AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2001.2
Data decisione, Autorità: 02.08.2001, ICCA
Incarto n. 11.2001.00002
Lugano, 2 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 dicembre 1999 dall'
ing. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
avv. dott. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 12 dicembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 luglio 1998 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio tra __________ __________ (1961) e __________ __________ __________ (1964), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 19 giugno 1998. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del figlio __________ (nato il 19 giugno 1991) alla madre e un diritto di visita, da parte del padre, di un fine settimana su due (da venerdì alle ore 20 fino a domenica alle ore 20), come pure di due settimane durante le vacanze d'estate e di una settimana alternativamente a Pasqua o a Natale.
B. In seguito a difficoltà nell'esercizio delle visite, il 6 luglio 1999 __________ __________ si è rivolto al medesimo Pretore con un'istanza, cui ha fatto seguito un contraddittorio del 16 luglio 1999 nel corso del quale le parti si sono dichiarate d'accordo di sottoporre il problema a un mediatore e di mantenere la regolamentazione stabilita nella convenzione sugli effetti del divorzio, ma di precisare le modalità delle visite (inc. ..). __________ __________ ha instato a sua volta, il 16 settembre 1999, per un tentativo di conciliazione inteso a “verificare la possibilità di una modifica consensuale delle modalità in cui potrà avvenire il diritto di visita”. Il tentativo è rimasto senza esito (inc. ..).
C. Il 10 novembre 1999 __________ __________ ha intimato all'ex moglie un precetto esecutivo civile perché gli consegnasse il figlio a scopo di visita – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – nei giorni 20 novembre, 4, 18 e 24 dicembre 1999, sempre alle ore 10. __________ __________ ha presentato opposizione il 17 novembre 1999 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che ha indetto il contraddittorio per il 23 novembre 1999 (inc. ..__________). A tale udienza le parti hanno riconosciuto le difficoltà nell'esercizio delle visite e hanno chiesto al Pretore di designare un esperto che chiarisse per quali ragioni __________ rifiutava di incontrare il padre, definisse possibili soluzioni e indicasse quali adattamenti nelle modalità di esercizio apparivano opportuni a breve termine. Il Pretore ha incaricato il 24 novembre 1999 lo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ di procedere agli accertamenti necessari. Statuendo il 20 dicembre 1999 sull'opposizione al precetto esecutivo, egli si è limitato a esortare __________ __________ perché convincesse __________ a trascorrere con il padre qualche ora durante le vacanze di Natale e perché aiutasse l'ex marito a organizzare gli incontri.
D. Nel frattempo, il 7 dicembre 1999, __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti allo stesso Pretore per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di concedergli il diritto di visita anche una notte la settimana, da mercoledì sera a giovedì mattina, e che __________ __________ fosse diffidata – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – a “conse-gnare il figlio (…) con regolarità e puntualità”. Contestualmente egli ha sollecitato in via provvisionale la nomina di un esperto incaricato di accertare se e per quale motivo __________ si opponesse alle sue visite, di prospettare soluzioni atte a “migliorare i rapporti relazionali del figlio con i genitori” e di valutare l'opportunità di “mutare l'attuale situazione quo all'affidamento del bambino”. L'attore ha precisato di avere introdotto la petizione “anche per giustificare e formalizzare dal punto di vista procedurale” l'intervento dello psicologo e psicoterapeuta __________ __________ nell'ambito dell'opposizione al precetto esecutivo civile. All'udienza del
2 marzo 2000, indetta per discutere la domanda cautelare, __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza, comunicando nondimeno la disponibilità di __________ incontrare il padre il sabato successivo.
