AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.4
Data decisione, Autorità: 03.08.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00004
Lugano, 3 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 2 novembre 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________i, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, rispettivamente dalla lic. iur. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza (“decreto”) emessa l'11 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 5 febbraio 2001;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1957) si sono sposati a __________ l'__________ __________ 1977. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (____________________1980) ed __________ (____________________1985). Il marito è __________ del __________, la moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel marzo del 2000, quando il marito è andato a vivere con un'altra donna. Il
31 luglio 2000 __________ __________ si è iscritta ai ruoli della disoccupazione per un'attività al 50% e nel settembre successivo ha trovato un incarico provvisorio (13 ore settimanali) per lavori di pulizia presso l'Istituto cantonale di economia e commercio a __________. Il 4 settembre 2000 __________, terminata la scuola media, ha intrapreso l'apprendistato di cuoco presso __________ __________ __________ __________ a __________. Il figlio maggiorenne __________, conclusa la scuola reclute, è stato assunto il 14 novembre 2000 a tempo pieno dalla __________ __________ __________ __________ a __________, ditta produttrice di __________ __________ __________.
B. Nel frattempo, il 2 novembre 2000, __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo alimentare per sé di fr. 2500.– mensili retroattivamente dal settembre 2000, l'affidamento di __________ (riservato il diritto di visita del padre, da concordare direttamente con il figlio), un contributo di fr. 700.– mensili per quest'ultimo, sempre dal settembre 2000, e una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Con domanda del medesimo giorno essa ha postulato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 21 novembre 2000, indetta per la discussione, __________ __________ ha aderito al prospettato affidamento del figlio e al contributo alimentare per lui; si è opposto invece alla provvigione ad litem e al contributo alimentare per la moglie nella misura in cui eccedesse fr. 1300.– mensili. Entrambe le parti hanno offerto prove.
C. Ultimata l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 dicembre 2000 i coniugi hanno mantenuto invariate le loro domande. Statuendo
l'11 dicembre 2000, il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare retroattivamente dal settembre 2000 un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili per il figlio (assegno familiare compreso), ha affidato __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre, da concordare direttamente con il ragazzo) e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. Non sono state prelevate tasse né spese. __________ __________ è stato condannato a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili. __________ __________, da parte sua, è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esenzione dal pagamento di oneri processuali.
D. Contro la sentenza (“decreto”) appena citata __________ __________ ha introdotto appello il 27 dicembre 2000 per ottenere che il con-tributo alimentare in favore della moglie sia ridotto a fr. 1170.– mensili e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con domanda del medesimo giorno essa sollecita altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ricordato anzitutto che il mantenimento della famiglia incombe a entrambi i coniugi, in proporzione alle rispettive forze e capacità (art. 163 cpv. 1 CC). Nella fattispecie il marito ha uno stipendio di fr. 6435.– netti mensili, compreso l'assegno familiare e la quota di tredicesima. La moglie consegue un reddito variante da un minimo di fr. 750.– mensili (indennità di disoccupazione) a un massimo di fr. 920.– mensili (55 ore effettive), onde una media di fr. 800.– mensili. A fronte di entrate familiari per complessivi fr. 7235.– mensili il Pretore ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2607.– mensili, quello della moglie in fr. 1975.– mensili e quello in denaro del figlio __________ (dedotto un terzo del salario percepito come apprendista) in
fr. 1000.– mensili arrotondati. Ne è derivata un'eccedenza mensile di fr. 1653.–, che egli ha diviso fra i coniugi in parti uguali
(fr. 826.–). Il marito potendo conservare per sé il fabbisogno minimo e metà eccedenza (fr. 3433.– mensili), il contributo di mantenimento per la moglie è risultato di fr. 2000.– e quello per __________, appunto, di fr. 1000.– mensili.
a) Il Pretore ha ritenuto l'istante inabile al lavoro nella misura del 50% “come attestano i certificati medici” (sentenza, consid. 5). Si tratta di una motivazione che non può essere condivisa, neppure a un sommario esame come quello che disciplina le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC). Agli atti figurano tre certificati di un medico generico: il primo, del 9 ottobre 2000, dichiarava la paziente inabile al lavoro per il 50% “causa malattia” fino al 31 ottobre 2000 (doc. N, primo foglio); il secondo, del 30 ottobre 2000, confermava tale “malattia” fino al 30 novembre 2000 (doc. N, secondo foglio); il terzo, del 27 novembre 2000, ribadiva siffatta “malattia” fino al 31 dicembre 2000 (doc. Q). Tutto si ignora però su codesta “malattia”, sulla concreta diagnosi, sulle eventuali terapie e sulle prospettive di guarigione. Da certificati del genere non si può seriamente dedurre uno stato di incapacità lucrativa al 50% per tempo indeterminato. In realtà la conclusione cui è giunto il Pretore si giustifica ugualmente, ma per altri motivi.
b) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).
c) In una sentenza recente, emanata già in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che del resto non ha portata propria nel caso in esame, l'istante essendo nata nel 1957. In una sentenza inedita di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc. ./__________), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, esso non ha più accennato nemmeno al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3).
d) Si aggiunga che già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19).
