispecie il Pretore abbia statuito sulla provvigione ad litem insieme con il merito. È vero che ciò fuorvia e pregiudica la sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ridotti a 10 giorni per rapporto ai 20 della procedura ordinaria, ma non sarebbe ammissibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato unico. Ciò non toglie che in concreto il giudizio impugnato, intimato il 20 febbraio 2001, sia stato notificato al più presto il 21 febbraio 2001, sicché il termine di 10 giorni non è decorso prima del 5 marzo successivo (il 3 marzo 2001 cadeva di sabato). La tempestività dell'appello non fa quindi dubbio nemmeno sotto questo profilo.
Gli oneri di una causa di separazione o di divorzio sono per principio a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger in: op. cit., n. 53 ad art. 137 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Le parti devono quindi far fronte da sé – con il loro reddito e la loro sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha il diritto di ottenere in via provvisionale un adeguato sussidio all'altro coniuge. Tutto ciò presuppone tuttavia che l'unione coniugale sia dotata di mezzi sufficienti, rispettivamente che un coniuge sia in grado di sovvenzionare l'altro. Nella fattispecie l'appellante contesta tale circostanza, invocando la documentazione (compreso il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria) da egli sottoposta al Pretore il 13 febbraio 2001. La questione è di sapere, nelle condizioni descritte, se l'appellante sia in grado di versare fr. 2000.– provvisionalmente alla moglie e di retribuire, per quanto lo concerne, il patrocinatore comune.
L'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC dispone che le sentenze e i decreti devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi. Tale esigenza coincide essenzialmente con i requisiti formali che l'art. 4 vCost. poneva alla motivazione dei giudizi in genere (DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I 57 consid. 2c con rinvii, 119 Ia 269 consid. 4d). Al destinatario dev'essere dato modo, in altri termini, di sapere perché il giudice ha deciso in un senso piuttosto che in un altro, di capire perché le sue argomentazioni non siano state condivise e di valutare con conoscenza di causa se deferire il caso all'autorità superiore, la quale deve poter esercitare a sua volta il proprio controllo giurisdizionale. Il rispetto di simili premesse costituisce un imperativo d'ordine (lo stesso art. 285 cpv. 1 lett. e CPC commina la sanzione della nullità, che a norma dell'art. 142 cpv. 2 CPC va rilevata d'ufficio): un giudicato carente di motivazione, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo indipendentemente dalla sua fondatezza (cfr. DTF 116 Ia 54 consid. 2, 115 Ia 305 consid. 6b).
Nel caso precipuo si cercherebbe invano di sapere perché, contrariamente a quanto si pretende nell'appello, l'appellante abbia risorse sufficienti per versare la provvigione ad litem di fr. 2000.– e di pagare la propria quota degli oneri di patrocinio. Il dispositivo n. 2.5 della sentenza non è corredato della benché minima motivazione, l'unico accenno riferendosi alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie. Certo, l'appellante propone che questa Camera statuisca essa medesima in luogo e vece del Pretore sulla sua richiesta di assistenza. Non spetta però a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, tanto meno ove si consideri che, dandosi atti nulli, il rinvio degli atti in prima sede è esplicitamente previsto anche dall'art. 326 lett. a CPC. Ne deriva che il consid. 2.5 della sentenza impugnata va dichiarato nullo (art. 285 cpv. 1 lett. e CPC) e la causa ritornata al Pretore perché statuisca sull'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, rispettivamente motivi l'obbligo di versare la provvigione ad litem.
L'originale della convenzione sugli effetti del divorzio versata agli atti (doc. D) reca invero svariate manipolazioni a matita. La prima parte della clausola n. 6, in particolare, risulta barrata da tratti orizzontali che lasciano solo la frase “Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di provvigione ad litem l'importo di fr. 2000.–”. Chi abbia praticato siffatte modifiche non è dato di sapere. Il verbale dell'udienza tenutasi il 6 dicembre 2000 non allude ad alcun cambiamento del testo originale, né agli atti risultano altri documenti che giustifichino tali interventi, né consta che il marito abbia mai rinunciato all'assistenza giudiziaria. Non è il caso per altro di approfondire simili perplessità, il dispositivo n. 2.5 della sentenza dovendo essere annullato indipendentemente dalle predette manipolazioni. Il Pretore non tollererà ad ogni modo, in futuro, che alcuno apporti modifiche ad atti di causa senza che ciò trovi puntuale riscontro nel verbale.
