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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.11
Data decisione, Autorità: 22.01.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00011
Lugano 22 gennaio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa_. ._ (autorizzazione alla vendita di fondi) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________,
(rappresentata dal tutore __________ __________, __________)
alla
Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 4 gennaio 2001 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 1° dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1914) è stata posta sotto tutela volontaria il 6 novembre 1998. __________ __________ è stato nominato suo tutore. Il 15 maggio 2000 quest'ultimo ha inviato un rapporto alla Delegazione tutoria di __________, segnalando la necessità di vendere le particelle n. __________, __________e __________RFD di __________, proprietà della tutelata, al cui acquisto era interessato il proprio figlio. Con risoluzione del 26 maggio 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ad hoc in favore ______________________________ e ha designato come curatore l'avv. __________ __________, incaricato di verificare l'opportunità della vendita nell'interesse della tutelata, di curare gli interessi di lei nell'eventuale vendita e di fare rapporto alla Delegazione tutoria per ottenere il consenso alla vendita o il preavviso dell'autorità di vigilanza per la vendita a trattative private.
B. Il curatore ha commissionato una perizia sul valore dei fondi e ha presentato il proprio rapporto alla Delegazione tutoria il 5 ottobre 2000. Egli ha ritenuto la vendita nell'interesse della tutelata e ha chiesto alla Delegazione tutoria di sottoporre all'autorità di vigilanza le offerte di acquisto presentate da tre interessati, fra cui __________ __________, figlio del tutore, per ottenere l'autorizzazione a vendere a trattative private. __________ __________ ha comunicato alla Delegazione tutoria di voler vendere a __________ __________ in segno di riconoscenza verso il tutore. Con risoluzione del 22 novembre 2000 la Delegazione tutoria di Locarno ha autorizzato la vendita a trattative private, previo consenso dell'autorità di vigilanza. A quest'ultima la Delegazione tutoria ha chiesto di indicare se scegliere come acquirente l'offerente preferito dalla tutelata o quello che aveva presentato l'offerta più elevata. L'autorità di vigilanza ha approvato il 1° dicembre 2000 la vendita a trattative private al prezzo minimo di fr. 210'000.–, da versare direttamente al curatore ad hoc, con spese notarili, d'iscrizione e ogni altra relativa a carico dell'acquirente.
C. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ è insorto in rappresentanza di __________ __________ con un ricorso (recte: appello) del 4 gennaio 2001 nel quale fa valere che i desideri della tutelata non sono stati tenuti in considerazione e che non tutte le richieste della Delegazione tutoria hanno ricevuto risposta. Il rimedio giuridico non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC). Il tutelato capace di discernimento è legittimato a ricorrere personalmente contro una decisione a lui sfavorevole (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 28 ad art. 420 CC con riferimenti). Le esigenze formali dell'appello, in simili casi, vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi dell'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Ci si potrebbe invero interrogare sulla ricevibilità del gravame, assai succinto e che non formula esplicite proposte di giudizio. Dallo stesso si desume nondimeno che l'appellante rimprovera all'autorità di vigilanza di non aver autorizzato la vendita a suo figlio, come desidera la proprietaria. Ancorché ai limiti, l'appello, tempestivo, è dunque da considerare ricevibile.
L'autorità di vigilanza ha autorizzato la vendita a trattative private, ritenendola nell'interesse della tutelata, ma ha stabilito varie condizioni: un prezzo minimo di fr. 210'000.–, il versamento diretto dello stesso al curatore ad hoc, e l'assunzione da parte dell'acquirente delle spese notarili e di iscrizione a registro fondiario. Il tutore non critica la determinazione del prezzo minimo né le condizioni poste dall'autorità di vigilanza, ma lamenta la mancata considerazione dei desideri espressi dalla proprietaria dei fondi. Quest'ultima, infatti, aveva dichiarato il 23 maggio 2000 alla segretaria della Delegazione tutoria di voler vendere gli immobili al figlio del proprio tutore (doc. 1). Ora, l'offerta formulata da quest'ultimo risulta essere di fr. 170'000.–, inferiore pertanto di fr. 40'000.– a quella del maggior offerente, che è di fr. 210'000.– (rapporto 5 ottobre 2000 del curatore ad hoc, doc. 4).
L'art. 404 CC prevede che i fondi appartenenti a una persona sotto tutela possono essere venduti solo se l'interesse del proprietario lo esige e secondo le istruzioni dell'autorità tutoria (art. 404 cpv. 1 CC). L'autorità di vigilanza sulle tutele interviene solo per autorizzare la vendita dei fondi a trattative private (art. 404 cpv. 3 CC) e per fissare le relative condizioni, ma non ha il compito di scegliere la persona dell'acquirente. Tale scelta, infatti, spetta al rappresentante legale del proprietario sotto tutela, il quale deve ottenere il consenso della Delegazione tutoria (art. 421 n. 1 CC; art. 20 lett. s, 22 lett. g del RTC: RL 4.1.2.2, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000).
Nella fattispecie la Delegazione tutoria ha conferito mandato il
26 maggio 2000 a un legale di curare gli interessi della pupilla nell'eventuale vendita e di fare rapporto per ottenere il consenso all'alienazione giusta l'art. 421 n. 1 CC (risoluzione, doc. 1). Ottenuta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza di vendere a trattative private, spetta quindi al curatore ad hoc, con il consenso della Delegazione tutoria, scegliere l'acquirente fra le persone interessate disposte a versare almeno fr. 210'000.– e assumere i costi notarili e di trapasso degli immobili. Il rappresentante del tutelato e la Delegazione tutoria devono invero tenere in considerazione gli interessi personali e materiali del proprietario (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 142). I desideri espressi da quest'ultimo devono idealmente essere seguiti, ma solo nella misura in cui coincidono con i suoi interessi (Meier, op. cit., pag. 152). La scelta dell'acquirente, in ultima analisi, non dipende solo dalla volontà del tutelato, ma anche dai suoi interessi finanziari e personali, valutati con criteri oggettivi. In presenza di una seria offerta d'acquisto per fr. 210'000.–, finanche superiore al valore di stima di fr. 160'000.–/170'000.– accertato dal perito (doc. 3), il desiderio della proprietaria di favorire una persona vicina al tutore non è decisivo.
La decisione dell'autorità di vigilanza, che ha autorizzato la vendita a trattative private e ne ha fissato le condizioni sulla base delle offerte concrete pervenute per i fondi da vendere, resiste pertanto alla critica. Il compito di scegliere l'acquirente fra gli interessati, nel rispetto delle condizioni stabilite il 1° dicembre 2000, incombe al rappresentante della proprietaria, con il consenso della Delegazione tutoria. A giusta ragione pertanto l'autorità di vigilanza non si è espressa al riguardo. L'appello, manifestamente infondato, può di conseguenza essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza intimazione alla controparte.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso e la situazione finanziaria dell'appellante, si giustifica però – eccezionalmente – di rinunciare al prelievo di spese, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla parte appellata, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione a __________ __________, __________;
Comunicazione:
– Delegazione tutoria di __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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