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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.7
Data decisione, Autorità: 06.07.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2001.00007
Lugano 6 luglio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 aprile 1998 dalla
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
Società Cooperativa __________ __________, __________, ora __________ __________ __________ Società Cooperativa, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 gennaio 2001 presentato da Società Cooperativa __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. La Società Cooperativa __________ __________ ha affidato nel 1994 alla ditta __________ __________ i lavori di gessatura, intonacatura e tinteggio interni ed esterni di quattro villette sulle particelle n. __________9, __________0, __________e __________RFD di __________ __________. I primi tre edifici sono stati ultimati e la __________ __________ ha ricevuto acconti per importi imprecisati. I lavori nella quarta villetta sono iniziati il 25 aprile 1995 e sono stati sospesi il 25 maggio 1995 a causa delle difficoltà che la Società Cooperativa __________ __________ incontrava nel pagamento delle prestazioni fornite nei primi tre stabili. Il 7 aprile 1997 la __________ __________ ha chiesto il pagamento dei lavori eseguiti anche nella quarta costruzione.
B. L'8 aprile 1998 la __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo che sulla particella n. __________della Società Cooperativa __________ __________ fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 50'000.– oltre interessi al 10%. Con decreto emesso inaudita parte il giorno successivo il Pretore ha accolto l'istanza e ha fissato all'istante un termine di 60 giorni per promuovere l'azione ordinaria. Al contraddittorio sull'iscrizione provvisoria del 28 maggio 1998 l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale l'arch. __________ __________ è stato chiamato ad allestire una perizia, al dibattimento finale del 28 novembre 2000 le parti hanno confermato le loro richieste, la convenuta rimettendosi al contenuto del suo memoriale conclusivo.
C. Statuendo il 18 dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale in favore della __________ __________ per fr. 45'087.30 oltre interessi al 10%, assegnando all'istante un termine di 60 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e le spese sono state poste a carico della Società Cooperativa __________ __________, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 3'000.– per ripetibili.
D. Contro il giudizio appena citato la Società Cooperative __________ , ora “ __________ __________ ” Società Cooperativa, è insorta con un appello dell'8 gennaio 2001 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza sia respinta e sia fatto ordine all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'ipoteca legale iscritta in via provvisoria il 9 aprile 1998. La __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello.
E. La giudice delegata di questa Camera ha assegnato alla __________ __________, con ordinanza del 7 maggio 2001, un termine di dieci giorni per comunicare se avesse introdotto l'azione per ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca. La destinataria è rimasta silente. Su richiesta della giudice delegata, le cancellerie delle Preture del Distretto di Lugano, sezione 2, e della giurisdizione di Mendrisio Sud hanno comunicato che l'azione non è stata promossa.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento dell'opera (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, basta un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 214 n. 739), sulla quale il giudice statuisce con procedura sommaria (art. 961 cpv. 3 CC) di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC). Questi stabilisce la durata e gli effetti dell'iscrizione e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva (art. 961 cpv. 3 CC). La durata del termine deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2) e il rispetto della scadenza va controllato d'ufficio (DTF 89 II 310 in alto). Ove il termine decorra infruttuoso, l'ufficiale dei registri cancella di propria iniziativa l'iscrizione provvisoria (art. 76 cpv. 1 RRF).
In concreto il Segretario assessore ha assegnato all'istante, come detto, un termine di 60 giorni per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutivi, perciò, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC; cfr. anche Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12).
Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, nemmeno richiesto, sicché la sentenza impugnata, giunta all'appellante il 27 dicembre 2000 (memoriale, pag. 2 in alto), è divenuta esecutiva il 10 gennaio 2001. Ne discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 9 aprile 1998 è decaduta il 12 marzo 2001, decorso infruttuoso il termine di 60 giorni per intentare la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ciò posto, la procedura di appello si rivela priva d'interesse pratico e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).
Gli oneri processuali d'appello, divenuto senza oggetto, andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC per analogia), a meno che la mancanza d'interesse non sia imputabile al comportamento della parte medesima. In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnato dal Segretario assessore senza inoltrare azione alcuna né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, ciò che ha provocato l'estinzione dell'iscrizione provvisoria (cfr. DTF 123 III 331 consid. 2). Essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Tanto più che, secondo giurisprudenza, quando l'azione volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non è validamente promossa – com'è appunto il caso in concreto – gli oneri processuali sono per principio da addebitare all'artigiano o all'imprenditore, a prescindere dal buon fondamento della domanda intesa all'iscrizione provvisoria (Schumacher, op. cit., pag. 221 n. 761 in fine). La tassa di giustizia deve nondimeno essere adeguatamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).
Le spese e le ripetibili di primo grado andrebbero poste anch'esse a carico dell'artigiano o dell'imprenditore che non ha intentato l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7). Per evitare al giudice di dover riconsiderare gli oneri della decisione d'iscrizione provvisoria alla luce di tale circostanza, Schumacher propone di porre sin dall’inizio – almeno di regola – le spese e le ripetibili della procedura d'iscrizione provvisoria a carico dell’istante, riservato un diverso riparto nella sentenza d'iscrizione definitiva (op. cit., pag. 222 n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia 98). Non incombe tuttavia a questa Camera decidere, senza che il Pretore (o il Segretario assessore in sua vece) sia stato chiamato a statuire come autorità di primo grado, se e come debba essere modificato il dispositivo sulle spese e le ripetibili della decisione impugnata in esito alla sopravvenuta decadenza dell’iscrizione provvisoria. Incomberà se mai alla convenuta chiedere al Pretore un nuovo sindacato in materia di spese e ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico per decadenza dell'iscrizione provvisoria formante oggetto del giudizio impugnato e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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