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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.34
Data decisione, Autorità: 13.06.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00034
Lugano 13 giugno 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____/R..____ (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ e __________ __________, __________, con __________ , __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ -, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 5, __________)
riguardo la custodia parentale di
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
sulla figlia __________ __________ (1990);
premesso che __________ __________ è nata il ____________________ 1990 dalla relazione fra __________ __________ (1956) e __________ __________ (1959);
tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;
posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha privato __________ __________ della custodia parentale, affidando __________ dal 18 giugno 2001 alla nonna paterna __________ __________ e al nuovo marito __________, regolando nel contempo il diritto di visita della madre;
rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;
accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 __________ __________, __________ __________ e con __________ __________ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di __________;
preso atto che il 7 giugno 2001 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);
valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per ritiro dell'appello principale.
L'appello adesivo è dichiarato caduco.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________o, che rifonderà a __________ __________, __________ __________ e __________ __________ fr. 1'500.– complessivi per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– Commissione tutoria regionale 5, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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