AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.155
Data decisione, Autorità: 02.02.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00155
Lugano 2 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 12 luglio 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 15 dicembre 2000 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il
5 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
18 gennaio 2001;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ nata __________ (1963) si sono sposati a __________ __________ il ____________________ 1997. La moglie era già madre di due figli, __________ (1982) e __________ (1983), avuti da un precedente marito. Dal nuovo matrimonio non sono nati figli. __________ __________ lavora come montatore esterno per la __________ -__________ __________, la moglie è cameriera stagionale in un esercizio pubblico. In seguito a difficoltà coniugali la moglie ha instato nel marzo del 1998 per il tentativo di conciliazione, rimasto però senza seguito.
B. Il 12 luglio 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale, in specie l'assegnazione dell'alloggio comune, un contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 2'500.–. Con decreto cautelare dell'indomani, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato al marito di lasciare entro 10 giorni l'appartamento coniugale, assegnato alla moglie. All'udienza del 28 luglio 2000 __________ __________ ha chiesto a sua volta l'attribuzione dell'alloggio coniugale, opponendosi alle altre pretese. Il 4 settembre 2000 __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente confermato le loro domande, l'istante aumentando nondimeno la sua richiesta di contributo alimentare a fr. 2'137.90 mensili e il marito non opponendosi più all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. I coniugi hanno rinunciato alla discussione finale.
C. Statuendo il 5 dicembre 2000, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha fissato in fr. 1'125.– mensili dal 1° luglio 2000 il contributo di mantenimento in favore di lei e ha respinto la domanda di provvigione ad litem, negando all'interessata anche il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un quarto a carico dell'attrice per il resto a carico del convenuto, obbligato a versare alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 15 dicembre 2000 nel quale chiede che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 642.– mensili e che gli oneri processuali siano suddivisi diversamente; in via subordinata egli postula il riparto di tali spese a metà e la compensazione delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere l'appello e insta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).
Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5'300.– mensili e quello della moglie in fr. 2'600.–. Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha riconosciuto al marito fr. 2'920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 1'000.–, premio della cassa malati fr. 287.60 e onere fiscale fr. 600.–) e alla moglie fr. 2'470.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 1'000.–, premio della cassa malati fr. 245.40 e onere fiscale fr. 200.–). Constatata un'eccedenza di fr. 2'510.–, il Pretore ne ha attribuito la metà a ognuno, riconoscendo alla moglie per finire un contributo alimentare di fr. 1'125.– mensili.
L'appellante chiede – come detto – di ridurre il contributo a suo carico a fr. 642.– mensili, sostenendo che nel 1999 il suo guadagno ammontava in realtà a fr. 5'074.– mensili, che tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2000 egli ha percepito in media fr. 5'352.– mensili e che nel luglio 2000 il salario era di appena fr. 4'684.–, già compresa la quota parte di tredicesima. Ora, dagli atti risulta che l'appellante ha conseguito nel 1999 un reddito mensile di
fr. 5074.– netti (certificato di stipendio ai fini della dichiarazione d'imposta per il 1999, richiamato dal datore di lavoro) e che fino al luglio del 2000 egli ha guadagnato fr. 5'352.– mensili netti (certificato di stipendio ai fini della dichiarazione d'imposta per il 2000, richiamato dal datore di lavoro). Ciò posto, a un sommario esame come quello che disciplina l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale il giudizio del Pretore resiste alla critica. È vero che nel luglio del 2000 il salario riscosso non superava più fr. 4'323.70 mensili (doc. 3), ma l'argomentazione secondo cui tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 il datore di lavoro avrebbe effettuato pagamenti meramente straordinari, oltre a non essere resa verosimile, è nuova e come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza del 19 gennaio 2001 nella causa D. c. D.).
