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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.8
Data decisione, Autorità:
29.01.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00008
Lugano
29 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 28 giugno 2000 dall'
Impresa costruzioni
__________ __________ __________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________);
premesso
che il 5 gennaio 2001 __________ __________ ha interposto appello contro la
sentenza 18 dicembre 2000 con la quale il Pretore di Mendrisio Sud ordinava
l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per l’importo di fr. 428 662.80 a carico del fondo n.
__________RFD di __________, proprietà di __________ __________;
ricordato
che la presidente della Camera ha respinto l’11 gennaio 2001 la domanda di effetto
sospensivo presentata dall’appellante;
preso
atto che il 25 gennaio 2001 __________ __________ ha dichiarato di ritirare
l’appello;
ritenuto
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta
in linea di principio l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
accertato
che nella fattispecie il ritiro dell’appello è avvenuto prima dell’intimazione
del rimedio giuridico alla controparte, di modo che non si giustifica di
attribuire ripetibili a quest’ultima;
considerato
che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto del fatto che
la procedura non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
–
Ufficio del registro fondiario di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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