AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.154
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, ICCA
Incarto n. 11.2000.00154
Lugano 15 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 aprile 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 dicembre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 18 gennaio 2001 da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________ il ____________________ 1988. Dall'unione non sono nati figli, ma il marito ha due figli da un precedente matrimonio. Economista, egli lavora per la fiduciaria __________ __________ di __________. La moglie non esercita attività lucrativa. Il 14 aprile 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e lo stesso giorno ha chiesto in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 7'500.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 8'000.–. Il 20 maggio 1999, decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, ha avuto luogo la discussione cautelare, durante la quale il marito si è opposto all'istanza della moglie e ha chiesto a sua volta una provvigione di causa di fr. 8'000.–. Con decreto supercautelare del 1° dicembre 1999 il Pretore ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un contributo di fr. 5'000.– mensili. Esperita l'istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 28 luglio 2000 __________ __________ ha postulato un contributo alimentare di fr. 15'000.– mensili, il versamento di complessivi fr. 210'000.– per contributi alimentari arretrati e una provvigione di causa di fr. 20'000.–. __________ __________ ha ribadito la sua opposizione all'istanza, rinunciando alla domanda di provvigione ad litem.
B. Nel frattempo, il 22 dicembre 1999, __________ __________ ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, postulando la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Il 5 giugno 2000 il Pretore ha preso atto dell'adesione del marito alla domanda di separazione e ha invitato le parti a demandargli il giudizio sui punti litigiosi.
C. Statuendo il 7 dicembre 2000 sulle misure provvisionali, il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5'280.– mensili dal 14 aprile 1999 e una provvigione ad litem di fr. 12'000.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.
D. Contro il predetto giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 7 dicembre 2000 nel quale chiede l'integrale reiezione dell'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 15'000.– mensili, il versamento di complessivi fr. 250'000.– per contributi alimentari arretrati e una provvigione di causa di fr. 20'000.–. Il 15 febbraio 2001 __________ __________ ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (cfr. Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
I. Sull'appello principale
a) Per quanto riguarda il contributo versato ai figli __________ (1976) e __________ (1978), nati dal precedente matrimonio, la pretesa non è resa verosimile (i documenti cui si riferisce l'appellante riguardano un altro incarto non richiamato). Per di più, essa è nuova, poiché nel fabbisogno indicato nella risposta del 20 maggio 1999 (pag. 5) e nel memoriale conclusivo (pag. 5 e 6) tale onere non figura. Onde la sua irricevibilità (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa KP, pubblicata in: FamPra.ch 1/2001 pag. 127). Del resto, l'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge è prioritario rispetto a quello nei confronti di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 448, n. 8.31; SJZ 94/1998 pag. 392; I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 nella causa L.). L'appellante deve dunque far fronte agli eventuali obblighi nei confronti dei maggiorenni solo dopo avere soddisfatto le esigenze della moglie, ossia con la parte di eccedenza a sua disposizione. Per tacere del fatto che, come risulta dagli atti fiscali richiamati, solo fino al 1992 egli ha dedotto gli alimenti versati al coniuge divorziato e ai figli minorenni.
b) Quanto all'onere ipotecario, risulta dagli atti che nel primo semestre del 1999 tale aggravio ammontava per l'abitazione coniugale a fr. 208.35 mensili (doc. 23). L'importo rivendicato dall'appellante di fr. 3'095.– si riferisce al totale degli interessi ipotecari versati anche per altre proprietà, in particolare quella di __________, che il Pretore ha già dedotto dal reddito lordo della sostanza (decreto, pag. 8). Non vi sono ragioni per riconoscere ulteriormente tali costi nel fabbisogno dell'interessato.
