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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2004.1
Data decisione, Autorità: 13.01.2004, CCC
Incarto n. 16.2004.1
Lugano 13 gennaio 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 dicembre 2003 presentato da
contro
la sentenza 11 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.47) promossa con istanza 26 novembre 2002 nei confronti di
__________, Berlino (D) patr. dall'avv.
con la quale l’istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà su determinati beni oggetto di un pignoramento fatto eseguire dai convenuti nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da loro promossa nei confronti di __________, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa da __________ nei confronti di __________, sono stati pignorati presso la debitrice determinati beni, tra cui un veicolo Mercedes Benz e i diritti azionari vantati dall’escussa nella società __________;
che con istanza 26 novembre 2002 la società __________ ha rivendicato il suo diritto di proprietà sui menzionati beni, domanda alla quale i convenuti si sono opposti;
che con sentenza 11 dicembre 2003 il pretore, accertata preliminarmente la propria competenza e il valore inappellabile della lite, ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato di vantare ella stessa un diritto preferenziale sui beni pignorati presso __________;
che con scritto 24 dicembre 2003 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 dicembre 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a fornire indicazioni circa i propri rapporti di dare e avere con __________ , a dipendenza del prestito di fr. 65'967.- concesso a quest'ultima;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio pretorile, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
L'atto ricorsuale 24 dicembre 2003 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
– __________ ;
– __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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