e) Sia come sia, e comunque si opini sulla base del nuovo diritto riguardo alla posizione del coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato – o ha abbandonato – un'attività lucrativa, mal si comprende perché si dovrebbe imporre a un genitore cui sono affidati figli di età inferiore ai 16 anni la ricerca di un lavoro a tempo pieno. Quanto meno nel caso in cui, durante la separazione, la famiglia disponga di sufficienti risorse economiche. Nella fattispecie il reddito complessivo dei coniugi copre senza problemi le necessità della famiglia, lasciando un buon margine di eccedenza. Non si capisce – né l'appellante spiega – perché in simili circostanze la moglie dovrebbe impiegarsi a orario completo. Per tacere del fatto che, se così fosse, più non sarebbe giustificato sottrarre dal fabbisogno in denaro del figlio __________– come nella fattispecie (sentenza impugnata, consid. 6 a metà) – il valore per la cura e l'educazione che la madre fornisce in natura. Una madre che lavora a tempo pieno non può, invero, assicurare simultaneamente cura e educazione senza l'ausilio di terzi. Nel risultato, a ragione il Pretore ha ritenuto perciò che in concreto non si debba imporre all'istante – almeno per ora – un grado d'occupazione superiore al 50%.
f) È vero che dopo l'emanazione della sentenza impugnata il figlio __________ ha compiuto 16 anni (il __________ __________ 2001). Ciò indurrebbe a riconsiderare la posizione dell'istante, ormai libera da impegni maggiori nella cura della prole. A tal fine occorrerebbe nondimeno chiarire con ragionevole verosimiglianza l'odierno stato di salute di lei sulla scorta di attestazioni mediche complete e aggiornate, ciò che non è possibile in sede di appello, ove non sono ricevibili documenti nuovi (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC). Quanto al principio inquisitorio applicabile in materia di filiazione, esso giova solo al figlio minorenne e non influisce nel caso in esame, __________ vedendosi garantito il contributo alimentare indipendentemente dalla questione di sapere se la madre debba lavorare al 50 o al 100%. Spetterà dunque all'appellante, nel caso in cui intendesse insistere perché la moglie sia tenuta ad assumere un'attività a tempo pieno, rivolgersi nuovamente al Pretore affinché verifichi se siano date le condizioni per modificare l'assetto contributivo vigente.
g) Sostiene l'appellante che, seppure la moglie fosse tenuta a impiegarsi solo al 50%, il reddito medio di fr. 800.– mensili valutato dal Pretore per un'occupazione a metà tempo va portato a fr. 900.–, dovendosi aggiungere a tale importo la quota di tredicesima. L'assunto è manifestamente infondato, la moglie non avendo diritto ad alcuna tredicesima nemmeno se riuscisse a lavorare 55 ore mensili (lo stipendio massimo considerato dal Pretore). Il suo, in effetti, è un semplice stipendio orario (doc. C, primo foglio). Al riguardo l'appello non manca di leggerezza.
Per quanto riguarda il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante reputa che l'onere tributario di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore sia eccessivo e vada ridotto a fr. 100.–, “come d'altronde quantificato dall'appellata nell'istanza” (memoriale, punto 9). Se non che, il Pretore ha motivato chiaramente la sua valutazione, spiegando di avere apprezzato il carico d'imposta – in mancanza di una scissione delle partite fiscali dei coniugi – dipartendosi da un reddito presumibile di fr. 30 000.– annui (sentenza, consid. 6 in principio). Ora, che in difetto di tassazioni separate incombesse al Pretore stimare il rispettivo aggravio d'imposta non fa dubbio (da ultimo: DTF inedita del 14 luglio 1997 in re B., consid. 2c), tanto meno se si pensa che in presenza di un figlio minorenne si imponeva l'applicazione del principio inquisitorio (diverso sarebbe il caso ove i redditi dei coniugi avessero coperto a malapena i fabbisogni: v. DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in SJ 123/2001 pag. 280 consid. 2). Invano tuttavia si cercherebbe di sapere perché in concreto tale stima dovrebbe essere ricondotta da fr. 300.– a fr. 100.– mensili. L'appellante non tenta neppure una spiegazione. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5).
L'appellante asserisce infine che, “tenuto conto del criterio di opportunità e considerato che la quota di eccedenza pertoccante alla moglie può essere leggermente ridotta, alla luce delle circostanze specifiche si giustifica una ripartizione dell'eccedenza del 35% a favore della moglie e del 65% a favore del marito” (memoriale, punto 12). L'argomentazione non può lontanamente essere seguita. L'eventuale eccedenza che risulta una volta dedotto dal reddito globale dei coniugi il fabbisogno minimo di entrambi e quello dei figli va divisa per principio a metà (DTF 114 II 28 consid. 4), come ha fatto il Pretore (sentenza, consid. 6 in fine). La divisione a metà non si giustifica solo ove non si sottragga dal reddito globale dei coniugi i fabbisogni dei figli (DTF 125 III 8, prassi estranea alla giurisprudenza di questa Camera) oppure ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Altri criteri – come i vaghi accenni all'opportunità menzionati nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà sarebbe occorso che nella fattispecie il contributo spettante alla moglie comportasse una distribuzione anticipata del patrimonio coniugale, ovvero che durante la separazione la moglie fruisse di un tenore di vita superiore a quello di cui godeva durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante rendere verosimile un'ipotesi siffatta. Privo di ogni consistenza, al riguardo l'appello non merita altra disamina.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'istante insieme con le osservazioni all'appello non può essere accolta. Con un agio di fr. 826.– mensili (metà eccedenza) per rapporto al suo fabbisogno minimo, in effetti, l'interessata non può ritenersi versare in grave ristrettezza nel senso dell'art. 155 CPC. D'altro lato, essa si vede assegnare un congruo indennizzo per ripetibili, che con un margine di fr. 826.– mensili per rapporto al suo fabbisogno minimo (metà eccedenza) l'appellante dev'essere in grado di corrispondere.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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