c) In merito alla quota di ammortamento ipotecario, la questione è controversa. Alcuni autori paiono escludere tale onere dal fabbisogno (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 163, nota 903; Gugliemoni/Trezzini in: Rep. 1990 pag. 123, nota 28), mentre il Tribunale federale sembra ammetterlo (DTF del 21 aprile 1988 in re R., consid. 3a, ove si rimproverava a questa Camera – appunto – di avere trascurato l'ammortamento). Comunque sia, nel fabbisogno minimo vanno riconosciuti i debiti necessariamente contratti da un coniuge per l'esercizio della sua attività professionale (Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in: RFJ 1992 pag. 7). In concreto l'ammortamento ipotecario è una spesa che il marito deve affrontare se vuole conseguire un reddito dalla sostanza immobiliare (che lo stesso Pretore ha computato). Né il fabbisogno della famiglia appare lontanamente messo in pericolo, vista la notevole eccedenza mensile. Ciò posto, nelle circostanze specifiche è senz'altro giustificato considerare nel fabbisogno del marito anche l'ammortamento della sostanza. Resta il fatto che l'interessato risulta versare ammortamenti fino a concorrenza di fr. 2'710.– mensili (doc. 10 e 23), motivo per cui nel suo fabbisogno va inserito unicamente tale importo. Ne segue che il fabbisogno del marito deve essere fissato in fr. 9'382.– mensili.
L'appellante chiede di riconoscergli, come per la moglie, un supplemento del 20% sul fabbisogno minimo. Tale maggiorazione però non è mai stata riconosciuta nell'ambito della determinazione di contributi provvisionali (si applicava solo se un coniuge dovesse versare una rendita di indigenza giusta l’art. 152 vCC: Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 86 n. 02.58). Nella determinazione dei contributi secondo il nuovo diritto sul divorzio, inoltre, tale supplemento non sembra neppure essere più ammesso (Hausheer in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 e seg.). In concreto è vero che il Pretore ha aumentato del 20% il fabbisogno minimo della moglie, ma ciò non per fissare il relativo fabbisogno nell'ambito del calcolo destinato a ripartire le eccedenze, bensì per scostarsi da tale calcolo e determinare l'effettivo tenore di vita avuto dalla moglie durante il matrimonio. Che tale criterio sia pertinente è dubbio. Sta di fatto che, come si vedrà oltre, in concreto l'appellante conserva una cifra ben superiore al suo fabbisogno minimo aumentato del 20%. Al proposito l'appello non ha quindi portata pratica.
L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato un fabbisogno eccessivo per la moglie, asserendo che l'onere di alloggio di lei va ridotto da fr. 1'580.– a fr. 1'200.–. La censura è sprovvista di buon diritto. In linea di principio la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 30 consid. 6). In concreto i coniugi abitavano in una villa di nove locali a __________ (istanza, pag. 2), ove il marito continua a vivere, mentre la moglie dal 1° giugno 1999 ha preso in locazione un appartamento di 4½ locali a __________, per il quale paga una pigione mensile di fr. 1'580.–, oltre fr. 160.– di spese accessorie (doc. E). Ora, durante la causa di stato i coniugi hanno diritto, di principio, a un trattamento paritario per quel che concerne l'alloggio, indipendentemente dalla questione di sapere con chi vivano. La parità di trattamento non va esaminata dal mero profilo pecuniario, ma da quello qualitativo (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), riservati casi di alloggi eccezionalmente economici (Rep. 1995 pag. 141), che qui non ricorrono. Nella fattispecie non si può certo dire che la moglie goda oggi di una situazione logistica migliore rispetto a quella avuta durante la vita in comune. L'apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica.
