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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.3
Data decisione, Autorità: 14.03.2002, ICCA
Incarto n. 11.2001.00003
Lugano, 1° febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 luglio 1999 da
__________ __________ __________ -__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
(patrocinato dall'avv. Luca ___________, Lugano);
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 13 dicembre 2000 con cui il Pretore ha disciplinato il diritto di visita dell'attore alla figlia tra il 26 dicembre 2000 e il 6 gennaio 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 2000 presentato da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 13 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nelle osservazioni all'appello del 10 gennaio 2001;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 24 novembre 1998 il Tribunale di __________ ha sciolto il matrimonio fra __________ __________ __________ e __________ nata __________, omologando una convenzione del 31 luglio 1997 sulle conseguenze del divorzio in cui le parti stabilivano di conservare entrambe l'autorità parentale sulla figlia __________, nata il ____________________ 1990;
che la citata convenzione conferiva a __________ __________ __________ un diritto di visita alla figlia, residente con la madre nel __________, durante le vacanze scolastiche, le feste natalizie, carnevale, Pasqua e le ferie estive;
che il 20 luglio 1999 __________ __________ __________ -__________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una petizione intesa a far modificare la sentenza di divorzio, nel senso di sospendere il diritto di visita esercitato dall'ex marito a __________ nei confronti della figlia;
che con decreto cautelare del 21 luglio 1999, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha sospeso le visite della bambina a __________ durante il periodo estivo del 1999;
che l'anno seguente il Pretore ha concesso a __________ __________ __________, con decreto cautelare dell'11 luglio 2000, un diritto di visita alla figlia durante le vacanze estive per la durata di 15 giorni, da esercitare nel Cantone __________ e con pernottamento alternato della bambina presso entrambi i genitori, previo deposito in Pretura dei documenti di legittimazione da parte del padre e della di lui compagna;
che con istanza cautelare il 21 novembre 2000 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore di concedergli un diritto di visita a __________ durante le feste natalizie, dal 26 dicembre 2000 al
6 gennaio 2001;
che, statuendo dopo contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha accordato a __________ __________ __________ un diritto di visita dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001 da esercitare nella Svizzera __________ (esclusa la valle di __________ e la valle __________), con pernottamento alterno della bambina presso entrambi i genitori e con obbligo per l'interessato di consegnare al segretario comunale di __________ i documenti di legittimazione suoi e della di lui compagna;
che la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– complessivi sono state poste a carico dell'istante, cui non è stato confermato per tale procedura il beneficio dell'assistenza giudiziaria accordatogli nella causa di merito;
che a __________ __________ __________ -__________ non sono state corrisposte ripetibili, ma è stato garantito il beneficio dell'assistenza giudiziaria già conferitole nella causa di merito;
che contro il decreto predetto __________ __________ __________ è insorto con un appello del 27 dicembre 2000 nel quale chiede di riconoscergli un diritto di visita a __________ “da ... a ...”, di ordinare le necessarie misure accompagnatorie e di ammetterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria, tanto per il procedimento in Pretura quanto per la causa in appello;
che nelle sue osservazioni del 10 gennaio 2001 __________ __________ __________ -__________ propone, previa concessione dell'assistenza giudiziaria a sé medesima, di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato, rimettendosi al giudizio della Camera per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria sollecitata dall'appellante;
e considerando
in diritto: che oggetto del litigio è unicamente, nella fattispecie, il diritto di visita postulato dall'istante dal 26 dicembre 2000 al 6 gennaio 2001, entro le scadenze per altro discusse al contraddittorio in Pretura del 6 dicembre 2000;
che quindi, come l'istante stesso riconosce (memoriale, pag. 2 a metà), l'appello è divenuto privo d'oggetto, il periodo citato essendo trascorso durante la litispendenza;
che nondimeno, “ritenuta la questione di principio che impone e imporrà al signor __________ l'obbligo dell'esercizio del diritto di visita in __________ e non al proprio domicilio a __________ ”, l'appellante chiede a questa Camera “di entrare nel merito e di statuire sul principio della limitazione spaziale del diritto di visita imposta dal Pretore che verosimilmente si ripresenterà al prossimo esercizio del diritto di visita e verosimilmente già a Pasqua del 2001” (memoriale, loc. cit.);
che l'interrogativo è di sapere, ciò premesso, se l'appellante possa ancora vantare un interesse legittimo al giudizio di questa Camera;