L'appellante chiede infine che, oltre al dispositivo n. 2.5, si annulli anche il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (“Non si prelevano tasse né spese, ripetibili compensate”). Non se ne vede il motivo. Nella misura in cui il Pretore ha rinunciato a riscuotere oneri processuali, l'appellante non subisce alcun pregiudizio. Quanto alle ripetibili, egli non pretende che la moglie debba versargliene. Per quel che è infine dell'assistenza giudiziaria, essa non esonera il giudice dallo statuire sugli oneri e le ripetibili. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la parziale soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 2 CPC), il quale ottiene causa vinta – ma solo sul principio – per quanto riguarda il dispositivo n. 2.5 della sentenza impugnata. Anche a tale proposito nondimeno l'esito dell'appello rimane incerto, il Pretore non essendo tenuto né a concedere all'interessato assistenza giudiziaria né a soprassedere, statuendo con decreto motivato, alla provvigione ad litem. Tutto ben ponderato, si giustifica dunque di addebitare all'appellante metà degli oneri processuali, senza diritto a ripetibili, visto appunto il grado di soccombenza. Quanto all'altra metà degli oneri processuali, se ne prescinde dall'incasso, __________ __________ essendosi astenuta dal postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante nell'attuale sede, la domanda merita accoglimento. Intanto perché il gravame si dimostra, almeno in parte, provvisto di buon diritto (art. 157 CPC). Inoltre perché la ristrettezza economica dell'appellante appare manifesta (art. 155 CPC): con un reddito fiscalmente accertato di fr. 28 000.– lordi annui, pari a fr. 2333.– mensili (tassazione 1999/2000 allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria), egli deve far fronte invero al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili al momento della tassazione), al canone di locazione (fr. 1300.– mensili), al premio della cassa malati (fr. 171.10 mensili), a quello dell'assicurazione domestica (fr. 29.90 mensili) e a quello dell'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 16.95 mensili), per complessivi fr. 2542.95 mensili (documenti allegati alla citata richiesta di assistenza giudiziaria, del 13 febbraio 2001). Un'altra questione è sapere se l'appellante non potesse chiedere alla moglie un'adeguata provvigione ad litem, l'assistenza giudiziaria essendo – come si è spiegato (sopra, consid. 6) – un beneficio meramente sussidiario. Data la particolarità del caso, in cui apparentemente nessuna delle parti ha contribuito a provocare la nullità del dispositivo n. 2.5, una soluzione del genere offenderebbe tuttavia il sentimento di equità. Non è il caso pertanto di vagliarla oltre.
Si aggiunga nondimeno, a scanso di equivoci, che quanto si è appena detto non precorre in alcun modo la decisione del Pretore. Statuendo sull'assistenza giudiziaria postulata dal marito nella causa di divorzio egli dovrà domandarsi in effetti se, prima di sollecitare il gratuito patrocinio dello Stato, il marito non dovesse chiedere una provvigione ad litem alla moglie. Essa ha un reddito fiscalmente accertato di fr. 39 325.– lordi annui (tassazione 1999/2000 allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria del marito), pari a circa fr. 2900.– netti mensili (certificato municipale della moglie per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, primo foglio in fondo). Tenuto conto del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili a quel momento), del canone di locazione (fr. 750.– mensili), del premio della cassa malati (fr. 211.20 mensili), di quello per l'assicurazione domestica (fr. 8.75 mensili) e di un'indennità di trasferta di fr. 150.– mensili (certificato predetto, secondo foglio in alto), si ottiene un totale di fr. 2150.– mensili arrotondati. Anche cumulando un aggravio fiscale di fr. 300.– mensili, la somma non eccede fr. 2450.– mensili, donde una disponibilità di circa fr. 450.– mensili (arrotondati). Certo, la moglie espone spese di automobile per complessivi
fr. 520.25 mensili (rimborso del debito fr. 248.10, assicurazione fr. 222.15, imposta di circolazione fr. 50.–), ma non ha reso verosimile alcuna necessità di usare il veicolo a scopo professionale. Non è fuori luogo domandarsi pertanto se tali spese debbano ritenersi prioritarie per rapporto ai costi dovuti alla causa di divorzio. Sia come sia, non spetta a questa Camera anticipare il giudizio del Pretore, il quale statuirà liberamente anche a tale riguardo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto di assistenza giudiziaria riguardante __________ __________, l'appello è irricevibile.
Nella misura in cui è diretto contro la sentenza di merito, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.5 della sentenza è dichiarato nullo e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per metà a carico dell'appellante. Non si riscuote l'altra metà degli oneri processuali né si assegnano ripetibili.
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________a.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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