AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.10
Data decisione, Autorità: 13.02.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00010
Lugano 13 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa N../R..___ (approvazione di rendiconto tutelare) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ , __________ -
a
__________, __________ (rappresentato dal tutore __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (recte: appello) del 31 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 15 dicembre 2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. La Delegazione tutoria di __________ -__________ ha istituito il 7 gennaio 1993 una tutela volontaria (art. 372 CC) in favore di __________ __________ (1973), designando come tutore il padre __________ . Statuendo il 28 agosto 1998 su due ricorsi di __________ __________ avverso risoluzioni della Delegazione tutoria, la Sezione degli enti locali ha ordinato la sostituzione del tutore con un collaboratore dell'Ufficio cantonale del tutore ufficiale. Un appello interposto da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto con sentenza del 2 febbraio 2000 da questa Camera (inc. ..).
B. Con deliberazione del 30 maggio 2000 la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha designato come tutore di __________ __________, in sostituzione del padre, il tutore ufficiale __________ __________. Il 1° luglio 2000 __________ __________ ha presentato il rendiconto 1999, esponendo nei passivi un importo di fr. 16'100.–, di cui fr. 2'300.– per spese varie da egli sostenute e fr. 13'800.– per la costituzione di un nuovo conto a favore del figlio, che egli intendeva gestire “a maggior profitto senza interferenze e senza interventi esterni da parte di altri uffici di tutoria” (nota del 2 ottobre 2000, allegata al rendiconto). La Delegazione tutoria ha approvato tale rendiconto con risoluzione del 3 ottobre 2000.
C. Contro l'approvazione del rendiconto 1999 ha interposto ricorso il 9 ottobre 2000 __________ __________, tutore di __________ __________, chiedendo alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, lo stralcio dai passivi dell'importo di fr. 16'100.– rivendicato dal precedente tutore. Preso atto delle osservazioni presentate da __________ __________, da __________ __________ e dalla Delegazione tutoria, l'autorità di vigilanza ha statuito il 15 dicembre 2000. In accoglimento del ricorso e in riforma della risoluzione impugnata, essa ha approvato il rendiconto con una sostanza netta di fr. 77'699.–, ha autorizzato __________ __________ a prelevare fr. 2'500.– a titolo di mercede per la gestione della tutela negli anni 1995-1999 e ha aggiunto
fr. 13'600.– al patrimonio del pupillo, segnalando quest'ultimo importo come pretesa contestata. Inoltre essa ha ordinato all'ex tutore di presentare entro 15 giorni il rendiconto della tutela dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e di consegnare immediatamente al nuovo tutore gli averi e la documentazione bancaria di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico di __________ __________.
D. Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto con un ricorso del 31 dicembre 2000 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del provvedimento impugnato. Il rimedio non è stato intimato alla controparte né alla Delegazione tutoria.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC, in vigore fino al 31 dicembre 2000). L'atto di appello, la cui ricevibilità va esaminata d'ufficio, deve contenere – sotto pena di nullità – l'indicazione precisa dei punti della decisione impugnata che si intendono censurare (art. 309 cpv. 1 lett. d CPC con rinvio al cpv. 5 CPC). La sanzione della nullità va nondimeno applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, sebbene impreciso, risulti chiara l'intenzione di impugnare la decisione di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla parte. In concreto si desume senza equivoco dall'insieme del ricorso la volontà di __________ __________ di opporsi alla modifica del rendiconto 1999 da lui presentato il 1° luglio 2000: entro tali limiti il rimedio giuridico può essere esaminato nel merito.
L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il tutore contestava a giusta ragione l'inserimento nel passivo del rendiconto 1999 dell'importo di fr. 16'100.– per prestazioni dell'ex tutore e canoni di locazione da questi rivendicati. Essa ha riconosciuto al tutore uscente un'indennità complessiva di fr. 2'500.– per la gestione della tutela dal 1995 al 1999 e ha aggiunto fr. 13'600.– al patrimonio del pupillo, segnalando quest'ultimo importo come pretesa contestata. L'autorità di vigilanza ha altresì constatato che il padre non poteva trattenere beni del pupillo e doveva consegnare la sostanza precedentemente gestita con la relativa documentazione al rappresentante legale di questi. A tal fine gli ha assegnato un ultimo termine per presentare il rendiconto finale al 30 giugno 2000 e per consegnare al tutore la sostanza del figlio con la relativa documentazione, sotto comminatoria dell'azione penale.