che un interesse legittimo è dato – per principio – solo ove sia concreto e attuale, sicché una causa divenuta priva d'oggetto dev'essere stralciata dai ruoli (cfr., sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 391 in fondo);
che un interesse astratto e virtuale può – eccezionalmente – essere ritenuto legittimo, nonostante l'intervenuta caducità del litigio (al proposito è opportuno applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 88 OG: Poudret, op. cit., pag. 390 a metà), qualora ricorrano tre condizioni cumulative;
che, per quanto riguarda tali requisiti, il primo verte sulla questione divenuta senza oggetto, la quale dev'essere suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o quanto meno analoghe, il secondo riguarda la soluzione del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi alla luce del pubblico interesse, la terza attiene alla durata della procedura, che dev'essere tale da impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28 n. 16 con rinvii);
che nella fattispecie estremi del genere non si ravvisano, la regolamentazione di un diritto di visita provvisionale sull'arco di
15 giorni non potendosi ritenere una questione di fondamentale importanza, la cui legittimità debba essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici;
che comunque sia, quand'anche si reputasse sufficiente in concreto un interesse astratto e virtuale, oggetto del giudizio rimane la disciplina provvisionale del diritto di visita tra il 26 dicembre 2000 e il 6 gennaio 2001, questione sulla quale nemmeno l'interessato chiede di statuire nuovamente;
che quanto l'appellante postula, in realtà, non è una riforma del decreto impugnato, bensì un'altra regolamentazione del suo diritto di visita provvisionale per il futuro (“da ... a ...”), da definire direttamente per opera di questa Camera;
che una simile conclusione è manifestamente improponibile, la Camera civile di appello non potendo regolare essa medesima, come se fosse un'autorità di primo grado, un assetto provvisionale la cui disciplina non è nemmeno stata chiesta al Pretore (si pensi al diritto di visita durante le prossime vacanze scolastiche pasquali, cui accenna l'appellante: memoriale, pag. 2 a metà);
che pertanto, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello sull'esercizio del diritto di visita va dichiarato inammissibile;
che, ciò posto, rimane da esaminare se nel decreto impugnato il primo giudice abbia rifiutato a torto l'assistenza giudiziaria all'interessato;
che il Pretore ha motivato tale diniego con la manifesta infondatezza dell'istanza (art. 157 CPC), ritenuta “priva di fumus boni iuris” (decreto, pag. 2 in basso);
che tuttavia l'istanza non appariva completamente infondata, ove appena se ne consideri il parziale accoglimento;
che d'altro lato non appariva neppure fuori luogo, a sei mesi di distanza dall'ultimo decreto cautelare sull'esercizio del diritto di visita, una sommaria verifica giudiziaria delle restrizioni cautelari disposte a suo tempo;
che di conseguenza l'addebito della tassa di giustizia all'interessato, in deroga all'assistenza giudiziaria concessagli nella causa di merito, non si giustificava, onde l'accoglimento dell'appello su questo punto;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessato per quanto concerne il diritto di visita (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di riscuotere tasse o spese per quanto attiene all'assistenza giudiziaria in prima sede, la controparte essendosi rimessa alla decisione di questa Camera;
che nondimeno, visto il modesto ammontare degli oneri processuali complessivi e le particolarità del caso, si soprassiede per equità a ogni prelievo;
che non si può prescindere invece dall'assegnare a __________ __________ __________ -__________ un'equa indennità per ripetibili sulla questione del diritto di visita;
che l'istante merita il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello solo per quel che è dell'ingiustificata restrizione all'assistenza giudiziaria decisa dal Pretore, l'appello rivelandosi per il resto destituito di ogni consistenza fin dall'inizio;
che all'appellata l'assistenza giudiziaria va conferita invece per intero, l'incasso dell'indennità per ripetibili apparendo difficile a causa delle condizioni economiche e della residenza all'estero dell'istante;
che la tassazione della nota professionale emessa dalla legale dell'appellata andrà commisurata, in ogni modo, al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe impiegato per eccepire l'irricevibilità dell'appello sul diritto di visita, senza indugiare su argomenti la cui proponibilità appariva esclusa d'acchito;
pronuncia: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è accolto e il dispositivo n. 5 del decreto impugnato è così modificato:
a) La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico dell'istante, e in sua vece sono assunte dallo Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
b) L'istante è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
Per il resto l'appello è irricevibile.
II. Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. __________ __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quanto riguarda l'addebito degli oneri processuali in prima sede, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
IV. __________ __________ __________ -__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso dei considerandi con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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