E. Con ordinanza del 31 marzo 2000 il Pretore ha assegnato a __________ __________ un termine di 30 giorni per preparare un rapporto “sui motivi del rifiuto di __________ ad incontrare il padre emersi durante lo svolgimento del mandato conferitogli” e il 21 aprile 2000 ha completato l'ordinanza, formulando quesiti intesi ad accertare le cause precise delle difficoltà legate all'esercizio del diritto, nella prospettiva di trovare soluzioni adeguate. __________ __________ ha consegnato la propria relazione il 19 maggio 2000, dopo di che il Pretore ha modificato in via cautelare – e inaudita parte – la regolamentazione delle visite stabilita nella sentenza di divorzio, estendendo con decreto del 23 maggio 2000 gli incontri durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17 (anziché alle ore 20) sino al rientro a scuola del lunedì successivo (anziché la domenica sera), fissando un diritto di visita straordinario dal 25 giugno al 23 luglio 2000 e imponendo alla madre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di condurre __________ al “punto d'incontro” della __________ __________ __________ a __________ per l'inizio delle visite. In seguito a varie richieste delle parti, con decreti del 31 maggio, 21 giugno, 4 luglio e 27 settembre 2000 il Pretore ha poi precisato le modalità di esercizio del diritto, disciplinando in particolare le relazioni telefoniche tra la madre e il figlio durante le visite e disponendo un ulteriore diritto di visita straordinario del padre dal 27 ottobre al 6 novembre 2000.
F. Esperita l'istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 16 novembre 2000 __________ __________ ha chiesto di modificare l'assetto delle visite previsto nella convenzione sugli effetti del divorzio concedendogli la possibilità di incontrare il figlio durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17 fino al rientro a scuola del lunedì (come aveva decretato inaudita parte il Pretore il 23 maggio 2000). Inoltre ha chiesto che __________ __________ fosse tenuta, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva, a condurre __________ al noto punto d'incontro per l'inizio delle visite, che il bambino potesse essere “preso in consegna anche dai nonni paterni, o da persona di fiducia nota” a __________, che il diritto di visita fosse portato a un mese durante le ferie scolastiche estive ed esteso alle vacanze scolastiche autunnali, che gli fosse conferito il diritto di telefonare al figlio e di concordare direttamente un incontro infrasettimanale, che la madre fosse tenuta ad autorizzare l'iscrizione del nome del figlio sul passaporto del padre e che lo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ fosse incaricato di “indagare in merito agli sviluppi della relazione genitori-figlio”, dandone conto alla Pretura con rapporti trimestrali e proponendo eventuali adeguamenti. __________ __________ non è comparsa al dibattimento finale, ma ha prodotto un allegato di quello stesso giorno in cui, senza opporsi alle modifiche decise dal Pretore il 23 maggio 2000, confermava sostanzialmente il postulato rigetto dell'istanza.
G. Statuendo il 12 dicembre 2000, il Pretore ha confermato l'assetto cautelare decretato senza contraddittorio il 23 maggio 2000, salvo estendere il diritto di visita a due settimane durante le vacanze di Natale e – alternativamente – di Pasqua o di carnevale, come pure a una settimana ogni due anni a Ognissanti e a un mese durante le ferie scolastiche estive. Il Pretore ha invitato altresì entrambi i genitori a informarsi vicendevolmente sul luogo scelto per trascorrere le vacanze con il figlio e ha commissionato alla dott. __________ __________ di __________ regolari rapporti (a intervalli non superiori ai sei mesi) sull'evolvere della situazione. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 27 dicembre 2000 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, che gli oneri processuali siano addebitati per intero alla convenuta e che questa sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L'istante chiede, in uno scritto del 30 gennaio 2001, che questa Camera verifichi preliminarmente la tempestività delle osservazioni all'appello. Ora, nei procedimenti cautelari il termine per presentare osservazioni è di 10 giorni (art. 314 CPC). In concreto l'appello, intimato per raccomandata l'11 gennaio 2001, è stato ritirato dalla convenuta il 15 gennaio 2001, come risulta dal timbro postale sulla busta di ricevimento che la destinataria ha prodotto il 7 febbraio 2001 su richiesta del giudice delegato. Il termine per formulare osservazioni, cominciato a decorrere il
16 gennaio 2001, scadeva perciò la mezzanotte del 25 gennaio 2001. Consegnato alla posta lo stesso 25 gennaio 2001, il memoriale dell'appellata è pertanto tempestivo (art. 131 cpv. 4 CPC).
sid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di divorzio ha lasciato immutata la disciplina degli art. 148 segg. CPC sulle spese e le ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel caso specifico non ha quindi portata propria.
Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili possono, in ogni caso, essere poste a carico di chi le ha provocate (cpv. 3). L'art. 148 cpv. 2 CPC ha una certa importanza nelle cause di stato, ove possono ravvisarsi “giusti motivi” che inducano a prescindere da riparti strettamente aritmetici (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo di giurisprudenza). Nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili, comunque sia, il primo giudice fruisce di un notevole potere di apprezzamento, che può essere censurato con appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
In concreto il Pretore ha suddiviso gli oneri processuali fra le parti in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili, rilevando che in materia di filiazione “il principio della pura soccombenza non trova applicazione immediata, tanto che il codice prevede l'eccezione dell'art. 148 cpv. 2”. Determinante – egli ha soggiunto – “è la definizione di un assetto per il bene del bambino e che non contribuisca a scardinare gli equilibri relazionali” (decreto impugnato, pag. 5 verso il basso).
L'appellante sostiene che gli oneri e le ripetibili di primo grado devono andare interamente a carico della convenuta, la quale è uscita soccombente su tutta la linea. Egli afferma che persino lo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ ha accertato come l'ex moglie abbia “assunto un comportamento diseducativo nei confronti del figlio (…) allo scopo di squalificare la figura paterna”. Tale stato di cose lo ha costretto a promuovere causa per tutelare le relazioni con __________ gli interessi di lui, messi a repentaglio dall'atteggiamento della madre. Il Pretore – egli soggiunge – ha dunque abusato del suo potere di apprezzamento scostandosi dal principio della soccombenza sancito dall'art. 148 cpv. 1 CPC, non essendo in ciò sorretto né da “giusti motivi” né, tanto meno, da spese ch'egli avrebbe inutilmente cagionato (art. 148 cpv. 3 CPC).
Per quanto riguarda il criterio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), nella sua istanza cautelare del 7 dicembre 1999 l'appellante aveva chiesto al Pretore la designazione di un esperto che accertasse l'eventuale “imbarazzo del figlio __________ nell'ambito dell'esercizio del diritto di visita con il padre, nonché le relative ragioni”, che proponesse soluzioni atte a “migliorare i rapporti relazionali del figlio con i genitori” e che valutasse l'opportunità di “mutare l'attuale situazione quo all'affidamento del bambino” (pag. 9 in basso e pag. 10 in alto). Alla discussione del 2 marzo 2000 egli ha poi confermato la domanda, specificando che il provvedimento era “finalizzato innanzi tutto alla formalizzazione dal punto di vista procedurale dell'intervento del perito” (act. II, pag. 1 nel mezzo) nell'ambito dell'opposizione al noto precetto esecutivo (sopra, consid. D), fatto per altro già accennato nell'istanza (pag. 8 in basso e pag. 9 in alto).
Al dibattimento finale del 16 novembre 2000 l'istante ha concluso invece – sulla scorta del referto specialistico – per una modifica dell'assetto stabilito nella convenzione sugli effetti del divorzio, nel senso che si ampliassero le visite durante i fine settimana dal venerdì alle ore 17 fino al rientro a scuola del lunedì, che si obbligasse la madre – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva – a condurre __________ alla __________ __________ __________ per l'inizio delle visite, che si autorizzasse la presa in consegna del figlio da parte dei nonni paterni o di persone di fiducia note al bambino, che si prolungasse il diritto di visita a un mese durante le ferie scolastiche estive e lo si estendesse alle vacanze scolastiche autunnali, che si concedesse al padre il diritto di telefonare al figlio e di concordare con lui un incontro infrasettimanale (con pernottamento), che si ingiungesse alla madre di sbrigare le formalità per far iscrivere il figlio nel passaporto del padre e che si affidasse allo psicologo e psicoterapeuta __________ __________ un'indagine sugli sviluppi della relazione tra genitori e figlio, con resoconto trimestrale da inviare alla Pretura unitamente a eventuali proposte di adeguamento (sopra, consid. F).
