AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.24
Data decisione, Autorità: 13.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00024
Lugano, 13 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del
19 maggio 2000 da
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________)
e nella analoga causa ..__________della medesima Pretura introdotta dalla convenuta nei confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne 6:
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 5 febbraio 2001;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1946) e __________ __________ nata __________ (1966), divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il
__________febbraio 1998. Al momento di sposarsi __________ __________ aveva già __________, avuto dal suo primo marito il ____________________ 1986. I coniugi si sono stabiliti a . __________ __________ era tecnico di cantiere a __________ __________ per l'impresa edile __________ () , . La moglie, di formazione sarta, lavorava come barista al “ - ” di __________ per la ditta .. __________ __________, __________. Cessata tale attività al momento di sposarsi, nel gennaio del 2000 essa si è iscritta ai ruoli della disoccupazione. Dal matrimonio non sono nati figli.
B. Il 19 maggio 2000 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di divorzio per rottura del vincolo coniugale. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, egli ha chiesto inoltre che in via provvisionale gli fosse assegnato l'appartamento comune con tutti i mobili e le suppellettili. I coniugi si sono separati di fatto verso la metà di giugno del 2000. __________ __________ ha instato da parte sua, il 14 giugno 2000, perché in via provvisionale l'appartamento comune fosse attribuito a sé medesima e il marito fosse condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili (fr. 2000.– mensili fino al contraddittorio), oltre che a saldare tutti i debiti coniugali. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La causa di divorzio si trova tuttora allo stadio della petizione.
C. L'assetto provvisionale è stato discusso a un'udienza tenutasi il 21 giugno 2000, durante la quale __________ __________ ha consentito a lasciare l'appartamento comune in uso alla moglie. Sul contributo alimentare e sulla provvigione ad litem non è stato raggiunto invece alcun accordo, di modo che con decreto cautelare del 13 luglio 2000 emanato “nelle more istruttorie” il Pretore ha ingiunto all'attore di corrispondere a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili dal 14 giugno 2000. Il 1° agosto 2000 la moglie ha ripreso a tempo parziale l'attività di barista esercitata prima del matrimonio al “__________ -__________ ” di __________, continuando a riscuotere per il resto l'indennità di disoccupazione.
D. Esperita l'istruttoria, __________ __________ ha presentato il 15 novembre 2000 un riassunto conclusivo nel quale ha offerto alla moglie un contributo provvisionale di fr. 100.– mensili dal 18 agosto 2000. Nel suo riassunto conclusivo del 27 novembre 2000 __________ __________ ha rivendicato un contributo di fr. 2660.– mensili fino al 30 settembre 2000, ridotto a fr. 2435.– dopo di allora, senza più insistere per la provvigione ad litem, ma ribadendo la domanda di assistenza giudiziaria. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
E. Statuendo il 22 gennaio 2001, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare di __________ __________, nel senso che ha condannato il marito a versare a quest'ultima un contributo provvisionale di fr. 1150.– mensili nel periodo dal 14 giugno 2000 al 30 giugno 2000, un contributo di fr. 1200.– per il mese di luglio 2000, uno di fr. 607.– per il mese di agosto 2000, uno di fr. 700.– per il mese di settembre 2000, uno di fr. 787.– per il mese di ottobre 2000, uno di fr. 1244.– per il mese di novembre 2000, uno di fr. 766.– per il mese di dicembre 2000 e uno di fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001 in poi. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. I coniugi sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro il decreto cautelare appena citato __________ __________ è insorto il 30 gennaio 2001 con un appello per ottenere che il contributo alimentare in favore della moglie sia fissato in fr. 100.– mensili dal 18 agosto 2000. L'appello non è stato notificato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato che l'appellante, dopo avere lavorato quasi tre anni per l'impresa __________ (__________) __________ con uno stipendio di fr. 4300.– netti mensili (tredicesima compresa), all'inizio del 2000 è passato di sua iniziativa alle dipendenze della ditta __________ __________ __________, __________, dove guadagna soltanto fr. 3442.– mensili. Tale decisione unilaterale non potendo andare a scapito della moglie, il primo giudice ha imputato all'appellante una potenzialità lucrativa di fr. 4300.– mensili (compresi i fr. 1000.– annui che l'attore ammetteva di conseguire accessoriamente come maestro di sci). Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato i relativi introiti sommando le entrate di lei nel periodo da maggio a dicembre del 2000 (come iscritta alla disoccupazione e barista a tempo parziale), stimando per finire in fr. 2000.– mensili le di lei capacità di guadagno a decorrere dal gennaio 2001.
Sia come sia, è appena il caso di rilevare che la mancanza di concentrazione sul posto di lavoro rimproverata all'appellante dalla __________ (__________) __________ ancora non giustificava – e da lungi – un licenziamento spontaneo. La libera scelta di una professione trova da sempre i suoi limiti nell'obbligo di provvedere al debito mantenimento della famiglia (DTF 114 IV 124). Ammettere che un coniuge possa assumere un lavoro nettamente meno rimunerato solo perché attraversa difficoltà coniugali significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze a responsabilità assunte con il matrimonio, ciò che sarebbe semplicemente impensabile. Quanto all'attività presso la ditta __________ __________ __________, l'appellante sapeva sin dall'inizio che quell'azienda si occupa anzitutto di opere di pittura edile, mentre egli era tecnico di cantiere (caposquadra) in un'impresa di costruzione. Non si vede, in assenza di qualsivoglia chiarimento, come egli potesse ragionevolmente credere di passare senza problemi da un'attività all'altra. Manifestamente infondato, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
Dall'ultima allegazione va subito sgombrato il campo. Quel che la madre del bambino riscuote per il figlio è destinato al figlio stesso e non a sé. Invano l'appellante cerca pertanto di sottrarsi ai propri obblighi invocando introiti destinati a terzi. Per quanto riguarda la capacità lucrativa dell'interessata, è vero che l'inabilità del 50% ritenuta dal Pretore dopo il dicembre 2000 (decreto impugnato, pag. 5 in alto) senza il conforto del benché minimo certificato medico è arbitraria. Ciò non toglie che durante una causa di stato ogni coniuge ha il diritto di mantenere – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune lavorava solo a tempo parziale può essere tenuto ad aumentare il suo grado di occupazione, pertanto, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). L'appellante non rende verosimile – anzi, neppure afferma – che durante la vita in comune la moglie guadagnasse più di fr. 2000.– netti mensili. E siccome il reddito familiare complessivo basta a sostentare due economie domestiche separate, non vi è nemmeno motivo per esigere dalla moglie un maggior impegno lucrativo.
fr. 2594.– mensili fino al 30 settembre 2000 e in fr. 2864.– mensili dal 1° ottobre successivo (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 400.– fino al 31 settembre 2000 e
fr. 800.– dal 1° ottobre seguente, magazzino fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 242.–, costo dell'automobile fr. 126.–, assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 46.–, spese di avvocato fr. 200.– fino al 30 settembre 2000 e fr. 70.– dal 1° ottobre successivo, imposte stimate fr. 350.–). L'interessato elenca semplicemente le sue “necessità minime”, senza alcun accenno alle poste contestate e senza nemmeno tentare di illustrare perché esse dovrebbero essere inserite nel fabbisogno o aumentate rispetto a quanto ha stabilito il Pretore. Del tutto privo di motivazione, in proposito l'appello si rivela chiaramente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si aggiunga a ogni buon conto che le spese di fr. 229.– mensili rivendicate per un non meglio precisato “solarium” e quelle di
fr. 63.– per il “televisore” non potrebbero in alcun caso essere riconosciute. La prima perché voluttuaria e quindi senza alcuna attinenza al fabbisogno minimo, la seconda perché già compresa – per giurisprudenza pubblicata ormai da anni – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5; cfr., ora, anche DTF 126 III 357 a metà). In proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
Il fabbisogno minimo della moglie è stato determinato dal Pretore in fr. 2498.– mensili così suddivisi: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 872.– (già dedotta la quota di fr. 310.– relativa a __________, compresa nel fabbisogno di quest'ultimo), premio della cassa malati fr. 281.–, assicurazione responsabilità civile fr. 35.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 10.–, imposte stimate fr. 200.–. L'appellante contesta la spesa di fr. 10.– per la responsabilità civile privata e quella di fr. 200.– per le imposte. Le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammesse però nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; cfr. anche Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 81 n. 02.38). Perché la spesa di fr. 10.– mensili debba essere stralciata dal fabbisogno l'appellante nemmeno tenta di spiegare, ciò che rende l'appello irricevibile per difetto di motivazione. Quanto alle imposte, egli ne contesta la stima, disconoscendo con tutta evidenza che, ove l'autorità tributaria non abbia ancora emesso una tassazione, incombe al giudice delle misure provvisionali valutare il carico fiscale con prudente criterio (DTF del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c). Perché la stima di fr. 200.– sia inverosimile egli non dice. Anche al riguardo l'appello si dimostra così destituito di consistenza.
Per il resto l'appellante si esaurisce nell'asserire che la moglie, oltre a godere di una situazione migliore rispetto alla propria, frequenta locali notturni, ha tentato di dichiarare il falso all'interrogatorio formale, “si concede vacanze” e si è acquistata una nuova camera matrimoniale e un nuovo solarium. Si tratta di asserti senza pertinenza ai fini del giudizio, che non richiedono alcuna particolare considerazione.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'appellata, cui il ricorso non è neppure stato intimato. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta (art. 157 CPC): non solo il gravame mancava sin dall'inizio di ogni parvenza di buon esito, ma così com'è redatto l'appello poteva addirittura essere dichiarato irricevibile senza che se ne vagliasse (abbondanzialmente) il contenuto. Del resto non è serio offrire un contributo alimentare di fr. 100.– mensili senza esporre il minimo calcolo, allorché il metodo per il computo dei contributi in sede provvisionale è invalso per diritto federale in una giurisprudenza pubblicata da tempo (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il patrocinatore dell'appellante è avvertito che, reiterandosi da parte sua simili leggerezze, questa Camera si limiterà a emanare un giudizio sommario di non entrata in materia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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