AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.156
Data decisione, Autorità: 29.05.2001, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00156
Lugano 8 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 apri-le 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il
1° dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1945) e __________ nata __________ (1944) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1971) e __________ (____________________1972). Il marito lavora quale sorvegliante presso i centri __________ della __________ __________ Svizzera, sezione del __________. La moglie non risulta esercitare attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal marzo 2000.
B. Il 27 aprile 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere a titolo di misure protettrici dell'unione coniugale – previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare dal marito di fr. 2'520.10 mensili. All'udienza del 4 luglio 2000 __________ __________ si è opposto all'istanza e ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 27 settembre 2000 le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Statuendo il 1° dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 689.55 mensili dal 27 aprile 2000. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 15 dicembre 2000 nel quale chiede che, conferitagli l'assistenza giudiziaria, questa Camera proceda all'assunzione di altre prove e respinga l'istanza, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. La controparte non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 LAC combinato con l'art. 5 della legge stessa), in esito della quale il giudice statuisce con sentenza (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Il giudizio impugnato è perciò una sentenza, non un decreto. L'erronea denominazione non ha tuttavia causato pregiudizio alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC). Il gravame, tempestivo, è quindi ricevibile.
Neppure l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio ha modificato la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste dall'art. 138 CC”, è applicabile unicamente “nelle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione” (art. 423a cpv. 1 CPC). Per quanto concerne poi la possibilità di assumere prove d'ufficio, l'art. 419 cpv. 1 lett. c CPC rinvia all'art. 419b CPC, il quale a sua volta riprende l'abrogato art. 420 vCPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 419 CPC). Si tratta quindi di una facoltà discrezionale. Non spetta infatti al giudice supplire a deficienze probatorie delle parti, tanto meno in sede di appello (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 419b CPC; cfr. pure art. 322 lett. a CPC; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 87). Ne discende che i nuovi fatti addotti dall'appellante e la richiesta di assumere nuove prove sono improponibili in questa sede.
L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.).
Nella fattispecie il Segretario assessore ha accertato che il marito ha un reddito di fr. 2'964.65 mensili, mentre l'appellata non esplica attività lucrativa alcuna e non ha entrate. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'275.10 e quello della moglie in fr. 2'175.–. Ciò premesso, egli ha imposto al convenuto di versare alla moglie un contributo di fr. 689.55 mensili, pari alla differenza tra il suo reddito e il suo fabbisogno.
L'appellante fa valere in primo luogo che dal 1° ottobre 2000 la moglie percepisce indennità di disoccupazione, onde la decadenza del suo obbligo alimentare. Come si è visto dianzi però (consid. 2), fatti nuovi in appello sono esplicitamente vietati dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. La predetta circostanza non può quindi essere ritenuta ai fini del presente giudizio. Tutt'al più, in presenza di mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, le misure adottate potranno essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 323, n. 783).
Litigiose sono anche le entrate mensili dell'appellante. Il primo giudice è giunto a un reddito medio netto di fr. 2'964.65, facendo una media del guadagno conseguito nel 1999 e nei primi sette mesi del 2000. L'appellante adduce che la sua remunerazione è stabilita a ore e comprende le indennità per vacanze, ragione per cui quando egli è in vacanza non percepisce alcun salario. Secondo il convenuto nel calcolo del guadagno medio occorre tenere conto di cinque settimane di vacanze, di cui egli non ha ancora goduto nell'ultimo anno, ma che dovrà effettuare nei prossimi mesi.
a) La critica non è priva di fondamento. Se da un lato è corretto che nel calcolo dei redditi determinanti si tenga conto di tutti i cespiti di entrata del debitore alimentare, d'altra parte è pure vero che finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro neppure in caso di attività a ore (art. 329d CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a edizione, Losanna 1996, pag. 124 seg.; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, n. 9 e 11 ad art. 329d CO). Non vi è ragione di supporre che il datore di lavoro dell'appellante, la __________ __________ Svizzera, non ottempererà a tale disposto imperativo. Inoltre il rapporto di impiego remunerato a ore è iniziato da poco più di un anno e non si può pertanto desumere che l'interessato rinunci abitualmente alle vacanze (deposizione __________ del 22 agosto 2000, pag. 2). È perciò verosimile che nei prossimi mesi il convenuto dovrà usufruire perlomeno delle quattro settimane di vacanza cui ha diritto per legge (art. 329a cpv. 1 CO), con la conseguenza che in tale periodo non percepirà remunerazione alcuna.
b) Il Segretario assessore, nel suo calcolo dell'introito medio del marito, ha tenuto conto pure dei primi sei mesi del 1999, periodo nel quale il convenuto lavorava nell'ambito di un piano di inserimento professionale organizzato dall'Ufficio del sostegno e dell'inserimento sociale (deposizione __________ del 22 agosto 2000, pag. 1). Come noto, siffatti impieghi sono retribuiti con salari piuttosto modesti, che non corrispondono necessariamente alle capacità lucrative del dipendente (cfr. conteggio 1999, mesi gennaio-giugno, prodotto dalla testimone __________). In concreto l'appellante ha percepito fino al giugno 1999 poco più di fr. 2'200.– mensili, mentre dal luglio 1999 le sue entrate si situano mediamente sopra ai fr. 3'000.–. Per determinare la capacità lucrativa del convenuto occorre perciò fare riferimento al salario percepito dopo tale data, tanto più che i contributi di mantenimento sono stati richiesti dall'aprile 2000.