L'appellante fa valere che è compito della Delegazione tutoria concordare l'indennità dovuta all'ex tutore ed eventualmente modificarla nei giusti parametri, sostenendo che il trapasso dei conti bancari al nuovo tutore deve avvenire “solo dopo l'approvazione del rendiconto 1999 con la presentazione del rendiconto
1° semestre 2000 e la sua approvazione” (appello, pag. 4). Egli esige inoltre che alla consegna dei beni siano presenti l'autorità tutoria e il pupillo e chiede infine che la tassa di giustizia sia posta a carico della Delegazione tutoria, soccombente per avere approvato il rendiconto litigioso.
L'appellante sembra dipartirsi dalla premessa che il rendiconto 1999 da lui presentato possa essere modificato solo dalla Delegazione tutoria, alla quale l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto rinviare il caso per nuova decisione. Ma a torto. L'esigenza di una procedura rapida richiede, per diritto federale, che l'autorità di vigilanza incaricata di esaminare un ricorso giusta l'art. 420 CC statuisca essa medesima nel merito, riformando eventualmente la decisione impugnata (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 23 ad art. 420). Il diritto cantonale prevede esplicitamente, all'art. 93 del Regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (R.L. 4.1.2.2, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000), che “la decisione dell'autorità di vigilanza può confermare, annullare o modificare la decisione querelata”. La Sezione degli enti locali poteva quindi modificare la risoluzione 3 ottobre 2000 della Delegazione tutoria e approvare essa medesima il rendiconto 1999, dopo averlo corretto. Al riguardo il gravame si rivela sprovvisto di buon diritto.
L'appellante rimprovera alla Sezione degli enti locali, in sostanza, di avere ridotto a fr. 2'500.– le sue pretese per le prestazioni eseguite in favore del figlio, senza tenere conto dei parametri previsti dall'art. 3 cpv. 1 del regolamento concernente le tariffe in materia di tutele e curatele del 19 settembre 1995 (testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). A prescindere dal fatto però che egli stesso aveva esposto nella nota del 31 dicembre 1999, allegata al rendiconto 1999, un'indennità annua di fr. 500.– per la sua attività (doc. C, allegata al doc. 1), cifra ripresa poi dall'autorità di vigilanza nella decisione impugnata, egli non indica quale cifra sarebbe adeguata ai “giusti parametri” invocati. Ora, un appello in contestazioni di carattere pecuniario, come in concreto, deve precisare la somma postulata (Rep. 1993 pag. 227). In concreto, mancando tale indicazione, il rimedio si rivela irricevibile nella misura in cui contesta l'indennità riconosciuta al tutore dall'autorità di vigilanza (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5).