Il ricorrente ritiene poco credibile l'importo di fr. 1'450.– mensili inserito nel fabbisogno della moglie come onere fiscale, rilevando che esso varia secondo il contributo da lui versato e che comunque sia, quand'anche si ammettesse un reddito imponibile di fr. 40/50'000.– annui, l'imposta complessiva sarebbe al massimo di fr. 350.– mensili. L'argomentazione è parzialmente fondata. Il carico tributario corrente rientra, per giurisprudenza invalsa, nel fabbisogno minimo già in sede cautelare (DTF 114 II 393). Ove non disponga di dati affidabili, il giudice stima l'aggravio fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 228). In concreto, agli atti non risulta che la moglie sia stata tassata autonomamente. Anche tenendo conto del contributo versato dal marito, imposto fiscalmente, a un sommario esame l'onere tributario stimato dal Pretore appare nondimeno eccessivo. Con un reddito imponibile di fr. 65'000.–, l'imposta cantonale a carico della moglie ammonta verosimilmente a circa fr. 6'000.– annui (prontuario per il calcolo dell'imposta cantonale 1999/2000 per le persone fisiche), quella comunale a circa fr. 5'400.– (moltiplicatore d'imposta di Pregassona: 90%), onde un aggravio mensile di fr. 950.–. Aggiungendo fr. 100.– mensili di imposta federale diretta, il carico fiscale mensile ammonta in definitiva a fr. 1050.– mensili. Il fabbisogno della moglie deve pertanto essere corretto in fr. 4'100.–.
L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore, asseverando di non essere proprietario del capitale della __________ ., ma di essere solo amministratore della società e titolare del 2% delle azioni, per un valore di fr. 159'000.–. Egli reputa che la sua proprietà non possa essere desunta dalla semplice firma di un formulario bancario, tanto meno se si pensa che sua madre ha dichiarato di essere proprietaria della società. La censura è priva di fondamento. Dagli atti risulta che il 5 luglio 1993 l'appellante ha sottoscritto presso la __________ - __________ di __________ il “formulario A” riguardante l'apertura di conti bancari a nome della __________ __________., società di diritto panamense (documentazione richiamata dal Ministero pubblico). __________ __________, condirettore della banca, ha riferito che il convenuto, con la compilazione del formulario, è apparso come l'avente diritto economico della società (verbale del 14 ottobre 1999, pag. 2). Il concetto di “avente diritto economico”, figurante già nella Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche, del 1° luglio 1992, che si riallaccia a un analogo concetto contemplato dalla prima Convenzione relativa all'obbligo di diligenza del 1977, ripreso nel 1990 dall'art. 305ter cpv. 1 CP e dalla legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997, è chiaro (Rep. 1999 pag. 140). Avente diritto economico è chi – al di là dei semplici poteri di disposizione apparenti e formali – è il vero proprietario di valori patrimoniali, ovvero chi ha l'effettivo dominio su beni depositati presso una banca, indipendentemente dal modo in cui giuridicamente ne dispone (rappresentanza, detenzione fiduciaria, possesso maggioritario di azioni e così via). Lo scopo è quello di evitare che il proprietario effettivo dei beni abusi del dualismo esistente tra realtà giuridica e realtà economica, valendosi appunto della copertura di una banca (Aubert/Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/ Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a edizione, pag. 270 seg. e 291).
Certo, il direttor __________ ha ricordato di vaghi accenni dell'appellante ad altre persone facenti capo al citato patrimonio, nel senso che i conti appartenevano anche alla sua famiglia, ma ciò non basta per rendere verosimile una proprietà di terzi, tanto meno se si pensa che il testimone ha riferito, in sostanza, quanto aveva indicato il firmatario stesso. Poco importa che il banchiere abbia fatto firmare il noto formulario “da almeno una persona a lui nota”. Economista di formazione, l'appellante non poteva ignorare la portata delle sue attestazioni. La dichiarazione di __________ __________, madre dell'appellante, non figura agli atti e non può quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio. Irrilevante è poi la circostanza che sui conti in questione si siano verificati pochissimi movimenti, ciò non permettendo di escludere la proprietà di tali beni da parte del convenuto, né che i coniugi non abbiano mai utilizzato tale relazione, fatto che ha importanza – se mai – per determinare il loro livello di vita. Ne segue che, a un sommario esame come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali, il giudizio del Pretore resiste alla critica.