c) Il reddito del ricorrente va pertanto calcolato sulla media degli introiti netti per il periodo dal luglio 1999 al luglio 2000, ciò che dà fr. 42'846.– per tredici mesi (conteggi di stipendio 1999 e 2000 prodotti dalla testimone __________, posizioni “790 già ricevuto” e “795 netto da ricevere”). Per dodici mensilità il salario risulta così di fr. 39'550.15 (fr. 42'846.– : 13 x 12 mesi), da cui occorre dedurre quattro settimane di vacanze non ancora compiute, per un reddito annuo di fr. 36'507.80 (fr. 39'550.15 : 52 x 48 settimane), pari a fr. 3'042.30 netti mensili. Da questo profilo, il reddito stabilito dal Segretario assessore si rivela addirittura favorevole all'appellante.
Ne segue che, a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale, l'appellante ha reso sufficientemente verosimile un onere di riscaldamento di almeno fr. 100.– mensili. Del resto il nuovo contratto di locazione sottoscritto dalla moglie comprende un canone di fr. 900.– mensili e un acconto di fr. 30.– per le spese accessorie (contratto del 28 aprile 2000, contenuto nel fascicolo richiamato dall'UCAS). Le condizioni di alloggio dei coniugi sono quindi sostanzialmente paritarie e rientrano nei costi usuali nella regione urbana di __________. Non vi è quindi motivo per scostarsi dalla documentazione agli atti. Al proposito l'appello merita di essere accolto.
Le spese di trasporto possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se sono indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145; 1993 pag. 266). Dalla documentazione agli atti si evince solo che il convenuto abita a __________ (doc. 1a, 5 e 12) e lavora a __________ (certificati di salario nella casella “luogo di lavoro”, doc. 1 e 3). Egli ha quindi reso verosimile la necessità di far uso per scopi professionali perlomeno dei mezzi di trasporto pubblici, non potendosi ragionevolmente esigere che compia a piedi giornalmente il percorso da __________ a __________ e ritorno (6 km). Nulla si evince per contro sulla necessità di utilizzare un veicolo privato. L'appellante adduce solo in questa sede di dover svolgere lavoro notturno, ciò che richiederebbe l'uso di un veicolo privato, non essendovi notoriamente più corse autopostali dopo le 19.30. Se non che, fatti nuovi in appello sono irricevibili, come si è già detto (consid. 2). All'appellante può quindi essere riconosciuto solo il costo dell'abbonamento mensile per i trasporti pubblici, che ammonta notoriamente a fr. 53.– (abbonamento Arcobaleno di 2a classe per 2 zone).
Il convenuto chiede ancora di inserire nel proprio fabbisogno le rate di fr. 200.– mensili destinate al rimborso di un debito presso la __________ __________ __________ (doc. 13). La censura, del tutto immotivata, è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere inseriti nel fabbisogno a determinate condizioni e solo nella misura in cui non intacchino la copertura dei bisogni minimi della famiglia (SJZ 93/1997 pag. 379 n. 11). A prescindere dal fatto che l'appellante neppure spiega per quale motivo sia stato contratto il debito, nella fattispecie la moglie non vede nemmeno coperto il proprio fabbisogno. L'importo non può quindi essere inserito nel fabbisogno del convenuto e la censura si rivela, nella misura in cui è ricevibile, sprovvista di buon diritto.
Ne consegue che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 2'428.10 mensili (fr. 1'025.– minimo del diritto esecutivo, fr. 250.10 per il premio della cassa malati, fr. 900.– di locazione, fr. 100.– di spese accessorie, fr. 53.– per i costi di trasporto professionali e fr. 100.– per le imposte stimate). Quando il reddito familiare non è sufficiente a coprire le necessità delle due nuove economie domestiche, al coniuge debitore va garantito il fabbisogno minimo, mentre l'ammanco va a carico del coniuge creditore (DTF 123 III 3 consid. 3; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 176 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 291 n. 691). Il contributo alimentare per la moglie va dunque limitato a fr. 610.–, pari alla differenza (arrotondata) tra il reddito medio netto del marito (fr. 3'042.30) e il suo fabbisogno (fr. 2'428.10). Entro tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito ottiene solo una modesta riduzione del contributo alimentare e appare perciò equo che sopporti tre quarti degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico della moglie, ma siccome essa non ha resistito all'appello, non si può considerarla soccombente (DTF inedita del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5). In tali condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre gli oneri processuali di conseguenza. Non è invece il caso di assegnare ripetibili all'appellata, che ha rinunciato a presentare osservazioni. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, può essere accolta, ritenuta la sua situazione d'indigenza (art. 155 CPC) e la circostanza che il gravame era parzialmente provvisto di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a versare dal 27 aprile 2000 alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il cinque del mese, l'importo mensile di fr. 610.– a titolo di contributo alimentare.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
__________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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