L'appellante ribadisce di non aver mai compiuto irregolarità nella gestione della sostanza del figlio e afferma che quest'ultimo ha stipulato un contratto con lui sottoscrivendo la richiesta di tutela volontaria il 20 settembre 1993, di modo che non era più necessario concludere alcun contratto di locazione, contrariamente a quanto reputa l'autorità di vigilanza. Egli equivoca tuttavia sui termini. L'esistenza di una tutela volontaria, come nella fattispecie, non dispensa il tutore dal chiedere il consenso dell'autorità tutoria per stringere contratti con il tutelato (art. 422 n. 7 CC). Ora, l'asserito contratto di locazione di cui si prevale l'ex tutore nella nota del 31 dicembre 1999 (per un box e un locale per attrezzi dal 1993 al 1999) non risulta essere mai stato sottoposto all'autorità tutoria per approvazione. Ci si potrebbe finanche interrogare sull'esistenza di un contratto, avendo l'appellante dichiarato il 2 ottobre 2000 (nota D allegata al rendiconto, doc. 1) che nell'importo di fr. 16'100.– figurante nella nota del 31 dicembre 1999 rientrano anche fr. 2'300.– per spese di ricorso e ripetibili da lui rivendicati. In realtà, per sua stessa ammissione, l'ex tutore ha inserito nel rendiconto 1999 crediti da lui vantati nei confronti del tutelato per diminuirne la sostanza e ottenere un fondo da gestire “senza interferenze e senza interventi esterni da parte di altri o uffici di tutoria” (nota del 2 ottobre 2000). Un simile comportamento, a prescindere dalle motivazioni che lo hanno indotto, esula dai poteri del tutore (cfr. l'art. 422 n. 7 CC), anche se egli è padre del pupillo. A ragione pertanto l'autorità di vigilanza ha stralciato dai passivi del rendiconto 1999 i crediti dell'ex tutore che eccedono l'indennità di fr. 500.– annui, da lui medesimo esposta. Le pretese dell'appellante nei confronti del tutelato, infatti, non pertengono al rendiconto, nemmeno a quello finale (Affolter in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 42 ad art. 451/453 CC). Ancora una volta l'appello, nella misura in cui è ricevibile, si dimostra perciò infondato.
A detta dell'ex tutore la tassa di giustizia di fr. 300.– deve essere posta a carico della Delegazione tutoria, che aveva approvato senza modifiche il rendiconto 1999 e che è quindi soccombente nella procedura di ricorso. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. La Delegazione tutoria è invero stata generosa nei confronti dell'ex tutore, approvando un rendiconto che conteneva poste estranee, in particolare canoni di locazione derivanti da un contratto fra tutore e tutelato mai autorizzato. Soccombente nella procedura di ricorso contro la risoluzione impugnata è l'ex tutore, che ha allestito il rendiconto finanziario in modo non conforme, per mantenere il controllo su una parte della sostanza del pupillo anche dopo la sua sostituzione (si vedano anche le osservazioni del 24 novembre 2000 al ricorso e l'appello, pag. 4) e che nella procedura di ricorso ha chiesto la reiezione del gravame proposto all'autorità di vigilanza. La decisione della Sezione degli enti locali sulla tassa di giustizia sfugge quindi a ogni critica e l'appello si rivela sprovvisto di buon diritto.
Da ultimo l'appellante non contesta l'obbligo di presentare il rendiconto 2000 e di restituire i beni del pupillo con la relativa documentazione, ma sostiene che “il tutto sarà regolato con l'approvazione di un nuovo rendiconto 1999” (appello, pag. 3). Giova ricordare che l'autorità di vigilanza ha approvato il rendiconto 1999 dopo le modifiche necessarie per renderlo conforme alla legge (art. 43 del regolamento sulle tutele e le curatele, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). Nulla si oppone quindi alla presentazione del rendiconto finale e alla restituzione dei beni ancora in possesso dell'ex tutore, nei termini imposti dall'autorità di vigilanza, finanche favorevoli a costui. In occasione della presentazione del rendiconto finale e della sua approvazione, la presenza del tutelato, invocata dall'ex tutore, è prescritta (art. 413 cpv. 3 CC, art. 44-46 e 52-53 del regolamento sulle tutele e curatele, testo in vigore fino al 31 dicembre 2000). L'appellante ha avuto ampia opportunità di spiegare la propria presa di posizione alla Delegazione tutoria (doc. 16, incontro del 28 settembre 2000), all'autorità di vigilanza (osservazioni del 24 novembre 2000) e a questa Camera. Un'audizione personale in questa sede, come richiesto dall'interessato, non consentirebbe alla Camera di acquisire nuovi elementi rilevanti per il giudizio. L'appellante stesso ammette del resto che le sue spiegazioni riguarderebbero non tanto l'applicazione del diritto, quanto piuttosto i risvolti morali e personali del conflitto familiare relativo al figlio, che non riguardano come tali la gestione della tutela. Anche su questo punto l'appello manca dunque di consistenza.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili a __________ __________i, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________ __________, __________ -____________________;
– __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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