L'appellante assume infine che il reddito della sostanza immobiliare è inesistente poiché dalle pigioni incassate occorre dedurre gli interessi ipotecari, gli ammortamenti e i costi di manutenzione. L'argomentazione è in parte fondata. Dal reddito lordo dei beni immobili occorre dedurre, oltre agli interessi e agli ammortamenti, anche i costi di manutenzione e le spese di amministrazione. Dagli atti risulta che nel 1999 l'interessato ha dichiarato l'incasso di pigioni per fr. 82'000.– e il pagamento di oneri ipotecari per fr. 46'735.– (doc. 7), mentre nell'ultima dichiarazione fiscale agli atti egli ha indicato, per il 1996, un reddito dalla sostanza immobiliare di fr. 96'950.– (questionario per la determinazione del reddito immobiliare imponibile) e oneri ipotecari per fr. 59'306.– (elenco dei debiti). In mancanza di dati più aggiornati, e a un esame sommario, il totale delle entrate può essere fissato in fr. 82'000.–, dai quali occorre dedurre il 15% per le spese di manutenzione (art. 2 del regolamento della legge tributaria) e gli interessi (fr. 46'735.–), mentre non è il caso di detrarre le spese di amministrazione, nemmeno quantificate dal contribuente. Ne segue che il reddito della sostanza risulta di fr. 22'965.– annui (fr. 82'000.– ./. fr. 12'300.– ./. fr. 46'735.–), onde un provento mensile di fr. 1'914.–. Le entrate dell'interessato vanno dunque corrette in fr. 18'781.– mensili.
Per quel che riguarda il guadagno della moglie, l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 261.20 mensili per tenere conto del reddito proveniente da azioni __________. Mai prima d'ora egli ha preteso tuttavia che la moglie fosse proprietaria di tali azioni. Nuova, la richiesta è pertanto irricevibile (sopra, consid. 3a). Per altro essa si fonderebbe su documenti non versati agli atti, sicché in ogni modo andrebbe respinta. Il reddito dell'interessata va dunque confermato in fr. 119.20 mensili.
Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr. 18'781.–
reddito della moglie fr. 119.–
fr. 18'900.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 9'382.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 4'100.–
fr. 13'482.– mensili
eccedenza fr. 5'418.– mensili
metà eccedenza fr. 2'709.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 9'382.– + fr. 2'709.– = fr. 12'091.– mensili
e deve versare alla moglie
fr. 18'781.– ./. fr. 12'091.– = fr. 6'809.– mensili.
Ne discende che il contributo fissato dal primo giudice risulterebbe addirittura favorevole all'appellante. Il Pretore si è però scostato da tale metodo di calcolo e ha determinato il contributo per la moglie sulla base del tenore di vita avuto durante la vita in comune. Dato che, come si vedrà in seguito, l'appello adesivo della moglie si rivela irricevibile, è superfluo esaminare oltre la questione di sapere se il marito ha reso verosimili le premesse per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza (Rep. 1994 pag. 148 con riferimenti).
Per quanto riguarda il tenore di vita goduto dall'istante durante la vita in comune, il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano in una villa a __________, possedevano tre autovetture, coltivavano in comune l'hobby della pittura e trascorrevano le vacanze in un'abitazione di __________ appartenente al marito. Rilevato che la moglie non era stata in grado di documentare altre spese, egli ha adeguato del 20% il fabbisogno minimo della stessa, ottenendo una cifra di fr. 5'400.– mensili. Il metodo scelto dal Pretore suscita invero serie perplessità. La questione può in ogni modo rimanere indecisa nella fattispecie, poiché l'appellante, salvo le contestazioni già trattate sul fabbisogno della moglie, non contesta la maggiorazione del 20%, né insorge contro gli accertamenti del Pretore sul tenore di vita dei coniugi. Egli si limita a ribadire le sue argomentazioni di prima sede, senza spiegare perché le motivazioni del Pretore sarebbero criticabili. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si dimostra così irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Con la modifica del fabbisogno della moglie (consid. 6), il contributo dovuto dal marito deve in definitiva essere fissato in fr. 4'800.– mensili. L'istante pretende invero che il suo fabbisogno ammonti a fr. 15'408.95, ma alcune poste (telefono, radio, televisione) sono già comprese nel minimo di base (Rep. 1994 pag. 297), mentre le altre (spese auto, vestiario, spese mediche non coperte dalla cassa malati, vacanze, cure personali, attività personali, costi legali e attività filantropiche) non sono neppure state rese verosimili e non possono quindi essere ammesse. L'appello deve pertanto essere accolto solo in questa misura.
