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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.1
Data decisione, Autorità: 05.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00001
Lugano, 5 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (divisione ereditaria: sospensione del processo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del
14 settembre 1999 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________a, e __________ __________, già in __________ (patrocinati dagli avvocati __________ __________ e dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la “sentenza” emessa il 14 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1939), cittadino italo-svizzero con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il ____________________ 1998, lasciando quali eredi la moglie __________ nata __________ (1943), la madre __________ __________ (1910) e il fratello __________ __________ (1933). Il 14 settembre 1999 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, la divisione dell'eredità. Con “sentenza” del 14 dicembre 2000 il Pretore ha dichiarato la causa sospesa e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1200.– con le spese di fr. 300.– per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.
B. Contro la “sentenza” appena citata è insorta __________ __________ con un appello del 28 dicembre 2000 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare la divisione dell'eredità, di nominare un notaio divisore e di addebitare gli oneri processuali a carico della successione, con un'adeguata indennità per ripetibili a sé medesima. Nelle loro osservazioni del 23 gennaio 2001 __________ __________ e __________ __________, patrocinati dagli avvocati __________ __________ e __________ __________ __________, propongono di respingere l'appello.
C. Il 20 gennaio 2001 l'avv. __________ __________ __________ ha comunicato a questa Camera che __________ __________ è deceduto a __________ l'__________ __________ 2000 e ha chiesto “l'interruzione del processo”. L'avv. __________ __________ ha confermato tale circostanza con lettera del 24 gennaio 2001 e ha postulato la sospensione della causa in applicazione analogica dell'art. 104 CPC, precisando di avere introdotto le osservazioni del 23 gennaio 2001 “a puro titolo precauzionale”, nell'attesa di sapere se gli eredi di __________ __________ gli confermino il mandato di patrocinio.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 104 CPC stabilisce che “in caso di morte di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (art. 567 segg. CC)”. Scopo della norma è quello di chiarire chi subentri nominalmente nella causa in sostituzione del defunto (art. 102 CPC; cfr. SJ 118/1996 pag. 117 consid. 2). In concreto la successione di __________ __________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________, è disciplinata dal diritto italiano (art. 91 cpv. 1 LDIP). Ora, l'ordinamento italiano – diversamente da quello svizzero – non presume l'accettazione ex lege della successione da parte degli eredi, né fissa a questi ultimi un termine per la rinuncia. Si limita a prevedere che gli eredi, legittimi o istituiti, hanno il diritto di accettare l'eredità entro dieci anni dall'apertura della successione (art. 480 del Codice civile italiano). Fino a quel momento i beni relitti possono anche rimanere senza proprietario (“eredità giacente”: art. 528 segg. del Codice civile italiano; cfr. Stadler in: Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann, Internationales Erbrecht, Monaco, 42° aggiornamento, vol. III, rubrica “Italia”, pag. 72 n. 199). Ciò premesso, non avrebbe senso in concreto sospendere il processo, come prescrive l'art. 104 CPC, per dare tempo agli eredi di rinunciare alla successione. Quanto al fatto di sapere chi accetti la successione, l'attesa può durare anche dieci anni.
Se, in quest'ultima ipotesi, gli eredi chiamati a succedere non hanno ancora accettato l'eredità, la controparte può agire – a sua scelta – nei confronti degli “eredi impersonalmente e collettivamente” entro un anno dalla morte (art. 303 comma 2 del Codice di procedura civile; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 300, pag. 1059 in fondo), nei confronti del curatore dell'eredità giacente – se esiste – o nei confronti degli eredi chiamati, purché costoro siano in possesso dei beni ereditari (Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 110, pag. 530 verso l'alto, e n. 2 in fine ad art. 303, pag. 1060 a metà). Il processo va riattivato ad ogni modo entro sei mesi dall'interruzione, ossia “dal momento in cui il difensore effettua la dichiarazione” della morte (Picardi, op. cit., n. 1 in fine ad art. 305, pag. 1063 nel mezzo), in mancanza di che la procedura si estingue (art. 305 del Codice di procedura civile).
Nelle circostanze descritte ci si può pertanto domandare se in concreto, vista l'inapplicabilità pratica dell'art. 104 CPC, non sia il caso di sospendere la procedura di appello e di fissare all'attrice un termine perentorio di sei mesi entro cui indicare – ove a quel momento gli eredi di __________ __________ non avessero ancora accettato la successione – nei confronti di chi essa intenda continuare la causa: se verso gli eredi “impersonalmente e collettivamente”, verso l'eventuale curatore dell'eredità giacente o verso gli eredi chiamati a succedere (ove siano in possesso dei beni), con l'avvertenza che – decorso infruttuoso il termine – la lite sarà stralciata dai ruoli. In realtà il quesito può rimanere indeciso, una sospensione del processo rivelandosi superflua per le considerazioni in appresso.
Con la “sentenza” impugnata, come detto, il Pretore non ha né accolto né respinto l'azione di divisione. Ha soltanto sospeso il corso del processo in attesa che il Tribunale di __________ statuisca sulla propria giurisdizione e competenza per territorio nell'ambito di una causa promossa, il 20 aprile 1999, da __________ __________ contro __________ __________ in __________ e __________ __________ per essere riconosciuta erede legittimaria del figlio __________ e ottenere la sua porzione di eredità (doc. 9). Se non che, il provvedimento con cui un giudice ticinese sospende il processo perché “la decisione di un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite” (art. 107 CPC) – come nel caso in esame – non è una “sentenza”, bensì un'ordinanza (art. 95 cpv. 1 CPC). E, proprio per sua natura, un'ordinanza non può essere impugnata con rimedi del diritto cantonale (DTF inedita del 27 gennaio 1998 in re A., consid. 1b). Nonostante la fallace indicazione del dispositivo pretorile (“dichiara e pronuncia”), la decisione impugnata non è dunque un giudizio appellabile, bensì una semplice misura che disciplina il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC). Donde l'inammissibilità dell'appello presentato dall'attrice.
È vero che nei motivi dell'ordinanza il Pretore definisce i convenuti, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, “vincenti sull'eccezione di litispendenza” (consid. 6). Alla discussione in Pretura del 15 marzo 2000, in effetti, essi hanno sollevato eccezione di litispendenza proprio con riferimento alla causa in corso davanti al __________ di __________. Su tale eccezione però il Pretore non ha formalmente statuito. Per tacere del fatto che una decisione su presupposti ed eccezioni processuali deve intervenire mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), il dispositivo appellato – unica parte del giudizio suscettibile di passare in giudicato (DTF 125 III 13 consid. 3b, 121 III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b) – non fa alcuna allusione all'eccezione di litispendenza. Per di più, avesse accolto l'eccezione dei convenuti, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza in ordine (art. 99 cpv. 2 CPC), il diritto ticinese non prevedendo la possibilità di sospendere il processo in casi del genere. Ne segue che, comunque si esamini la fattispecie, l'atto impugnato si rivela essere un'ordinanza. Il che osta alla ricevibilità dell'appello.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Dato però che l'appellante è stata indotta a piatire dall'equivoca designazione dell'atto impugnato, si giustifica – per equità – di soprassedere a ogni prelievo. Si giustifica altresì, sempre per equità, di rinunciare all'assegnazione di ripetibili, ove appena si pensi che, avessero i patrocinatori dei convenuti comunicato tempestivamente il decesso di __________ __________ a questa Camera (che sapevano essere stata adita: comunicazione 29 dicembre 2000 della Pretura, act. IX), l'appello non sarebbe nemmeno stato loro intimato.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avvocati __________ __________ e dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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