L'appellante rivendica un aumento del suo fabbisogno minimo a fr. 3'000.– mensili per tenere conto dei premi relativi all'assicurazione contro la responsabilità civile e a quella del mobilio domestico, come pure dell'imposta di circolazione e del premio assicurativo dell'automobile. Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie e quelle private o sociali facoltative necessarie all'economia domestica o all'attività professionale di uno dei coniugi, i relativi premi vanno inseriti di principio nel fabbisogno dell'interessato (DTF 114 II 395 consid. 4c). In concreto il costo per l'assicurazione del mobilio domestico e quello per l'assicurazione privata contro la responsabilità civile, indicati in fr. 20.– mensili, sono verosimili (doc. 7) e ragionevoli. Non vi è quindi motivo per non tenerne calcolo (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 nella causa L. c. L.). Ciò che porta il fabbisogno dell'appellante a fr. 2940.– mensili. Per quel che è invece delle spese dovute all'automobile, esse possono essere inserite nel fabbisogno minimo solo se necessarie per scopi professionali o per l'esercizio del diritto di visita. In concreto l'appellante si limita ad affermare di non comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di tale pretesa, ma non allega né rende verosimile la necessità di far capo a un veicolo per esigenze professionali. Al riguardo l'appello non può quindi trovare accoglimento.
Con riferimento al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di stralciarne l'onere fiscale. Manifestamente a torto, giacché il carico tributario corrente rientra per giurisprudenza invalsa nel fabbisogno minimo, già in sede cautelare (DTF 114 II 393). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima l'aggravio fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). In concreto, visto il reddito dell'interessata e il contributo alimentare versato dal marito, assoggettato fiscalmente, a un sommario esame e in mancanza di dati più affidabili l'onere fiscale stimato dal Pretore non appare sicuramente inattendibile, né l'appellante spiega perché dovrebbe esserlo. In proposito l'appello manca di consistenza.
Ciò premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr. 5'300.–
reddito della moglie fr. 2'600.–
fr. 7'900.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2'940.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2'470.–
fr. 5'410.– mensili
eccedenza fr. 2'490.– mensili
metà eccedenza fr. 1'245.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2'940.– + fr. 1'245.– = fr. 4'185.– mensili
e deve versare alla moglie
fr. 5'300.– ./. fr. 4'185.– = fr. 1'115.– mensili.
L'appello andrebbe accolto entro questi limiti. Data nondimeno la trascurabile differenza tra il contributo fissato dal Pretore e quello risultante dal calcolo meramente matematico (fr. 10.– mensili), il decreto impugnato può rimanere invariato, tanto più che al primo giudice compete pur sempre un certo margine di apprezzamento e che il fabbisogno minimo del marito è garantito (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97).
L'appellante postula infine una diversa ripartizione degli oneri processuali, nel senso di porre tre quarti di essi a carico della moglie, con obbligo di rifondergli fr. 1'000.– per ripetibili. In subordine egli propone di suddividere tali oneri a metà. La richiesta è infondata. Intanto, come si è appena visto dal calcolo, non vi è ragione di ritenere il marito maggiormente vittorioso. Inoltre, nella determinazione degli oneri processuali e nel loro riparto il primo giudice fruisce di un ragionevole potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto la moglie ha chiesto l'assegnazione dell'appartamento coniugale, un contributo complessivo di fr. 2'137.90 mensili e una provvigione ad litem di fr. 2'500.–, domande alle quali il convenuto si è opposto, salvo aderire all'attribuzione dell'abitazione coniugale con il memoriale conclusivo. Dato che la moglie ottiene, oltre all'appartamento, un contributo di fr. 1'125.– mensili, nel risultato essa è in gran parte vincente. La decisione di ritenere il marito soccombente per tre quarti rientra così nel potere di apprezzamento del primo giudice e resiste alla critica.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante non può essere accolta. A prescindere dal fatto che l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la domanda senza oggetto, dagli atti risulta che l'interessata dispone di un capitale di oltre fr. 15'000.– e che ogni mese essa ha a disposizione fr. 1'245.– con i quali far fronte alle spese legali e di patrocinio. Non può dirsi pertanto che essa versi nell'indigenza (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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