L'appellante contesta di dover versare il contributo già dal mese di aprile 1999. A suo avviso esso dovrebbe decorrere, se mai, dal marzo 2000, quando egli ha ripreso l'attività lucrativa. La censura non può essere condivisa. Intanto l'obbligo di versare il contributo alimentare si riconduce alla presentazione della relativa istanza, dopo la separazione dei coniugi. Inoltre l'interessato dimentica che per consolidata giurisprudenza il giudice può dipartirsi da un reddito superiore a quello effettivamente conseguito dal coniuge, nella misura in cui il conseguimento di tale reddito sia possibile e ragionevole (DTF 123 III 5 a metà). Nel caso in esame è vero che negli anni 1993/94 l'appellante ha percepito indennità di disoccupazione e che fino alla primavera del 2000 non è dato di sapere se e quale attività lucrativa egli abbia esercitato, ma a prescindere dal fatto il finanziamento del tenore di vita del marito in quegli anni non manca di destare perplessità, con una formazione di economista egli non poteva seriamente pretendere di non vedersi computare alcun reddito ipotetico. Ciò posto, l'apprezzamento del Pretore sfugge ancora una volta alla critica.
Il marito si duole infine del fatto che il Pretore gli ha imposto di versare una provvigione ad litem, rilevando che la moglie dispone di una certa sostanza e che l'importo di fr. 12'000.– è manifestamente eccessivo.
a) Il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 135 ad art. 159 CC). Sotto questo profilo il nuovo diritto del divorzio nulla ha mutato. I costi della procedura di divorzio, infatti, rimangono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC). Inoltre una provvigione di causa va attribuita al coniuge richiedente solo se questi non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio (Leuenberger, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).
b) In concreto è vero che la moglie dispone di un capitale di almeno fr. 89'415.– (decreto, pag. 5 e doc. 8), ma ciò non giova all'appellante. Anzitutto esso è destinato in parte al mantenimento della moglie stessa, tant'è che il Pretore le ha computato un reddito della sostanza. Oltre a ciò, una provvigione ad litem si giustifica non solo quando il coniuge richiedente sia privo di mezzi sufficienti per sostenere le spese legali di una causa di stato, ma anche – a titolo eccezionale – quando offenderebbe la parità di trattamento imporre a tale coniuge un onere del genere (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1997 nella causa S., consid. 4d; cfr. anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 269 ad art. 145 CC). Tenuto conto della situazione economica del marito, in particolare della sua sostanza, nel suo principio il giudizio del Pretore merita di essere condiviso.
c) Per quanto riguarda l'ammontare della provvigione, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni patrimoniali l'appellante non può limitarsi a pretese indeterminate, ma deve cifrare le sue conclusioni (Rep. 1993 pag. 227, 1985 pag. 95 consid. 1; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8 e 9 ad art. 309 CPC). Nella fattispecie l'appellante non indica a quanto ammonta la riduzione che egli vorrebbe ottenere nel caso in cui la sua tesi fosse accolta. Su questo punto il ricorso non adempie perciò i requisiti minimi dell'art. 309 cpv. 1 lett. e CPC e dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
II. Sull'appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
È fatto obbligo ad __________ __________ di versare nelle mani di __________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 4'800.– dal 14 aprile 1999 a titolo di contributo alimentare.
Per il resto il decreto rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________ __________. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
L'appello adesivo è irricevibile.
Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster