AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.17
Data decisione, Autorità: 03.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00017
Lugano 3 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 1° novembre 2000 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 25 gennaio 2001 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 gennaio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 giugno 1983 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1950) e __________ nata __________ (1949), ha affidato il figlio __________ (____________________ 1980), con la sorella, alla madre e ha fissato in fr. 500.– mensili, oltre al pagamento della cassa malati, il contributo del padre per i figli. __________ __________ ha terminato l'apprendistato di montatore elettricista nel giugno del 2000 e si è iscritto alla Scuola professionale artigianale e industriale (SPAI). __________ __________, responsabile per la formazione di apprendisti di __________, ha versato il contributo alimentare per il figlio fino al mese di ottobre 2000, momento in cui questi ha concluso la scuola reclute.
B. Il 1° novembre 2000 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere dal padre, già in via cautelare, un contributo di mantenimento di fr. 1'600.– mensili dal 1° settembre 2000, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 28 novembre 2000 egli ha confermato le sue richieste, alle quali si è opposto il padre. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande al dibattimento finale dell'8 gennaio 2001. Statuendo il 15 gennaio 2001, il Pretore ha respinto l'istanza. Non sono state prelevate tasse né spese, ma l'istante è stato tenuto a rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.
C. Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 25 gennaio 2001 per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Non sono state chieste osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha statuito direttamente nel merito. Egli ha accertato che gli studi intrapresi dal figlio, maggiorenne dal marzo 1998, costituiscono una seconda formazione, dopo il certificato di fine tirocinio ottenuto nel giugno 2000. Egli ha ritenuto pertanto che, per quanto un genitore possa essere tenuto a contribuire al mantenimento di un figlio maggiorenne anche in tal caso, nella fattispecie il figlio non aveva annunciato alcun piano di studio prima della maggiore età. Anzi, l'istante si era deciso a proseguire gli studi solo dopo avere concluso l'apprendistato. Né risultava un piano di studi attuale, il figlio non avendo nemmeno scelto la scuola da frequentare dopo l'ottenimento della maturità. Donde, in sintesi, il rigetto dell'azione.
L'appellante sostiene di essere idoneo a frequentare il corso di maturità professionale e di avere terminato l'apprendistato in modo positivo e senza difficoltà. Egli contesta di non avere un piano di studi particolare, rilevando che dopo la maturità egli intende iscriversi a una scuola universitaria professionale, o di livello inferiore, come la scuola informatica di gestione. Ciò giustificherebbe il fondamento dell'istanza.
L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2).
In concreto il figlio è divenuto maggiorenne il 17 marzo 1998, quando ancora era apprendista elettricista, e ha ottenuto l'attestato di fine tirocinio nel giugno 2000. Il padre ha versato spontaneamente il contributo di mantenimento previsto nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sino alla fine di ottobre 2000, dopo la conclusione della scuola reclute. Ora, l'obbligo alimentare di un genitore nei confronti di un figlio maggiorenne ha per scopo di permettere a quest'ultimo di concludere una formazione professionale, ovvero di conseguire quelle conoscenze che gli permettano di sopperire al proprio fabbisogno materiale esercitando un'attività in un campo che corrisponde alle sue inclinazioni (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 28 ad art. 277 CC). Nel caso in esame l'appellante è titolare di un attestato di fine tirocinio quale montatore elettricista. Ha quindi una formazione professionale che gli consente di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, senza ulteriori studi. Non risulta, né tanto meno è preteso nell'appello, che egli non possa esercitare (ad esempio per motivi di salute) tale occupazione. Il diploma in suo possesso non è un titolo di studio che – come una maturità (DTF 114 II 208 consid. 3b) – prelude a studi superiori. Ne segue che l'intenzione di ottenere la maturità professionale costituisce una seconda formazione e, di principio, non rientra nelle previsioni dell'art. 277 cpv. 2 CC.
È vero che, secondo le circostanze, un genitore può anche essere obbligato a contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne durante una seconda formazione professionale (DTF 118 II 97, 115 II 123), in particolare ove questa concluda un piano di studi predeterminato e realistico (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 ad art. 277 CC; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132 pag. 435). Nella fattispecie tuttavia si cercherebbe invano nel fascicolo processuale un qualsivoglia accenno a un piano di studi abbozzato prima della maggiore età, né tanto meno a comunicazioni in tal senso al genitore. Dall'istruttoria emerge invece che solo il 19 settembre 2000, dopo la fine dell'apprendistato, il figlio ha comunicato al padre di voler conseguire la maturità professionale e di continuare poi gli studi presso un'altra scuola (doc. B). Egli stesso riconosce di non avere chiesto ai genitori l'accordo per continuare la formazione e di essere giunto a tale decisione negli ultimi due anni di apprendistato (interrogatorio formale dell'8 gennaio 2001). Né si può dire che il piano di studi sia delineato, quanto meno nelle grandi linee. L'istante, una volta ottenuta la maturità professionale, dovrà infatti ancora decidere se frequentare il __________ o la Scuola di informatica di gestione (v. anche verbali, pag. 3 in alto; interrogatorio formale dell'8 gennaio 2001, risposte n. 6 e 10). In siffatte circostanze non soccorrono le premesse dell'art. 277 cpv. 2 CC.
Nel caso concreto non si ravvisano nemmeno, del resto, speciali motivi di equità che potrebbero – per ipotesi – giustificare un obbligo di mantenimento del genitore anche durante una seconda formazione professionale. Intanto il convenuto ha già versato contributi di mantenimento per due anni e mezzo oltre la maggiore età del figlio, dall'aprile 1998 all'ottobre 2000, e in caso di accoglimento dell'appello gli si imporrebbe di continuare per altri quattro anni. Inoltre l'obbligo di mantenimento viene meno nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere dal figlio che provveda al proprio fabbisogno da sé, con il proprio guadagno o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC; DTF 111 II 411 consid. 2a). Un giudizio di equità troverebbe spazio soltanto nel caso in cui il figlio sia ancora in formazione, e non dopo la fine della medesima (I CCA sentenza del 29 luglio 1997 nella causa V. c. V.). Anche sotto questo profilo l'appello si dimostra perciò destinato all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili al convenuto, cui l'appello non è neppure stato intimato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il gravame non può essere accolta, poiché – quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza – nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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