Nel decreto impugnato il Pretore ha accolto per finire la postulata estensione delle visite durante i fine settimana e le ferie scolastiche estive, la concessione di un diritto di visita supplementare (biennale) durante le vacanze di Ognissanti, la fissazione del punto d'incontro presso la __________ __________ __________ e l'incarico alla dott. __________ __________ di presentare rapporti semestrali sull'evolversi della situazione. Ha respinto invece le richieste intese a visite infrasettimanali per la notte, al prelievo di __________ da parte dei nonni paterni o di terzi, all'iscrizione del nome del figlio nel passaporto dell'istante e alla comminatoria dell'esecuzione effettiva, imponendo inoltre a entrambe le parti un vicendevole dovere di informazione circa il luogo in cui sarebbero state trascorse le vacanze con il figlio. Ciò posto, non si vede come l'appellante possa pretendere di essere uscito pienamente vittorioso dalla procedura cautelare. Sul grado “tecnico” di soccombenza si può opinare, giacché nessuna delle questioni controverse aveva valore litigioso. Sul riparto a metà si può anche discutere. In nessun modo si può ritenere tuttavia che, giudicando nel complesso equivalente il parziale successo e insuccesso riportato da entrambi i genitori, il primo giudice abbia ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento.
Si aggiunga che pure il grado di vittoria dell'istante appare relativo. Nella domanda cautelare, per vero, egli si era limitato a sollecitare la designazione di un perito, il che non gli avrebbe permesso – in sé – di ottenere una modifica della sentenza di divorzio. Solo in esito alla relazione dello psicologo egli ha formulato richieste concrete. D'altro lato, proprio in esito alla relazione dello specialista, neppure l'ex moglie si è più opposta nel memoriale conclusivo ai provvedimenti decretati senza contraddittorio dal Pretore. In meri termini di reciproca vittoria e sconfitta (art. 148 cpv. 1 CPC) la valutazione del primo giudice sfugge pertanto a censura.
Intanto la nozione di colpa sulla base della quale l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 148 cpv. 2 CPC è obsoleta nelle cause di divorzio e, a maggior ragione, nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio fondate sul nuovo diritto. Decisivo è, di regola, il comportamento processuale dei contendenti. A prescindere dai casi di manifesta disparità finanziaria tra coniugi (che possono indurre a sorvolare sulla parziale soccombenza di quello economicamente più debole), di massima chi esce vittorioso solo in parte da una causa può vedersi esonerare dalla quota di spese e ripetibili a suo carico – per “giusti motivi” – se l'atteggiamento deliberato dell'avversario fa passare tale soccombenza in second'ordine. In effetti, l'art. 148 cpv. 2 CPC implica non solo una valutazione di diritto, ma anche un apprezzamento in termini di equità.
Nella fattispecie la convenuta si era bensì opposta all'istanza cautelare. Di fronte all'ordinanza del 31 marzo 2000 con cui il Pretore ordinava l'allestimento di un rapporto “sui motivi del rifiuto di __________ ad incontrare il padre” e alla successiva ordinanza del 21 aprile 2000 con cui il Pretore enunciava precisi quesiti intesi ad accertare le cause delle difficoltà legate all'esercizio del diritto, in modo da trovare soluzioni adeguate (sopra, consid. E), la convenuta si è prestata tuttavia a collaborare. Che tale indagine le sia poi risultata sfavorevole ancora non significa che, per “giusti motivi”, essa dovesse sopportare tutte le spese e le ripetibili. Basti considerare che al referto dello specialista era interessato anzitutto l'appellante, che senza tale rapporto non era stato in grado di prospettare alcuna concreta modifica della sentenza di divorzio. Solo al dibattimento finale egli ha poi chiesto l'estensione del suo diritto di visita, per altro già accordatogli d'ufficio – in parte – dal primo giudice con decreto del 23 maggio 2000 (sopra, consid. E).
Ne segue che, ponderate tutte le circostanze, il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento disconoscendo “giusti motivi” atti ad addebitare la totalità delle spese e delle ripetibili alla convenuta. Diverso sarebbe stato il caso ove l'istante avesse formulato sin dall'inizio concrete proposte di modifica al diritto di visita e la convenuta avesse osteggiato con ogni mezzo l'allestimento di un rapporto specialistico. Diverso potrà ancora essere il caso, alla luce delle le risultanze contenute nel referto specialistico, qualora la convenuta risulti soccombente nell'opposizione ad altri mezzi di prova o ad altri provvedimenti del giudice. Per ora non si ravvisano estremi del genere. Nel suo risultato il riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili resiste pertanto alla critica anche sotto il profilo dell'art. 148 cpv. 2 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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